Ordinanza n. 448/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell'ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 465/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva fissato la trattazione del merito del ricorso all'udienza pubblica del 5 maggio 2026
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte privata ha proposto appello cautelare ex art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza collegiale del TAR Lazio n. 465/2026, chiedendone la riforma e, in sostanza, una tutela cautelare idonea a ottenere dall'Amministrazione una determinata attività. Dal testo non risultano specificati né l'atto amministrativo sostanziale originariamente impugnato né gli ulteriori motivi dedotti nell'appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare all'esito dell'esame sommario proprio della fase cautelare. Ha ritenuto che, considerato il contenuto dispositivo dell'ordinanza impugnata, l'eventuale sospensione non avrebbe consentito all'appellante di conseguire l'utilità sperata. Ha inoltre escluso che l'appellante potesse pretendere, soprattutto in sede cautelare, una pronuncia meramente chiarificatrice che imponesse all'Amministrazione un facere determinato. Le esigenze cautelari erano già state adeguatamente considerate e soddisfatte dalla fissazione dell'udienza pubblica di merito dinanzi al TAR per il 5 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare contro le ordinanze cautelari del TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell'appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'ordinanza impugnata non può essere concessa quando, alla luce del suo contenuto dispositivo, non è idonea a far conseguire al richiedente l'utilità sostanziale perseguita.
- Il giudice cautelare non è tenuto a pronunciarsi con una decisione meramente chiarificatrice diretta a imporre all'Amministrazione un facere determinato, quando tale richiesta non costituisce una misura cautelare concretamente conseguibile nella fase sommaria.
- La fissazione ravvicinata dell'udienza pubblica di merito può costituire adeguata tutela delle esigenze cautelari, giustificando il rigetto dell'appello cautelare quando non residui un'apprezzabile utilità nella sospensione dell'ordinanza impugnata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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