Cassazione Civile, Ordinanza n. 32291/2022 del 02/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per mancanza, nella procura speciale, della certificazione della data di rilascio successiva alla comunicazione del decreto impugnato. Non ha provveduto sulle spese perché l'Amministrazione non si era ritualmente costituita con controricorso. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino nigeriano aveva impugnato davanti al Tribunale il rigetto, da parte della Commissione territoriale competente, della domanda di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria. Il Tribunale aveva respinto il ricorso ritenendo insussistenti i presupposti per qualsiasi forma di protezione. Il richiedente proponeva quindi ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale. In sede di legittimità, però, il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché proposto in forza di una procura speciale in foglio separato priva della necessaria certificazione, da parte del difensore, della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, come richiesto dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25/2008. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'inammissibilità per difetto di tale requisito deve essere rilevata d'ufficio e ha evidenziato che la questione di legittimità costituzionale della norma, sollevata in altra occasione, era stata respinta dalla Corte costituzionale.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008
"la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima"
per i ricorsi per cassazione in materia di protezione internazionale la procura speciale deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificare tale posteriorità; la mancanza della certificazione determina inammissibilità del ricorso.
art. 83 c.p.c.
richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale, distinta dalla regola speciale prevista per le controversie in materia di protezione internazionale.
art. 365 c.p.c.
richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale per il ricorso per cassazione, derogata dalla previsione speciale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008.
art. 101, comma 2, c.p.c.
le ragioni di inammissibilità o improcedibilità del ricorso possono essere rilevate d'ufficio senza previa interlocuzione con le parti.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per l'assegnazione del ricorso all'adunanza camerale non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro dell'importo ulteriore dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nei ricorsi per cassazione avverso i decreti resi in materia di protezione internazionale, la procura speciale deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e deve recare la certificazione del difensore circa tale posteriorità; la mancanza di tale certificazione comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Il requisito speciale della procura previsto dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008 deroga alla disciplina generale della procura speciale di cui agli artt. 83 e 365 c.p.c., imponendo un onere formale ulteriore.
- Le cause di inammissibilità del ricorso per cassazione possono essere rilevate d'ufficio dalla Corte senza necessità di instaurare un contraddittorio preventivo sul punto.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto, ove dovuto, al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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