Sentenza del 21/09/2016 n. 18462 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La società contribuente aveva impugnato la cartella relativa ai contributi di bonifica dell'anno 2007, sostenendo che gli immobili, pur inclusi nel comprensorio consortile, non avessero ricevuto un beneficio diretto, specifico ed effettivo dalle opere di bonifica. La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l'appello e dichiarato non dovuto il contributo. Il Consorzio ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché la violazione delle norme sul beneficio fondiario, sull'onere della prova e sulla valutazione delle prove. Secondo il Consorzio, l'inclusione degli immobili nel perimetro consortile e la produzione del piano di classifica avrebbero trasferito sul contribuente l'onere di dimostrare l'assenza del beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il motivo non riguardava l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma contestava la valutazione delle prove e l'adeguatezza della motivazione della sentenza d'appello. Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il controllo sulla motivazione è limitato alle anomalie motivazionali radicali, quali la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione incomprensibile. Nel caso concreto, il giudice regionale aveva esaminato il fatto rilevante, anche se il Consorzio riteneva tale esame insufficiente e non esaustivo. Il Consorzio è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.500 euro, oltre spese forfettarie e accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti
Dopo la riforma del 2012, la norma consente di denunciare in cassazione soltanto l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti, non la semplice insufficienza o il cattivo apprezzamento della motivazione.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Impone al ricorrente di indicare in modo specifico gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché il contenuto rilevante degli stessi.
Art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiede il deposito degli atti e documenti processuali posti a fondamento del ricorso per cassazione.
Art. 860 c.c.
È richiamato in relazione al beneficio fondiario derivante dalle opere di bonifica, quale presupposto sostanziale della contribuzione consortile.
Artt. 10 e 11 del R.D. n. 215 del 1933
Sono richiamati dal Consorzio in relazione alla disciplina della contribuenza consortile e del beneficio derivante dall'attività di bonifica.
Art. 2697 c.c.
Disciplina l'onere della prova; il Consorzio sosteneva che la produzione del piano di classifica e l'inclusione degli immobili nel comprensorio avrebbero comportato, secondo l'orientamento invocato, l'onere del contribuente di provare l'assenza del beneficio.
Art. 115 c.p.c.
Riguarda la valutazione delle prove da parte del giudice; la sua dedotta violazione non può essere utilizzata per trasformare il giudizio di cassazione in una nuova valutazione del materiale probatorio.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Prevede, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- In cassazione non è sufficiente sostenere che il giudice di merito abbia valutato male o in modo incompleto le prove: occorre individuare un fatto storico decisivo, discusso tra le parti e completamente omesso.
- La motivazione è censurabile per vizio costituzionalmente rilevante solo quando sia radicalmente assente, apparente, incomprensibile o internamente contraddittoria; non quando sia semplicemente ritenuta non convincente.
- La controversia sulla debenza dei contributi di bonifica richiede di distinguere tra la mera inclusione dell'immobile nel comprensorio e l'effettiva sussistenza di un beneficio diretto e specifico derivante dalle opere consortili.
- Il piano di classifica e gli atti consortili possono essere rilevanti per la pretesa contributiva, ma la loro efficacia e il tema dell'onere della prova devono essere esaminati dal giudice di merito; in cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione del loro contenuto.
- Chi propone ricorso per cassazione deve rispettare rigorosamente gli obblighi di specifica indicazione degli atti e dei fatti rilevanti; in caso contrario il ricorso può essere dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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