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Sentenza

Sentenza del 03/03/2020 n. 5798 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Avviso di accertamento IRPEF per il 2003 con maggiori imponibili derivanti da premi per tornei nazionali ed esteri, compensi erogati dalla F.I.T. e disconoscimento di alcune spese dedotte per mancata documentazione e per la presunta omissione di risposta a un questionario inviato dall'Ufficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato parte dei motivi di ricorso ma ha accolto in parte altri (motivi 4, 6, 10 e, nei termini esposti, l'11). Ha rilevato omissioni di pronuncia della CTR su alcune censure (disconoscimento dei costi e inclusione di compensi già dichiarati) e ha dichiarato nulla la notifica del questionario (per trasferimento di residenza opponibile all'Amministrazione) ritenendo quindi illegittimo basare sull'invio di quel questionario l'inutilizzabilità dei documenti prodotti dal contribuente. Per queste ragioni la sentenza d'appello è stata cassata in rapporto ai motivi accolti e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione per nuovo giudizio e decisione sulle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36

    Il requisito della menzione delle richieste delle parti è valutato in funzione dell'intelligibilità della decisione; l'omessa menzione può costituire nullità solo se impedisce di comprendere le ragioni della decisione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 59, comma 2

    La CTR avrebbe comunque dovuto esaminare la dedotta carenza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 3

    I dati e le notizie acquisiti dall'Amministrazione, anche da terzi (es. organismi sportivi), possono costituire elementi indiziari idonei a fondare l'accertamento se dotati di gravità, precisione e concordanza.

  • T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), art. 9, comma 2

    Per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti; (...)

    La contestazione sulla conversione in euro di premi in valuta estera deve essere valutata concretamente; la CTR ha affrontato il motivo ritenendolo interpretabile come un errore di calcolo.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 2 e comma 3

    Se la motivazione fa riferimento ad atti non conosciuti dal contribuente, questi devono essere allegati salvo che l'atto che li richiama ne riproduca il contenuto essenziale; l'accertamento è nullo se mancano sottoscrizione, indicazioni, motivazione e la documentazione prescritta.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato; tuttavia la giurisprudenza ammette la motivazione per relationem quando l'atto richiamato è agevolmente conoscibile dal contribuente.

  • L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3

    La finalità integrativa della motivazione dell'atto amministrativo: vanno allegati principalmente gli atti che integrano le ragioni dell'accertamento.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 58, art. 60

    Per le persone fisiche il domicilio fiscale coincide con il comune di iscrizione anagrafica; la variazione di residenza anagrafica è opponibile all'Amministrazione dopo il termine previsto (sessanta giorni, ratione temporis) e la notifica eseguita al precedente domicilio dopo tale termine è nulla.

  • L. 18 febbraio 1999, n. 25 / L. n. 28 del 1999, art. 25 (modifiche)

    Norme richiamate in tema di inutilizzabilità dei documenti in caso di mancata risposta al questionario: la Corte ha ritenuto che, se il questionario non è stato validamente notificato, non può giustificarsi l'inutilizzabilità dei documenti prodotti in giudizio.

  • Codice Civile, artt. 2697, 2727, 2729

    Le norme sulla prova e sulle presunzioni: la Corte riconosce la legittimità dell'uso di presunzioni semplici e anche di inferenze successive (cd. presunzioni a catena) purché le premesse presuntive siano adeguate (gravi, precise e concordanti).

  • Costituzione, artt. 24, 53, 97, 111

    Principi costituzionali richiamati: diritto di difesa, capacità contributiva, buon andamento dell'amministrazione e diritto a un giusto processo sono stati bilanciati nella valutazione sulla motivazione per relationem e sulle notifiche.

Massime di principio

  • Se il contribuente ha cambiato residenza anagrafica la variazione è opponibile all'Amministrazione dopo i termini di efficacia previsti dalla normativa (nella versione ratione temporis 60 giorni); notifiche effettuate al vecchio domicilio dopo tale termine sono nulle.
  • La mancata valida notifica di un questionario impedisce di ritenere legittimamente inutilizzabili, per il solo fatto della mancata risposta, i documenti che il contribuente successivamente produce in giudizio.
  • La motivazione per relationem è ammessa se gli atti richiamati sono agevolmente conoscibili dal contribuente; se invece gli atti richiamati integrano la motivazione e non sono conoscibili, devono essere allegati, altrimenti l'atto può essere viziato.
  • L'omessa pronuncia della CTR su singoli motivi di appello costituisce vizio rilevabile e può giustificare la cassazione e il rinvio, ma non determina automaticamente la nullità globale della sentenza d'appello quando il resto della decisione sia intelligibile.
  • Elementi e informazioni acquisiti da terzi (es. federazioni sportive) possono costituire presunzioni idonee a fondare l'accertamento fiscale se dotati di gravità, precisione e concordanza; non vige un divieto assoluto di 'presunzioni di secondo grado' se l'inferenza è adeguata.
  • L'onere della prova resta in capo all'Amministrazione per provare l'illiceità o l'incompletezza della dichiarazione, ma ciò può avvenire attraverso un ragionamento indiziario fondato su dati esterni; il contribuente può contrastare tali presunzioni producendo prove contrarie.
  • In presenza di carenze nella motivazione o in vizi procedurali (notifiche, omissioni di pronuncia), la strategia difensiva utile è far valere tali vizi in sede d'appello e, se necessario, in cassazione per ottenere la declaratoria di nullità o il rinvio per nuovo esame.

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