Sentenza n. 342/2026 - Firenze, Sezione 4
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per accogliere le seguenti domande previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate ovvero previa rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni di costituzionalità infra illustrate, in quanto rilevanti e non manifestamente infondate 1) in tesi, accertare che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, comma 1°, legge 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sentenza n. 18/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo comma lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Viareggio a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Società Bestel S.a.s. di Bertacca M.E. e C. il 20/3/2024: dei seguenti atti: - della delibera di Giunta del Comune di Viareggio n. 484 del 23 dicembre 2023 – Settore 6 – Attività produttive e Beni Demaniali e Patrimoniali, pubblicata il 28 dicembre 2023, recante ad oggetto «concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive e ai rapporti aventi ad oggetto la gestione delle strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo determinazioni», con la quale è stato individuato «il termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti di cui all'art.3, comma 1, lettere a) e b), l. 118/2022, al 31/12/2024»; - della determinazione dirigenziale del Comune di Viareggio n. 2822 del 29 dicembre 2023 - Settore 6 - Attività produttive e Beni Demaniali e Patrimoniali Concessioni Comunali, pubblicata il 2 gennaio 2024, recante ad oggetto «concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico ricreative e sportive, differimento dei termini di scadenza al 31.12.2024 ai sensi della versione originaria dell'art. 3, c.3, l. 118/2022. adempimenti», con la quale, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 484 del 23 dicembre 2023, è stato individuato «il termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti di cui all'art.3, co. 1, lettere a) e b), l. 118/2022, al 31/12/2024»; nonché per accogliere le seguenti domande, previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate, nonché previa rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità di seguito esposte in quanto rilevanti e non manifestamente infondate 1) in tesi, ACCERTARE che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima l. n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Viareggio a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera della Giunta comunale e determinazione dirigenziale con cui è stato fissato al 31 dicembre 2024 il termine di efficacia delle concessioni demaniali marittime e dei rapporti collegati
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato i provvedimenti comunali di differimento al 31 dicembre 2024 della scadenza delle concessioni demaniali marittime, chiedendo l’accertamento della natura pluriennale e di durata indefinita del rapporto concessorio, sorto anteriormente al 7 dicembre 2000. Ha sostenuto che non fossero applicabili al rapporto i principi di trasparenza e concorrenza derivanti dalla sentenza Telaustria della Corte di giustizia, la direttiva 2006/123/CE, l’art. 3, comma 1, della legge n. 118/2022 e i principi affermati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato in materia di concessioni demaniali. In via subordinata o alternativa, ha chiesto la disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE e con l’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché la condanna del Comune al rilascio di nuovi titoli concessori con previsione del rinnovo senza soluzione di continuità. Nel corso del giudizio la società ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso e dei motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto dell’espressa dichiarazione della società ricorrente. Il giudice ha ritenuto che, nel processo amministrativo, il principio dispositivo in senso ampio attribuisca alla parte ricorrente la piena disponibilità dell’azione fino alla trattenuta della causa in decisione. Pertanto, quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse, il giudice non può esaminare il merito, procedere d’ufficio o sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve dichiarare l’improcedibilità. Le spese di lite sono state compensate, anche in ragione della mancata opposizione del Comune.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Costituisce il fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell’ambito della disciplina processuale applicata alla definizione del giudizio.
art. 3, comma 1, l. 5 agosto 2022, n. 118
Indicato dalla ricorrente quale disposizione contestata in relazione alla cessazione dell’efficacia delle concessioni demaniali marittime; la norma non è stata esaminata nel merito.
artt. 49, 56 e 63 TFUE
Richiamati dalla ricorrente come parametri europei per chiedere la disapplicazione della normativa nazionale; le relative questioni non sono state esaminate per l’improcedibilità del ricorso.
art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Richiamato dalla ricorrente a tutela del diritto di proprietà; la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 34, comma 1, lett. c) ed e), c.p.a.
Richiamato nelle domande formulate dalla ricorrente per ottenere accertamenti e condanne; tali domande non sono state decise nel merito.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il ricorrente può disporre dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione.
- L’espressa dichiarazione del ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse impone al giudice di dichiarare l’improcedibilità del ricorso, senza esaminare il merito e senza procedere d’ufficio.
- Il giudice amministrativo non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire né mantenere d’ufficio la controversia quando la parte abbia dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
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