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Sentenza

Sentenza n. 3869/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; - del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - se e per quanto occorre possa: (i) della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (ii) dell'Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l'altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (iii) del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, assunto di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; (iv) dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche non cognito. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ikiru S.r.l. il 27/12/2022: A) del Decreto del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana n. 24681 del 14.12.2022, portante “approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis, d.l. n. 78 del 2015”, unitamente agli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 ad essa acclusi; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricomprese: (i) la Deliberazioni assunta dal D.G. dell'Azienda USL Toscana Centro n. 1363 del 30.9.2019, portante “certificazione dei prospetti di individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 ter, commi 8 e 9, del d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2015, n. 125”; (ii) la Deliberazione assunta dal D.G. dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 769 del 5.9.2019, portante “ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018 – D.L.78 del 2015, art. 9 ter cc. 8 e 9”; (iii) la Deliberazione assunta dal D.G. dell'Azienda USL Toscana Sud Est n. 1020 del 16.9.2019, portante “ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, ai fini delle disposizioni di cui al D.L.78 del 2015, art. 9 ter cc. 8 e 9”; (iv) la Deliberazione assunta dal D.G. dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana n. 623 del 6.9./2019, portante “ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018 – D.L.78 del 2015, art. 9 ter cc. 8 e 9”; (v) la Deliberazione assunta dal D.G. dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria Senese n. 740 del 30.8.2019, portante “certificazione dei prospetti di individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 ter, commi 8 e 9, del d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2015, n. 125”; (vi) la Deliberazione assunta dal D.G. dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria Careggi n. 643 del 16.9.2019, portante “d.l. 19.6.2015, n. 78 (art. 9 ter, commi 8 e 9). certificazione dei prospetti del fatturato annuo dei fornitori di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; (vii) la Deliberazione assunta dal D.G. dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer n. 497 del 9.8.2019, portante “certificazione degli schemi di dettaglio per fornitore del costo per acquisto di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 ter, commi 8 e 9, del d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2015, n. 125”; (viii) la Deliberazione assunta dal D.G. di ESTAR n. 386 del 27.9.2019, portante “certificazione dei prospetti di individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 ter, commi 8 e 9, del d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2015, n. 125”; B) nonché di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IKIRU SRL il 28\11\2025 : - della tabella fornitori contenente il valore del payback inizialmente dovuto e quello ridotto al 25%, pubblicato su sito web della Regione Toscana, in data non conosciuta ; - del decreto del Presidente della giunta regionale n. 20582 del 29.9.2025 della Regione Toscana avente ad oggetto “Presa d’atto, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.L. 95/2025 convertito dalla legge n.118/2025, dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 che hanno provveduto al pagamento delle quote di ripiano dovute, ridotte al 25% degli importi originari” ; - del decreto del Presidente della giunta regionale n. 21358 del 9.10.2025 della Regione Toscana avente ad oggetto “Presa d’atto, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.L. 95/2025 convertito dalla legge n.118/2025, dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 che hanno provveduto al pagamento delle quote di ripiano dovute, ridotte al 25% degli importi originari. Prima integrazione del decreto n. 20582 del 29/09/2025”;

Giustizia amministrativa202214368

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 relativi al payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, atti presupposti e provvedimenti regionali di individuazione delle aziende soggette al ripiano e dei relativi importi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazioni coinvolte)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato i decreti ministeriali che hanno certificato il superamento dei tetti di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015-2018 e adottato le linee guida per il ripiano, nonché l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019 e, con motivi aggiunti, i provvedimenti regionali di individuazione delle aziende obbligate e degli importi dovuti. Ha dedotto: violazione dell'art. 17, comma 1, lettera c), del d.l. n. 98/2011 e dell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015; violazione degli artt. 41 e 97 Cost., dei principi di giusto procedimento, proporzionalità, legittimo affidamento, certezza del diritto, trasparenza e parità di trattamento; difetto di istruttoria, falsità del presupposto, irragionevolezza e illogicità. In particolare, ha contestato la fissazione uniforme del tetto regionale al 4,4% senza adeguata istruttoria, il mancato scorporo dei servizi abbinati alla fornitura dei dispositivi, la determinazione tardiva e asseritamente retroattiva dei tetti per gli anni 2015-2018, il calcolo del fatturato al lordo dell'IVA e l'incidenza del payback sull'equilibrio economico delle gare e dei contratti di fornitura. Ha inoltre dedotto l'illegittimità costituzionale dell'art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, del d.l. n. 78/2015, per violazione degli artt. 3, 9, 23, 32, 41, 42, 53 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione al Primo Protocollo addizionale alla CEDU e agli artt. 16, 17 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché la violazione dei principi eurounitari in materia di affidamento, libertà d'impresa ed evidenza pubblica. Con riferimento ai provvedimenti regionali, ha contestato anche la quantificazione delle somme richieste.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale. Ha ritenuto infondate le censure contro il meccanismo normativo e gli atti ministeriali del payback, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, che ha considerato il sistema ragionevole e proporzionato, qualificando il prelievo come contributo solidaristico e ritenendo rispettata la riserva di legge ex art. 23 Cost. Il meccanismo non è stato ritenuto retroattivo, poiché gli elementi essenziali dell'obbligo di ripiano erano conoscibili dalle imprese già dal 2015; la successiva disciplina del 2022 ha reso operative procedure già previste senza innovare il contenuto sostanziale dell'obbligo. È stata esclusa anche la lesione dell'affidamento, poiché i fornitori avrebbero dovuto considerare il rischio di ripiano nella partecipazione alle gare. Il payback, inoltre, opera esternamente rispetto alle procedure di gara e ai singoli contratti, incidendo sul fatturato complessivo dei fornitori e non sull'entità delle forniture o sul prezzo contrattuale; non è stata dimostrata un'eccessiva riduzione dei margini di utile. I ricorsi per motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. I provvedimenti regionali, infatti, svolgono una funzione meramente tecnico-contabile e vincolata: verificano i dati contabili, individuano le imprese, applicano percentuali e criteri già stabiliti dalla legge e dagli atti statali e quantificano l'obbligazione di pagamento. Non esercitano un potere autoritativo e danno luogo a un rapporto obbligatorio avente a oggetto un diritto soggettivo patrimoniale, la cui cognizione spetta al giudice ordinario. È stata indicata la possibilità di riassumere la causa davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 1, lettera c), d.l. n. 98/2011

    Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e ha previsto, originariamente, che lo sforamento fosse posto a carico della regione interessata.

  • art. 15, comma 13, lettera f), d.l. n. 95/2012

    Ha fissato, a decorrere dal 2014, il tetto di spesa nazionale per i dispositivi medici al 4,4% del fabbisogno sanitario nazionale standard.

  • art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. n. 78/2015

    Disciplina il payback dei dispositivi medici, individuando il concorso delle aziende al ripiano, i criteri di determinazione della quota e la procedura per le annualità 2015-2018.

  • art. 1, comma 557, l. n. 145/2018

    Ha previsto la rilevazione del superamento del tetto sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell'IVA e la certificazione mediante decreto ministeriale.

  • art. 18, comma 1, d.l. n. 115/2022

    Ha introdotto il comma 9-bis nell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, attribuendo alle regioni il compito di individuare le aziende soggette al ripiano per gli anni 2015-2018.

  • art. 8 d.l. n. 34/2023

    Ha istituito un fondo e previsto, nella disciplina originaria, una riduzione della quota di ripiano per le aziende fornitrici; la disciplina è stata successivamente interessata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 139/2024.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della causa per la quale il giudice amministrativo abbia dichiarato il difetto di giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato.

  • art. 133 c.p.a.

    Il TAR lo richiama per escludere che la controversia sui provvedimenti regionali di quantificazione del payback rientri in un'ipotesi di giurisdizione esclusiva amministrativa.

  • art. 23 Cost.

    La Corte costituzionale, richiamata dal TAR, ha ritenuto rispettata la riserva di legge, poiché la disciplina individua soggetti obbligati, oggetto della prestazione e criteri essenziali del ripiano.

  • art. 41 Cost.

    La Corte costituzionale ha ritenuto non irragionevole né sproporzionato il payback rispetto alla libertà di iniziativa economica, in considerazione della finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di sottoporre al contraddittorio delle parti il rilevato profilo di difetto di giurisdizione sui motivi aggiunti.

Massime di principio

  • Il meccanismo di payback sui dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018 non è retroattivo quando la normativa originaria, già vigente al momento delle gare e delle forniture, rendeva conoscibili l'esistenza del tetto di spesa, l'obbligo di ripiano, le percentuali poste a carico delle imprese e il criterio di riparto proporzionale al fatturato; gli atti successivi possono limitarsi a rendere operative procedure già previste senza innovare l'obbligo sostanziale.
  • Il payback dei dispositivi medici opera esternamente alle procedure di gara e ai singoli contratti di fornitura: non modifica l'entità della prestazione, il prezzo contrattuale o l'esito della gara, ma incide sulla situazione patrimoniale complessiva del fornitore mediante un obbligo di contribuzione alla spesa sanitaria.
  • La disciplina del payback costituisce, secondo il giudizio di costituzionalità richiamato dal TAR, un contributo solidaristico ragionevole e proporzionato alla finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria; la riserva di legge è rispettata quando la legge individua i soggetti obbligati, l'oggetto della prestazione, le percentuali e i criteri essenziali di determinazione.
  • I provvedimenti regionali che, in attuazione dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, verificano i dati contabili, individuano le aziende soggette al ripiano e applicano a un fatturato già determinato le percentuali previste dalla legge svolgono attività vincolata, meramente tecnica e ricognitiva, priva di esercizio di potere autoritativo.
  • Le controversie relative alla corretta quantificazione delle somme dovute a titolo di payback sulla base dei provvedimenti regionali attuativi riguardano un diritto soggettivo patrimoniale nell'ambito di un rapporto obbligatorio collocato a valle del potere amministrativo; pertanto spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio del petitum sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

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