Sentenza n. 4758/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento - della deliberazione del Direttore generale della ASL di Latina n. 1029 del 29/09/2022, notificata il 9/11/2022, recante l'assegnazione dei livelli massimi di finanziamento per l'anno 2022 per gli hospice accreditati nel territorio aziendale; - della determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G11216 del 23/08/2022, recante la definizione dei livelli massimi di finanziamento alle ASL del Lazio, per l'anno 2022, delle prestazioni di assistenza in hospice erogate da strutture private accreditate; - ove necessario, delle determinazioni di cui al verbale (non conosciuto) della riunione del 15/09/2022 del Gruppo di lavoro per l'analisi e definizione del fabbisogno aziendale istituito dalla ASL di Latina; - di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o consequenziale a quelli impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione regionale di definizione dei livelli massimi di finanziamento per l'assistenza in hospice per l'anno 2022, deliberazione della ASL Latina di assegnazione del budget agli hospice accreditati e atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, gestore di un hospice accreditato per dieci posti letto e quaranta trattamenti domiciliari, ha contestato la riduzione del finanziamento assegnato per il 2022 rispetto al 2021, nonostante l'incremento complessivo delle risorse regionali destinate all'assistenza territoriale e all'assistenza in hospice. Ha dedotto, con riferimento sia alla determinazione regionale sia alla deliberazione della ASL, la violazione degli artt. 41 e 97 Cost., dell'art. 3 l. 241/1990, della D.G.R. n. 642/2022, della programmazione regionale di cui al DCA n. 467/2017 e della D.G.R. n. 207/2022 sull'accreditamento degli ulteriori posti letto e trattamenti hospice. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà manifesta e disparità di trattamento. In particolare, ha sostenuto che l'assegnazione non avrebbe considerato il criterio storico di finanziamento, la capacità accreditata e il fabbisogno correlato ai posti disponibili, e avrebbe determinato un trattamento deteriore rispetto ad altre strutture. È stata inoltre prospettata l'esistenza di un affidamento nell'incremento o almeno nella conservazione del budget precedente.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, ritenendo infondate le censure e assorbendo ogni ulteriore eccezione o questione. Ha affermato che la programmazione sanitaria e l'allocazione territoriale delle risorse costituiscono espressione di un'ampia discrezionalità regionale, dovendo bilanciare il contenimento e il risanamento della spesa pubblica, il diritto degli assistiti a prestazioni adeguate, gli interessi degli operatori privati accreditati e l'efficienza delle strutture pubbliche. Gli operatori privati non vantano un diritto perfetto all'assegnazione di un determinato budget e il finanziamento è soggetto a un principio generale di variabilità in relazione alle esigenze contingenti. La deliberazione della ASL è stata qualificata come atto esecutivo dei criteri regionali fissati dalla D.G.R. n. 642/2022; tali criteri sono stati trasfusi nella determinazione regionale n. G11216/2022, cui le ASL dovevano conformarsi. Il giudice ha ritenuto adeguata e non illogica la motivazione regionale, anche in considerazione delle esigenze derivanti dall'emergenza pandemica, e ha escluso errori manifesti desumibili dal solo raffronto numerico con il precedente finanziamento o con il fabbisogno della struttura. Ha inoltre escluso la disparità di trattamento, poiché il confronto con altre strutture presupponeva situazioni ontologicamente diverse, e ha negato la configurabilità di un affidamento qualificato a un aumento del budget o alla conservazione di quello precedente. La riduzione del budget assegnato alla ASL Latina, pari allo 0,87% rispetto all'anno precedente, è stata valorizzata come ulteriore elemento contrario alla palese irragionevolezza della scelta. La mancata concessione del rinvio fondato su ipotesi transattive è stata motivata dal programma straordinario di smaltimento dell'arretrato. Spese compensate.
Norme richiamate
artt. 41 e 97 Cost.
Le disposizioni sono state richiamate dalla ricorrente a sostegno delle censure di illegittimità dell'assegnazione delle risorse; il giudice non ne ha ravvisato la violazione.
art. 3 l. 241/1990
La ricorrente ne ha dedotto la violazione sotto il profilo della motivazione; il TAR ha ritenuto adeguatamente motivati i criteri regionali di allocazione delle risorse.
D.G.R. Lazio n. 642/2022
Ha fissato i criteri generali della politica regionale di spesa sanitaria e dell'allocazione delle risorse, ritenuti non illogici e vincolanti per le ASL.
DCA Lazio n. 467/2017
Atto di programmazione regionale richiamato dalla ricorrente quale parametro di legittimità dell'assegnazione; il ricorso è stato comunque ritenuto infondato.
D.G.R. Lazio n. 207/2022
Atto regionale relativo all'accreditamento definitivo di ulteriori posti letto e trattamenti hospice, invocato dalla ricorrente; il suo richiamo non è stato ritenuto sufficiente a fondare un diritto a un determinato budget.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'ambito dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La determinazione dei tetti di spesa e l'allocazione delle risorse nel servizio sanitario regionale costituiscono espressione di ampia discrezionalità programmatoria, sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti dell'evidente illogicità, dell'errore manifesto, del travisamento dei presupposti o dell'arbitrarietà.
- L'accreditamento sanitario e la contrattualizzazione non attribuiscono all'operatore privato un diritto perfetto all'assegnazione di un determinato livello di finanziamento; il budget può variare annualmente in funzione delle risorse disponibili e delle esigenze contingenti di programmazione sanitaria.
- L'incremento complessivo delle risorse regionali o la disponibilità di una maggiore capacità accreditata non determinano automaticamente il diritto della singola struttura a un aumento o alla conservazione del budget storico, quando l'amministrazione abbia applicato criteri generali di programmazione non manifestamente illogici.
- Il confronto con il finanziamento assegnato ad altre strutture non dimostra di per sé la disparità di trattamento, se le strutture poste a raffronto operano in situazioni di base diverse e non omogenee.
- Nella programmazione sanitaria, l'affidamento dell'operatore accreditato non si estende alla stabilità o all'incremento del budget, poiché la variabilità annuale del finanziamento è connaturata alla necessità di adeguare le risorse alle contingenti esigenze del servizio e agli obiettivi di equilibrio della spesa pubblica.
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