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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04822/2024 del 23/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF emesso per gli anni d’imposta 2007 e 2008, con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione un maggior reddito sulla base del redditometro e di indici di capacità contributiva, applicando l’art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973. Il contribuente aveva impugnato l’atto e la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, rideterminando il reddito accertabile e riconoscendo che alcune spese per immobili erano state sostenute dalla figlia. La CTR aveva poi rigettato sia l’appello principale dell’Ufficio sia l’appello incidentale del contribuente, aderendo anche all’idea che la disciplina introdotta dall’art. 22 d.l. n. 78/2010 si applicasse in modo tale da escludere dal calcolo presuntivo, per gli anni precedenti, i ratei degli acquisti e limitare la rilevanza delle spese al solo periodo d’imposta in cui erano state sostenute. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia denunciava la violazione dell’art. 38, quinto comma, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 22 d.l. n. 78/2010, censurando solo la parte della sentenza che aveva ritenuto applicabile la nuova disciplina in modo incompatibile con il regime previgente e con l’accertamento fondato su spese per incrementi patrimoniali.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha chiarito che l’art. 22 d.l. n. 78/2010 contiene una espressa disciplina transitoria che limita l’applicazione delle modifiche agli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non fosse ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, con efficacia dal periodo d’imposta 2009. Ha quindi escluso che la novella possa operare retroattivamente sui periodi 2007 e 2008 e ha affermato che, per tali annualità, resta applicabile il previgente art. 38, quinto comma, d.P.R. n. 600/1973, secondo cui, in caso di spese per incrementi patrimoniali, la presunzione opera con imputazione in quote costanti nell’anno di effettuazione della spesa e nei quattro anni precedenti, gravando poi sul contribuente l’onere della prova contraria. La sentenza impugnata è stata dunque cassata in parte qua e il giudizio è stato rinviato alla Commissione tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Per gli accertamenti sintetici relativi alle annualità anteriori al 2009 continua ad applicarsi il regime previgente: le spese per incrementi patrimoniali si presumono sostenute in quote costanti nell’anno di effettuazione e nei quattro anni precedenti, e il contribuente è onerato della prova contraria con documentazione idonea se deduce redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte.

  • art. 22 d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122

    La disposizione transitoria limita l’efficacia delle modifiche agli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto; pertanto la nuova disciplina opera dal periodo d’imposta 2009 e non retroattivamente.

  • art. 5 d.m. 24 dicembre 2012

    Il decreto attuativo conferma che le nuove disposizioni si applicano alla determinazione dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d’imposta a decorrere dal 2009.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il vizio denunciato dall’Agenzia per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

Massime di principio

  • In presenza di una disciplina transitoria espressa, la individuazione della norma applicabile dipende dal criterio intertemporale dettato dal legislatore e non da un generico richiamo alla retroattività o al principio tempus regit actum.
  • Le modifiche normative al redditometro non si applicano retroattivamente agli anni d’imposta precedenti quando il legislatore abbia fissato una decorrenza precisa, come il periodo d’imposta 2009.
  • Nel previgente accertamento sintetico fondato su incrementi patrimoniali, l’Amministrazione non deve dimostrare ulteriori elementi oltre alla spesa presunta; spetta invece al contribuente fornire prova contraria specifica e documentata circa la provenienza del reddito.
  • Il favor rei non è invocabile per regolare poteri di accertamento o regole di formazione della prova, perché opera solo in materia sanzionatoria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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