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Ordinanza

Ordinanza n. 4/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Questore dell'Aquila prot. -OMISSIS-, con cui viene disposto il divieto, ex art. 13 bis, commi 1, 1/ter del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, di fare accesso al pubblico esercizio denominato -OMISSIS-, ubicato in Sulmona alla P.zza -OMISSIS-, ed il divieto di stazionamento in altri 12 locali pubblici, tutti ubicati nel Comune di Sulmona (AQ), per la durata mesi 18, ed ogni altro prodromico e consequenziale.

Giustizia amministrativa202500587

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore dell'Aquila recante divieto di accesso a un pubblico esercizio e divieto di stazionamento in altri dodici locali pubblici del Comune di Sulmona, per diciotto mesi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Questore adottato ai sensi dell'art. 13-bis, commi 1 e 1-ter, del d.l. 14/2017. Il divieto riguardava l'accesso a un pubblico esercizio e lo stazionamento in altri dodici locali pubblici, tutti situati nel Comune di Sulmona, per la durata di diciotto mesi. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti in dettaglio i singoli motivi di ricorso; la contestazione cautelare investiva comunque la legittimità della misura di prevenzione, adottata in relazione a un episodio di violenza collettiva e alla ritenuta pericolosità del destinatario.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto che il DASPO, quale misura di prevenzione o di polizia, possa essere adottato non soltanto dopo l'accertamento penale di una lesione dell'ordine pubblico, ma anche in presenza di condotte che comportino o agevolino situazioni di allarme o pericolo, in funzione preventiva. Nelle ipotesi di violenza collettiva non è necessario dimostrare uno specifico atto violento compiuto da ciascun appartenente al gruppo, poiché la pericolosità può derivare dalla natura collettiva dei comportamenti. Nel caso concreto, la ricostruzione della polizia giudiziaria indicava che il ricorrente aveva dapprima colpito con un calcio una persona a terra e poi l'aveva immobilizzata, consentendo ad altri di colpirla con pugni e calci. Il giudizio di pericolosità non richiede l'accertamento definitivo della responsabilità penale, potendo fondarsi sugli elementi raccolti dalla polizia giudiziaria; il provvedimento risultava inoltre fondato sull'acquisizione e sull'analisi di immagini video dell'evento. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 13-bis, commi 1 e 1-ter, d.l. 14/2017

    divieto di accesso e stazionamento connesso a condotte pericolose per la sicurezza pubblica

    La misura preventiva può essere adottata anche in presenza di situazioni di allarme o pericolo per l'ordine pubblico, senza necessità di un previo definitivo accertamento penale della responsabilità individuale.

  • art. 55 c.p.a.

    domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riferimento al fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    oscuramento delle generalità

    Il TAR ha disposto l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    protezione dei dati personali

    Richiamati quali presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il DASPO previsto dall'art. 13-bis del d.l. 14/2017, quale misura di prevenzione o di polizia, può essere adottato anche sulla base di condotte che comportino o agevolino situazioni di allarme o pericolo per la sicurezza pubblica, senza che sia necessario un previo accertamento penale definitivo di una lesione dell'ordine pubblico.
  • In caso di violenza collettiva, ai fini dell'adozione del divieto inibitorio non è indispensabile provare che ciascun destinatario abbia compiuto uno specifico atto di violenza, quando la partecipazione alla condotta collettiva risulti idonea a porre in pericolo l'ordine pubblico.
  • Il giudizio di pericolosità sociale funzionale all'adozione di una misura di prevenzione può fondarsi su elementi di fatto raccolti dalla polizia giudiziaria e non richiede l'accertamento definitivo della responsabilità penale per le condotte contestate.
  • Le immagini video dell'evento, se acquisite e analizzate dall'autorità di pubblica sicurezza, possono costituire base istruttoria per la ricostruzione dei fatti e per il giudizio di pericolosità posto a fondamento del DASPO.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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