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Ordinanza

Ordinanza n. 16/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n. -OMISSIS- del 25.09.2025 della Questura -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202504833

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. A un sommario esame, il ricorrente non aveva smentito la mancanza del nulla osta posta a fondamento del diniego; si era limitato a presentare la relativa istanza, senza impugnare il silenzio dell'amministrazione sulla stessa. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, motivato dalla mancanza del nulla osta alla conversione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di conversione del permesso di soggiorno e ha proposto domanda cautelare di sospensione dell'efficacia del provvedimento. Il diniego era fondato sull'assenza del nulla osta necessario alla conversione da lavoro stagionale a lavoro subordinato. Il ricorrente aveva presentato un'istanza per ottenere tale nulla osta, ma non aveva contestato in sede giurisdizionale il silenzio formatosi su detta istanza.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti cautelari previsti dal codice del processo amministrativo; il giudice ha escluso, allo stato del sommario esame, la sussistenza del fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il fumus boni iuris non sussiste quando il provvedimento amministrativo si fonda sulla mancanza di un presupposto documentale e il ricorrente non dimostra l'esistenza di tale presupposto, limitandosi ad averne richiesto il rilascio.
  • La mera presentazione di un'istanza amministrativa non equivale al conseguimento del titolo o del nulla osta richiesto come presupposto per un successivo provvedimento favorevole; il silenzio formatosi sull'istanza deve essere eventualmente contestato con gli strumenti processuali propri dell'azione avverso il silenzio.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSilenzio della pubblica amministrazione

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