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Sentenza

Sentenza n. 1637/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, n. 861 del 14 maggio 2025, resa tra le parti, concernente l’esecuzione della sentenza n. 88/2015 del Tribunale Civile di Taranto.

Giustizia amministrativa202505143

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, che aveva parzialmente accolto il ricorso per l'ottemperanza di una sentenza civile di condanna al pagamento di somme dovute a titolo di rivalutazione dell'indennizzo ex legge n. 210/1992

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (beneficiaria indennizzo)

Prevale il privato

La controversia

La beneficiaria di un indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992 aveva chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale civile di Taranto che, respingendo l'opposizione a decreto ingiuntivo, aveva condannato il Ministero della Salute al pagamento di euro 8.884,55 per rivalutazione dell'indennizzo, riferita all'indennità integrativa speciale per il periodo settembre 2009-2013, oltre interessi legali e spese processuali. Il TAR aveva accertato l'inadempimento del Ministero rispetto alle somme indicate nell'atto di precetto, escludendo soltanto le ulteriori spese del precetto, la rivalutazione monetaria e l'astreinte. Il Ministero ha appellato il capo relativo all'accertamento dell'inadempimento, sostenendo che dal 1° gennaio 2013 la Regione Puglia aveva già corrisposto alla beneficiaria gli indennizzi rivalutati, compresa la quota relativa all'indennità integrativa speciale, e che tale circostanza avrebbe dovuto essere considerata nel giudizio di ottemperanza, evitando una duplicazione dei pagamenti.

La decisione

L'appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, quando l'ottemperanza riguarda una sentenza del giudice ordinario di condanna al pagamento di una somma di denaro, il giudice amministrativo svolge una funzione prevalentemente esecutiva e deve attenersi rigidamente al comando contenuto nel giudicato, senza poterlo integrare, limitare o ampliare. La circostanza dei pagamenti eventualmente effettuati dalla Regione Puglia non poteva quindi essere utilizzata per modificare la portata della sentenza civile, che non menzionava tali pagamenti. Le questioni relative ai rapporti tra Ministero e Regione, compresa l'eventuale ripetizione dell'indebito, potranno essere fatte valere nei confronti della Regione ai sensi dell'art. 2033 c.c. Le spese del grado d'appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato fa stato tra le parti e non può essere alterato dal giudice dell'ottemperanza, che deve dare esecuzione al concreto comando contenuto nella sentenza senza limitarne o ampliarne la portata effettuale.

  • art. 2033 c.c.

    L'eventuale duplicazione derivante da pagamenti effettuati dalla Regione può essere fatta valere nei rapporti con quest'ultima mediante eventuale azione di ripetizione dell'indebito, senza incidere sull'esecuzione della sentenza civile nei confronti del Ministero.

  • legge n. 210/1992

    Costituisce la base normativa dell'indennizzo oggetto della condanna civile e della relativa rivalutazione, inclusa la quota di indennità integrativa speciale.

Massime di principio

  • Quando il giudizio di ottemperanza riguarda una sentenza del giudice ordinario che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di una somma di denaro, il giudice amministrativo esercita una funzione prevalentemente esecutiva e non può riesaminare la materia sostanziale sottostante al giudicato.
  • Il giudice dell'ottemperanza non può integrare, limitare o ampliare il precetto contenuto nella sentenza passata in giudicato, dovendo darvi esecuzione secondo la sua concreta portata effettuale.
  • Pagamenti eventualmente effettuati da un'amministrazione diversa dal soggetto condannato, anche se riferiti alle medesime causali, non consentono al giudice dell'ottemperanza di modificare il comando della sentenza civile, quando tali pagamenti non siano stati considerati nel giudicato azionato.
  • Le questioni relative alla duplicazione dei pagamenti e ai rapporti interni tra amministrazioni devono essere fatte valere mediante autonomi strumenti, inclusa ove ne ricorrano i presupposti la ripetizione dell'indebito, e non attraverso una limitazione dell'esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAssistenza e prestazioni sanitarie
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereRiparto di giurisdizione

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