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Sentenza

Sentenza del 03/03/2016 n. 2089 - Comm. Trib. Prov. Milano

IMPOSTA DI REGISTRO - Conferimento ramo di azienda - Cessione partecipazione - Riqualificazione - Cessione di azienda - Effetti giuridici reali - Unitarietà dei molteplici atti - Sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione dell'imposta di registro a una sequenza negoziale composta da un aumento di capitale mediante conferimento di un ramo o complesso aziendale, seguito dalla cessione delle partecipazioni ricevute. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che dovessero essere considerate autonomamente le singole operazioni formalmente stipulate. L'Amministrazione ha invece riqualificato l'intera sequenza come una cessione diretta di azienda, valorizzando l'unitarietà funzionale dell'operazione, la sua finalità economica complessiva, gli effetti giuridici reali e la ravvicinata tempistica degli atti.

La decisione

La riqualificazione è stata ritenuta legittima. Ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986, gli atti sono stati valutati secondo la loro natura intrinseca e gli effetti giuridici reali, anziché sulla base delle sole forme utilizzate dalle parti. La concatenazione tra conferimento dell'azienda e successiva cessione delle partecipazioni è stata considerata un'operazione sostanzialmente unitaria, riconducibile a una cessione di azienda. La finalità elusiva è stata ritenuta predominante e assorbente, con conseguente applicazione del trattamento fiscale previsto per la cessione di azienda.

Norme richiamate

  • Art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell'imposta di registro)

    La norma attribuisce rilievo alla "natura intrinseca" degli atti e agli "effetti giuridici reali" da essi prodotti.

    La disposizione consente di qualificare l'operazione sulla base del suo contenuto giuridico effettivo e non soltanto delle forme negoziali adottate. Nel caso descritto, più atti formalmente distinti ma funzionalmente collegati sono stati considerati unitariamente e riqualificati come cessione di azienda.

Massime di principio

  • Nelle operazioni composte da più atti collegati, la qualificazione fiscale può dipendere dall'effetto giuridico ed economico complessivo, non dalla separata denominazione dei singoli negozi.
  • Il conferimento di un'azienda seguito in tempi ravvicinati dalla cessione delle partecipazioni può essere riqualificato come cessione diretta di azienda quando gli atti perseguono un'unica finalità sostanziale.
  • La tempistica, il collegamento funzionale e l'assenza di una concreta autonomia economica dei singoli passaggi sono elementi rilevanti per accertare l'unitarietà dell'operazione.
  • L'utilizzo di una sequenza negoziale formalmente lecita non impedisce la riqualificazione fiscale se la struttura appare prevalentemente diretta a ottenere un risparmio d'imposta mediante l'interposizione di passaggi privi di effettiva autonomia.
  • Per valutare operazioni simili occorre verificare sia gli effetti giuridici reali sia la sostanza economica dell'intera sequenza, documentando eventuali ragioni organizzative, finanziarie o commerciali autonome per ciascun atto.

Testo integrale

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