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Sentenza

Sentenza n. 4018/2026 - Milano, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza emessa dal Giudice di Pace di Lodi, in data15.10.2025, con cui è stato annullato il preavviso di fermo amministrativo n. 52108 in relazione all'ingiunzione di pagamento n. 107725/2023 a sua volta fondata sul verbale di contestazione n. 87870/2022 redatto dalla Polizia Locale della Città Metropolitana di Milano per violazione dell'art. 126 bis C.d.S.

Giustizia amministrativa202601402

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Lodi che aveva annullato un preavviso di fermo amministrativo e condannato l’amministrazione al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Giudice di Pace di Lodi del 15 ottobre 2025, passata in giudicato il 9 aprile 2026, con la quale era stato annullato il preavviso di fermo amministrativo collegato a un’ingiunzione di pagamento fondata su un verbale per violazione dell’art. 126-bis del Codice della strada. La sentenza aveva inoltre posto a carico della Città Metropolitana di Milano le spese di lite, liquidate in € 43,00 per spese ed € 207,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, oneri previdenziali e fiscali. La sentenza era stata notificata all’amministrazione il 30 ottobre 2025, anche ai fini del decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Non avendo l’amministrazione dato esecuzione al giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, notificato il 9 aprile 2026. La Città Metropolitana non si è costituita.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’inottemperanza della Città Metropolitana di Milano al giudicato, limitatamente all’obbligo di pagamento delle spese di lite riconosciute dalla sentenza del Giudice di Pace. Ha ordinato all’amministrazione di effettuare integralmente il pagamento entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, o un dirigente o funzionario da lui delegato, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari all’esecuzione entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione della ricorrente. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in ragione delle sue funzioni pubbliche e della sua posizione istituzionale. La Città Metropolitana è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 400,00 per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali e contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 64 c.p.a.

    In assenza di costituzione dell’amministrazione resistente, il giudice ha valorizzato gli elementi documentali prodotti dalla ricorrente e ha ritenuto provata la mancata esecuzione del giudicato.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione è stato considerato ai fini della proponibilità dell’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per la regolazione dell’onere relativo al contributo unificato nel giudizio di ottemperanza, se dovuto.

  • art. 126-bis Codice della strada

    Indicato quale disposizione alla base del verbale di contestazione da cui traeva origine l’ingiunzione di pagamento, il preavviso di fermo amministrativo e il giudizio presupposto.

Massime di principio

  • Quando un’amministrazione non esegue spontaneamente una sentenza passata in giudicato che contiene un obbligo pecuniario a suo carico, il creditore può agire in ottemperanza dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata l’inottemperanza a un obbligo di pagamento, il giudice deve assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e può nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario pubblico competente per materia o per gestione della spesa, anche con facoltà di avvalersi delle strutture organizzative necessarie all’esecuzione del giudicato.
  • La mancata costituzione dell’amministrazione resistente non impedisce la decisione del giudizio di ottemperanza quando la mancata esecuzione del giudicato risulta dalla documentazione prodotta e dagli elementi acquisiti al processo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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