Cassazione Penale, Sentenza n. 32396/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione. Bonavota era stato sottoposto a custodia cautelare dal 30/10/2007 al 20/04/2012 (circa 4 anni e 6 mesi) per varie imputazioni, tra cui associazione mafiosa (art. 416‑bis) e reati connessi (tentata rapina aggravata, plurime violazioni sulla disciplina delle armi, danneggiamento aggravato, intestazione fittizia di beni). Molte delle contestazioni, esclusa l'aggravante mafiosa, sono state poi dichiarate estinte per prescrizione o sono state prosciolte; il ricorrente ha contestato che la Corte territoriale non ha valutato correttamente l'incidenza della prescrizione e la possibile ingiustizia formale della detenzione (anche in base agli artt. 314 co.2 e 292 co.2 lett. c c.p.p.), chiedendo che si consideri che alcuni reati erano già prescritti o prossimi alla prescrizione al momento dell'adozione della misura cautelare.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la Corte d'appello per non essersi confrontata adeguatamente con il principio giurisprudenziale secondo cui, in caso di estinzione del reato per prescrizione, il diritto alla riparazione può sussistere se la durata della custodia supera la pena astrattamente irrogabile o quando risulti accertata l'ingiustizia formale della detenzione. La Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo esame in relazione alla verifica dell'incidenza della prescrizione e dell'eventuale ingiustizia formale della privazione della libertà.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione: la giurisprudenza la interpreta nel senso che l'estinzione del reato per prescrizione non esclude automaticamente il diritto alla riparazione, salvo che la custodia non risulti eccedente rispetto alla pena astrattamente irrogabile o sia accertata l'ingiustizia formale della detenzione
art. 292, comma 2, lett. c, cod. proc. pen.
Prevede che, ai fini della misura cautelare, si tenga conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato; la Corte sottolinea che i reati commessi in epoca non recente richiedono motivazione specifica sulle esigenze cautelari e possono indicare diminuzione del pericolo di reiterazione
art. 416‑bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
L'aggravante mafiosa, se contestata in primo momento e poi esclusa, incide sulla presunzione di pericolosità che giustifica la custodia: la sua esclusione successiva può rendere necessario riconsiderare la legittimità della misura cautelare e l'eventuale diritto alla riparazione
Sez. 4, n. 44492 del 15/10/2013 (Caturano)
«Non è configurabile il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione in caso di estinzione del reato per prescrizione, a meno che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale»
Giurisprudenza di riferimento che delimita i casi in cui l'estinzione per prescrizione non esclude il diritto alla riparazione; richiede confronto tra durata della detenzione e pena astrattamente irrogabile o accertamento dell'ingiustizia formale
Sez. 4, n. 31393 del 18/04/2013 (Lili)
«In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, se il provvedimento restrittivo della libertà è fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste, sempreché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà, impedisce il sorgere del diritto...»
Principio secondo cui il proscioglimento rispetto a una contestazione che da sola legittimava la custodia può ostare al diritto alla riparazione, salvo che non sia verificata diversamente la legittimazione della misura
Sez. 3, n. 4374 del 15/12/1997 (Di Giorgi)
«Le specificazioni introdotte con la legge n. 332 del 1995 all'art. 292 c.p.p. mirano ad evitare che si applichi la misura custodiale per reati prossimi alla prescrizione...»
Giurisprudenza che sottolinea come reati commessi in epoca lontana richiedano motivazioni particolarmente specifiche circa l'attualità del pericolo di reiterazione
Sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014 (Damia) e Sez. 4, n. 22058 del 15/02/2018 (Dogaru)
Ulteriori pronunce che ribadiscono i criteri per il riconoscimento della riparazione quando il reato si estingue per prescrizione: confronto tra durata della custodia e pena, e verifica dell'ingiustizia formale
Massime di principio
- La prescrizione del reato non esclude automaticamente il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione: occorre confrontare la durata della custodia cautelare con la pena astrattamente irrogabile e valutare l'eventuale ingiustizia formale della privazione della libertà
- Se l'aggravante (es. mafiosità) che giustifica la presunzione di pericolosità viene esclusa in sede di merito, il giudice della riparazione deve verificare se, senza quell'aggravante, i reati sarebbero stati già prescritti o prossimi alla prescrizione al momento della misura cautelare
- Il tempo trascorso dalla commissione del reato (art. 292 co.2 lett. c c.p.p.) è un elemento essenziale nella valutazione delle esigenze cautelari: reati commessi in epoca remota richiedono motivazione specifica sull'attualità del pericolo di reiterazione
- Il giudice della riparazione deve motivare espressamente il ruolo della prescrizione nel giudizio sulla legittimità della custodia; l'omessa verifica o una motivazione contraddittoria possono determinare l'annullamento e il rinvio
- Nel valutare la riparazione va sempre fatto un calcolo oggettivo dei termini di prescrizione e un confronto tra la durata effettiva della detenzione e le pene astratte o concrete previste per le singole imputazioni
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