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Sentenza

Sentenza n. 1579/2026 - Milano, Sezione 3

per l’annullamento del provvedimento del Questore di Milano prot. n. 0454769, datato 09 dicembre 2021 e notificato il 09.10.2022, di rigetto della richiesta volta al rinnovo del permesso per attesa occupazione.

Giustizia amministrativa202203261

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del Questore di Milano di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, sostenendo l'incolpevolezza della propria situazione di disoccupazione, l'assenza di legami con il Paese d'origine e l'esistenza di una promessa o disponibilità all'assunzione formulata da un'impresa. Ha contestato, in sostanza, la valutazione amministrativa della propria situazione lavorativa e reddituale. Il Ministero ha dedotto la legittimità del provvedimento, evidenziando la precedente fruizione di un permesso per attesa occupazione, l'assenza di redditi sufficienti e la mancanza dei presupposti per un ulteriore titolo della stessa natura.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Il ricorrente aveva già fruito di un permesso per attesa occupazione valido dal 28 novembre 2018 al 27 novembre 2019, utilizzando il periodo previsto dall'art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998. Gli accertamenti presso INPS e Agenzia delle Entrate hanno evidenziato l'assenza di adeguati flussi reddituali, con posizione reddituale ferma a novembre 2018 e percezione di indennità di disoccupazione per un periodo limitato. Tali risultanze non sono state contestate o smentite dal ricorrente. La mera promessa o dichiarazione di disponibilità all'assunzione non è stata ritenuta idonea a giustificare il rilascio di un ulteriore permesso per attesa occupazione, né a dimostrare la disponibilità di redditi sufficienti al momento dell'adozione del diniego. Il giudice ha ritenuto che l'amministrazione avesse svolto una valutazione complessiva e aggiornata della situazione lavorativa ed economica dell'interessato, considerando la situazione esistente al momento del provvedimento e verificandola anche successivamente. Poiché il ricorrente aveva già fruito del periodo massimo consentito e non aveva dimostrato i requisiti reddituali minimi, il diniego è stato ritenuto immune da vizi. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998

    Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque (…) per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b

    La disposizione consente il soggiorno per attesa occupazione entro il periodo previsto e, una volta decorso tale periodo, rende applicabili i requisiti reddituali richiamati. Nel caso concreto, la precedente fruizione del periodo massimo e l'assenza di redditi sufficienti escludevano il rilascio di un ulteriore permesso della stessa natura.

  • art. 29, comma 3, lettera b, d.lgs. 286/1998

    È richiamato dall'art. 22, comma 11, quale parametro dei requisiti reddituali applicabili dopo il decorso del periodo di soggiorno per attesa occupazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Il lavoratore straniero che abbia già fruito del periodo massimo di soggiorno per attesa occupazione non può ottenere un ulteriore permesso della stessa natura in assenza dei requisiti reddituali applicabili dopo il decorso di tale periodo.
  • Ai fini del rinnovo o del rilascio del permesso di soggiorno, l'amministrazione deve valutare la situazione lavorativa e reddituale esistente al momento dell'adozione del provvedimento; tale valutazione può essere corroborata da accertamenti sulle banche dati pubbliche relativi ai redditi e ai rapporti di lavoro.
  • La mera promessa, proposta o dichiarazione di disponibilità all'assunzione non equivale alla disponibilità di un'attività lavorativa effettiva né dimostra, da sola, il possesso dei requisiti reddituali necessari per il rilascio di un ulteriore permesso per attesa occupazione.
  • Quando le risultanze degli accertamenti amministrativi attestano l'assenza di redditi sufficienti e il richiedente non le contesta specificamente, il diniego fondato su tali risultanze è legittimo, purché l'amministrazione abbia svolto una valutazione complessiva della situazione dell'interessato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieRinnovo e requisito reddituale
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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