Cassazione Penale, Sentenza n. 28223/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Teloni era stato condannato in primo grado (rito abbreviato) e la condanna era stata confermata in appello per i reati di evasione e di resistenza, poi in parte riqualificato in minaccia a pubblico ufficiale. I fatti ricostruiti: Teloni, sottoposto a detenzione domiciliare, non aprì immediatamente la porta ai Carabinieri durante un controllo; si mostrò poco dopo in pigiama e pantofole sostenendo di non aver udito il campanello e, alla contestazione di potenziale segnalazione al Magistrato di sorveglianza, proferì frasi del tenore "vado dal Giudice e vi faccio vedere io... voi non avete capito chi sono io, non sapete con chi avete a che fare" seguendo i militari in strada. Il difensore ha impugnato per: (1) errata applicazione dell'art. 385 c.p. e illogicità sulla componente psicologica del reato di evasione, sottolineando la brevità e la presenza degli operatori durante l'allontanamento; (2) mancata applicazione d'ufficio della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; (3) errata qualificazione come minaccia (art. 337 c.p. nella formulazione del ricorso) e insufficienza motivazionale, sostenendo che le espressioni di Teloni erano minacce generiche o la manifestazione di un diritto di adire l'autorità giudiziaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che manchi la tipicità oggettiva dell'evasione: l'allontanamento è stato di minima consistenza, avvenuto alla presenza e sotto il controllo dei Carabinieri, e non ha dimostrato la volontà di sottrarsi alla misura custodiale. Anche il dolo richiesto per l'evasione è stato ritenuto insussistente. Quanto alla contestazione di minaccia, la Corte ha escluso la valenza intimidatoria della prospettazione di adire il giudice, ritenendola priva di capacità costrittiva; analogamente le espressioni generiche di ostilità non accompagnate da una concreta prospettazione di danno ingiusto non integrano il delitto di minaccia. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e l'imputato assolto per insussistenza dei fatti in addebito.
Norme richiamate
art. 385 cod. pen.
Riferita al reato di evasione: la Corte ha ritenuto assente sia la tipicità oggettiva (allontanamento di minima consistenza, sotto controllo degli agenti) sia il dolo specifico di voler sottrarre l'esecuzione della misura custodiale
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la difesa aveva chiesto che fosse applicata d'ufficio; la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui, se ricorrono i presupposti, il giudice di merito deve valutare la tenuità, ma nel caso concreto la decisione è stata assorbita dall'accertamento di insussistenza dei reati
art. 337 cod. pen.
Nel ricorso si lamentava un'erronea applicazione di questo articolo (richiamato dalla difesa rispetto alla qualificazione di minaccia); la Corte ha comunque escluso che le espressioni e la prospettazione di adire il giudice integrassero una minaccia idonea a coartare l'agente pubblico
art. 336 cod. pen.
La Corte, nella motivazione, richiama orientamenti giurisprudenziali relativi all'articolo (nella parte in cui valuta la minaccia) per affermare che la presentazione o la prospettazione di azioni giudiziarie non costituisce di per sé minaccia quando non presenti la concreta prospettazione di un danno ingiusto
Massime di principio
- Un allontanamento breve dalla detenzione domiciliare, effettuato alla presenza e sotto il controllo di pubblici ufficiali e senza volontà di sottrarsi alla misura, può non integrare il reato di evasione: valutare oggettività e durata dell'allontanamento e la sfera di controllo degli agenti
- Il dolo richiesto per l'evasione richiede la consapevole volontà di sottrarsi all'esecuzione della misura; motivazioni apparenti (es. volontà di evitare una segnalazione) e comportamenti brevi e controllati possono escluderlo
- La mera prospettazione di rivolgersi al giudice o l'espressione di intenzioni giudiziarie non costituisce minaccia se non accompagnata dalla concreta e oggettivamente apprezzabile prospettazione di un danno ingiusto nei confronti del pubblico ufficiale
- Reazioni verbali generiche e frasi minacciose di tono confuso o di mera ostilità non integrano automaticamente il reato di minaccia: è necessaria una valutazione oggettiva della capacità intimidatoria delle frasi nelle circostanze concrete
- Il giudice di merito ha l'obbligo, anche d'ufficio, di valutare la possibile applicazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis) se ne ricorrono i presupposti; tuttavia, l'accertamento di insussistenza del fatto rende superflua l'applicazione di tale causa di non punibilità
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