Ordinanza n. 2529/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento adottato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro registro ufficiale.U.0002872.18-02-2026 avente ad oggetto: “HSH Security Service S.r.l. – Riscontro richiesta convocazione ai fini del ricorso alla misura di cui all’art. 4- ter del decreto-legge n. 4 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28”; - della circolare Inps – Direzione centrale entrate – Direzione centrale tecnologia, informatica, e innovazione – Direzione centrale bilanci, contabilità e servizi fiscali del 6.11.2025, messaggio n. 3344 avente ad oggetto: “Articolo 4-ter del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28. Incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale. Indicazioni operative e istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti”; nonché per la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR, esaminata la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., non ha disposto la sospensione degli atti impugnati. Ha ritenuto che le esigenze cautelari della ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito e ha fissato per la discussione l’udienza pubblica del 27 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della novità della questione.
Atto impugnato: provvedimento ministeriale di riscontro negativo alla richiesta di convocazione ai fini dell’accesso alla misura prevista dall’art. 4-ter del d.l. n. 4/2024, nonché circolare INPS recante indicazioni operative sulla medesima misura
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha riscontrato la richiesta di convocazione finalizzata al ricorso alla misura prevista dall’art. 4-ter del d.l. n. 4/2024, convertito dalla l. n. 28/2024. È stata inoltre impugnata la circolare INPS del 6 novembre 2025, recante indicazioni operative, istruzioni contabili e variazione del piano dei conti in relazione agli incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale. La ricorrente ha altresì domandato il risarcimento dei danni subiti e subendi. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti né le censure rivolte agli atti impugnati.
Norme richiamate
art. 4-ter d.l. 18 gennaio 2024, n. 4, convertito dalla l. 15 marzo 2024, n. 28
La disposizione costituisce la base normativa della misura di aggregazione delle imprese e tutela occupazionale cui si riferiscono la richiesta dell’impresa e gli atti impugnati; l’ordinanza non ne interpreta il contenuto.
art. 55 c.p.a.
La norma è richiamata quale base processuale per la trattazione della domanda cautelare; il giudice ha ritenuto sufficiente la sollecita fissazione del merito, senza concedere la sospensione.
Massime di principio
- Quando il giudice ritiene che le esigenze cautelari possano essere adeguatamente soddisfatte dalla sollecita definizione del giudizio di merito, può non concedere la sospensione dell’atto impugnato e fissare rapidamente l’udienza pubblica di merito.
- La novità della questione controversa può giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare.
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