Sentenza n. 11182/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'ottemperanza della sentenza n. 1081/2025, resa il 28/01/2025 dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, all’esito del giudizio recante R.G. 26047/2024, non impugnata e passata in giudicato, nella parte in cui “dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio ex art. 1, c. 121, l. 107/15 in relazione all’a.s. 2023/24, per l’importo nominale di € 500,00; condanna il Ministero convenuto a porre in essere i conseguenti adempimenti”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 1081/2025, quanto all'attivazione della Carta elettronica per l'importo nominale di 500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto di accertare l'inottemperanza del Ministero all'obbligo, derivante dalla sentenza civile passata in giudicato, di attivare in suo favore la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. 107/2015, per l'anno scolastico 2023/2024 e per l'importo nominale di 500 euro. Ha inoltre chiesto gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. Il Ministero, sebbene intimato, non si è costituito e non ha fornito chiarimenti o prova dell'avvenuta esecuzione del giudicato. La ricorrente ha rappresentato la persistente inottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che l'ottemperanza di una sentenza civile resa dal giudice del lavoro ha natura meramente esecutiva e consente di verificare l'esistenza di un comportamento omissivo o elusivo dell'amministrazione, senza introdurre accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Ritenuto non provato l'adempimento ministeriale, ha condannato il Ministero a dare esecuzione al titolo giudiziale entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando il beneficio di 500 euro. Ha riconosciuto, sull'importo nominale, gli interessi legali ordinari ex art. 1284, comma 1, c.c. e la rivalutazione monetaria dal passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda fino al soddisfo. Ha nominato, per l'eventuale persistente inadempimento, il direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 90 giorni dalla scadenza del termine concesso all'amministrazione. Ha escluso, allo stato, la penalità di mora, ritenendola eventualmente proponibile in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in 800 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario
Consente di chiedere al giudice amministrativo l'attuazione del giudicato civile e l'adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarvisi.
art. 112, comma 3, c.p.a.
anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione
Consente di riconoscere nel giudizio di ottemperanza gli interessi e la rivalutazione maturati dopo il passaggio in giudicato, nonché, alle condizioni previste, il risarcimento dei danni da mancata o inesatta esecuzione.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell'obbligo di attivazione imposto al Ministero dal giudicato civile.
art. 1284, comma 1, c.c.
Consente il riconoscimento degli interessi legali ordinari sull'importo nominale di 500 euro dal passaggio in giudicato fino al soddisfo.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza civile passata in giudicato che abbia imposto a una pubblica amministrazione uno specifico adempimento.
- Quando il giudicato da eseguire proviene dal giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha natura meramente esecutiva: il giudice amministrativo accerta l'esistenza di un comportamento omissivo o elusivo dell'amministrazione, senza svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione intimata che non fornisca chiarimenti o prova dell'avvenuta esecuzione del giudicato non assolve l'onere di dimostrare l'adempimento, sicché può essere accolta la domanda di esecuzione formulata dal creditore sulla base dell'inadempimento allegato.
- Ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a., nel giudizio di ottemperanza possono essere riconosciuti gli interessi legali ordinari e la rivalutazione monetaria sull'importo dovuto, maturati dal passaggio in giudicato della sentenza fino all'effettivo soddisfo.
- In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice, può essere nominato sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di sostituirsi all'amministrazione nell'esecuzione del giudicato entro il termine stabilito dal giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 1346/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 1347/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 1348/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 1350/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 1351/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 258/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →