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Sentenza

Sentenza n. 400/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento 1.- della nota prot. n. 202200068987 del Comune di Cava dei Tirreni - II Settore - Urbanistica, Edilizia e Personale - Ufficio Condono del 16.11.2022, notificato ad entrambe le ricorrenti il 28.11.2022, recante diniego di condono edilizio sull'istanza prot. n. 36883 del 10.07.2004; 2.- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, conseguente e, in ogni caso, richiamato nell'atto sub 1) ed in particolare: 2.a.- ove occorra, della nota prot. n. 63527 del Comune di Cava dei Tirreni - II Settore - Urbanistica, Edilizia e Personale - Ufficio Condono del 21.10.2022, recante comunicazione di avvio del procedimento e assegnazione al Responsabile del Procedimento; 2.b.- della nota prot. n. 63586 del Comune di Cava dei Tirreni - II Settore - Urbanistica, Edilizia e Personale - Ufficio Condono del 21.10.2022, recante comunicazione motivi ostativi ex art. 10 bis L. 241/90; 3.- della ordinanza n. 131 (N.Reg.Gen. 355) del Comune di Cava dei Tirreni - II Settore - Urbanistica, Edilizia e Personale del 06.12.2022, notificata ad entrambe le ricorrenti in data 27.12.2022; 4.- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, conseguente ed, in ogni caso, richiamato nell'atto sub 3 ed, in particolare, oltre all'atto innanzi indicato sub 1); 4.a.- delle ordinanze comunali n. 1079 del 21.09.2001 unitamente al verbale di sequestro n. 5805/01 del 29.08.2001, n. 1225 del 12.11.2001, n. 803 del 19.06.2002, n. 969 del 23.07.2002, notificate alla sola sig.ra Buccino; nonché per l'accertamento e per la declaratoria: a.- dell'illegittimità della dichiarazione, contenuta nell'ordinanza impugnata sub 3, secondo cui le ingiunzioni n. 1079 del 21.09.2001, n. 1225 del 12.11.2001, n. 803 del 19.06.2002, n. 969 del 23.07.2002 avrebbero “già prodotto i loro effetti”, nei confronti della sig.ra Buccino; b.- della inopponibilità delle ingiunzioni n. 1079 del 21.09.2001, n. 1225 del 12.11.2001, n. 803 del 19.06.2002, n. 969 del 23.07.2002 nei confronti della sig.ra Taiani.

Giustizia amministrativa202300280

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a un edificio residenziale abusivo, seguito da ordinanza comunale e dagli atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato il diniego di condono edilizio adottato dal Comune in relazione a un edificio a civile abitazione realizzato senza titolo, nonché la successiva ordinanza comunale e gli atti presupposti, chiedendo anche l'accertamento dell'illegittimità dell'affermazione secondo cui precedenti ingiunzioni avrebbero già prodotto effetti nei confronti di una ricorrente e della loro inopponibilità all'altra. Dal testo emerge che l'impugnazione riguardava, in sostanza, la possibilità di sanare l'abuso nonostante la localizzazione dell'immobile in area sottoposta a vincolo paesaggistico e classificata a rischio di frana dal piano stralcio per l'assetto idrogeologico. Il provvedimento non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma afferma l'infondatezza del gravame in ragione della natura vincolata del diniego.

La decisione

Il TAR ha respinto definitivamente il ricorso. Ha ritenuto applicabile l'art. 32, comma 27, lettera d), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, secondo cui non sono suscettibili di sanatoria le opere abusive realizzate su immobili sottoposti a vincoli paesaggistici o idrogeologici, ove il vincolo sia anteriore all'esecuzione delle opere, manchi o sia difforme il titolo edilizio e l'opera non sia conforme agli strumenti urbanistici. Il giudice ha precisato che, in presenza di vincoli specifici, la condonabilità richiede congiuntamente che l'intervento sia di natura minore e non comporti aumento di volume o superficie, che sia anteriore al vincolo e positivamente valutato dall'autorità preposta alla tutela e che sia conforme alle prescrizioni urbanistiche della zona. Tali condizioni non ricorrevano: il fabbricato aveva prodotto nuovi volumi e superfici, era successivo all'imposizione del vincolo paesaggistico e violava le prescrizioni del piano di bacino, che integrano le prescrizioni urbanistiche di zona. La richiesta di riclassificazione del rischio idrogeologico era rimasta priva di esito e non incideva quindi sulla legittimità del diniego. Le spese di lite sono state compensate per la particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    le opere abusive non sono comunque suscettibile di sanatoria, qualora … d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici

    Per le opere abusive in aree sottoposte a vincoli specifici, la condonabilità è subordinata al ricorrere congiunto della natura minore dell'intervento, della sua anteriorità rispetto al vincolo con positiva valutazione dell'autorità preposta e della conformità alle prescrizioni urbanistiche di zona.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato quale fondamento della comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del condono; il testo della sentenza non sviluppa una specifica valutazione autonoma sulla sua applicazione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; non costituisce norma decisiva sul merito.

Massime di principio

  • Ai sensi dell'art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, le opere abusive realizzate in area sottoposta a vincoli paesaggistici o idrogeologici non sono condonabili quando il vincolo sia anteriore all'opera, manchi o sia difforme il titolo edilizio e l'intervento non sia conforme agli strumenti urbanistici e alle relative prescrizioni.
  • In presenza di vincoli specifici, la condonabilità dell'abuso richiede congiuntamente che l'opera sia di natura minore e non comporti aumento di volume o superficie, sia stata realizzata prima dell'imposizione del vincolo e abbia ricevuto una valutazione positiva dall'autorità preposta alla tutela, oltre a risultare conforme alle prescrizioni urbanistiche della zona.
  • Le prescrizioni del piano di bacino relative al rischio idrogeologico integrano le prescrizioni urbanistiche di zona rilevanti ai fini della verifica della condonabilità edilizia; pertanto, la violazione di tali prescrizioni impedisce il condono.
  • Il diniego di condono edilizio fondato sulla presenza di vincoli paesaggistici e idrogeologici e sulla non conformità dell'opera agli strumenti di pianificazione ha natura vincolata, quando risultino insussistenti i presupposti legali per la sanatoria.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniVincoli e piani paesaggisticiBonifiche e siti contaminati
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioAmbiente
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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