Sentenza n. 61/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Trento recante foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno nel Comune per tre anni
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il foglio di via obbligatorio adottato ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 159/2011, deducendo: violazione e falsa applicazione della disciplina delle misure di prevenzione per insussistenza di un’attuale pericolosità sociale, in ragione della mancata conclusione delle indagini relative all’episodio contestato, dell’assenza di condanne penali e della mancata riconducibilità al Comune interessato degli episodi pregressi; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e motivazione apparente, sostenendo che il casellario giudiziale fosse privo di precedenti e che gli episodi verificatisi in altro territorio non presentassero un nesso con il Comune dal quale era stato disposto l’allontanamento; violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, con riferimento alla durata triennale del divieto; violazione degli artt. 2, 29 e 30 Cost., per lesione dei rapporti familiari con una persona residente nel Comune interessato. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto, evidenziando la pluralità e la recentezza delle segnalazioni all’autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza e la natura preventiva, non sanzionatoria, della misura.
La decisione
Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo infondate, anche congiuntamente, tutte le censure. Il foglio di via è una misura di prevenzione diretta a impedire la commissione di reati e presuppone un giudizio prognostico di pericolosità per la sicurezza pubblica fondato su comportamenti attuali dai quali emerga un’oggettiva e apprezzabile probabilità di future condotte illecite. La relativa applicazione non richiede l’esistenza di condanne penali definitive, né necessariamente l’accertamento giudiziale di un reato, essendo sufficiente un quadro di elementi fattuali idoneo a fondare il giudizio di pericolosità; resta però necessario che le condotte valutate siano riconducibili a fatti criminosi e non a mere violazioni amministrative. Nel caso concreto, il provvedimento aveva indicato specifici episodi, circostanze di luogo, tempo e persone, nonché ulteriori segnalazioni e precedenti interventi dell’autorità, dai quali emergevano sia la dedizione alla commissione di reati sia l’attitudine offensiva delle condotte rispetto alla sicurezza e tranquillità pubblica. Non sono stati ravvisati difetto di istruttoria, travisamento, motivazione apparente o macroscopica illogicità. Il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione del Questore è limitato alla verifica della correttezza, logicità, coerenza e non arbitrarietà della motivazione rispetto alle risultanze istruttorie, senza possibilità di sostituire la propria valutazione prognostica a quella dell’autorità di pubblica sicurezza. Anche la durata triennale è stata ritenuta insindacabile in assenza di errori di fatto o macro-vizi logici. Le esigenze familiari non sono risultate decisive, poiché il provvedimento consentiva accessi per comprovati motivi sanitari e prevedeva la possibilità di chiedere autorizzazioni all’autorità competente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori e oneri di legge.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. 159/2011
persone di cui all’art. 1, lettere b) e c)
Le categorie di pericolosità qualificata comprendono, secondo la decisione, soggetti che vivono abitualmente, anche in parte, con proventi di attività delittuose o che risultano dediti alla commissione di fatti criminosi lesivi della sicurezza o della tranquillità pubblica.
art. 2 d.lgs. 159/2011
foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno
Consente l’adozione del foglio di via quale misura preventiva fondata su un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica; la misura non ha natura repressiva e non richiede una condanna penale definitiva.
artt. 2, 29 e 30 Cost.
diritto alla vita familiare
Le esigenze familiari devono essere considerate, ma non impediscono l’adozione della misura quando il provvedimento preveda modalità autorizzative o derogatorie per comprovate esigenze e non emerga una particolare urgenza.
art. 60 c.p.a.
definizione della causa in camera di consiglio
Ha consentito la definizione immediata del giudizio nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare, senza opposizione delle parti.
Massime di principio
- Il foglio di via obbligatorio è una misura di prevenzione, non una sanzione penale o amministrativa repressiva, e può essere adottato sulla base di un giudizio prognostico di pericolosità per la sicurezza pubblica fondato su comportamenti attuali dai quali emerga un’oggettiva e apprezzabile probabilità di commissione di futuri reati.
- L’adozione del foglio di via non richiede condanne penali definitive né l’accertamento giudiziale della commissione di un reato; sono sufficienti risultanze fattuali, adeguatamente indicate nel provvedimento, idonee a fondare il giudizio di pericolosità. Le condotte valutate devono tuttavia essere riferibili a fatti potenzialmente criminosi e non a mere violazioni amministrative.
- Nell’esercizio del potere di prevenzione il Questore dispone di ampia discrezionalità, sicché il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità di pubblica sicurezza, ma deve verificare la correttezza, logicità, coerenza e non arbitrarietà della prognosi rispetto alle risultanze istruttorie, nonché l’assenza di travisamento o di macroscopici vizi logici.
- La durata triennale del divieto di ritorno è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di errori di fatto o di macroscopici vizi logici, non potendo il giudice rinnovare nel merito la valutazione prognostica dell’autorità di pubblica sicurezza.
- La considerazione delle esigenze familiari non impone di per sé l’annullamento del foglio di via quando il provvedimento preveda la possibilità di accesso per esigenze documentate o di ottenere autorizzazioni dall’autorità competente e non sia dimostrata una particolare situazione di urgenza.
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