Cassazione Penale, Sentenza n. 11273/2022 del 28/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello de L'Aquila che confermava la condanna per il reato previsto dall'art. 55, comma 9, del D.Lvo n. 231 del 2007. Il difensore deduceva violazione di legge (art. 157 c.p.p.), sostenendo che il decreto di citazione a giudizio in appello era stato notificato al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p. senza aver verificato il domicilio eletto dell'imputato, e che la notifica non sarebbe stata effettuata all'imputato, con conseguente nullità della notificazione e annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che la notifica all'imputato fosse stata perfezionata con la procedura prevista dall'art. 157 comma 8 c.p.p. (deposito presso la Casa comunale e invio di raccomandata) e che la comunicazione via PEC al difensore non integrasse una 'omessa' notificazione. È richiamata la giurisprudenza (Sez. U, Sent. n.119/2004) secondo cui la nullità assoluta ex art. 179 c.p.p. sussiste solo in caso di omissione della notificazione o di forme tale da risultare inidonee a dare effettiva conoscenza; le violazioni formali sono invece sanabili ai sensi dell'art. 184 c.p.p. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e all'erogazione, in favore della Cassa delle ammende, di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23 comma 8
Ha consentito il celebrare del procedimento con contraddittorio scritto; disciplina procedurale richiamata nell'istruttoria.
D.Lvo n. 231 del 2007, art. 55 comma 9
Norma sostanziale che definisce il reato per il quale l'imputato è stato condannato; oggetto della conferma di condanna in appello.
Codice di procedura penale, art. 157 comma 8
Regola le modalità alternative di notificazione all'imputato (deposito presso la casa comunale e invio di raccomandata); la Corte ha ritenuto che tale procedura fosse stata correttamente eseguita e idonea a perfezionare la notificazione.
Codice di procedura penale, art. 161 comma 4
Prevede la possibilità di notificare al difensore d'ufficio; il ricorrente aveva contestato l'uso di tale modalità ma la Corte ha ritenuto che la notificazione all'imputato fosse comunque perfezionata separatamente ai sensi dell'art. 157 comma 8.
Codice di procedura penale, art. 179
Prevede la nullità assoluta delle notificazioni quando queste sono omesse o eseguite in modo da non assicurare la conoscenza effettiva dell'atto; la Corte ha richiamato il carattere circoscritto di tale nullità.
Codice di procedura penale, art. 184
Consente la sanatoria delle violazioni relative alle modalità di esecuzione della notificazione quando non si configura una nullità assoluta; la Corte ha ritenuto applicabile tale sanatoria alle irregolarità prospettate.
Codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'assegnazione di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata dalla Corte per liquidare euro 3.000,00.
Corte di Cassazione, Sez. Unite, Sentenza n. 119 del 27/10/2004
Giurisprudenza richiamata che distingue la nullità assoluta (omessa o inefficace notificazione) dalle violazioni sanabili mediante art. 184 c.p.p.; supporta la decisione di inammissibilità.
Massime di principio
- La nullità assoluta della notificazione ex art. 179 c.p.p. sussiste solo se la notificazione è omessa o resa in forme tali da non consentire la conoscenza effettiva dell'atto; non tutte le irregolarità formali determinano la nullità assoluta.
- La procedura di notificazione prevista dall'art. 157 comma 8 c.p.p. (deposito presso la Casa comunale e invio di raccomandata) è considerata idonea a perfezionare la notificazione all'imputato quando eseguita correttamente.
- La notifica al difensore (anche via PEC) non sostituisce automaticamente la notificazione all'imputato se la legge richiede specifiche modalità rivolte all'imputato; occorre verificare quale procedura sia effettivamente stata adottata e se abbia assicurato la conoscenza dell'atto.
- Le violazioni sulle modalità di esecuzione della notificazione sono, in molti casi, sanabili ai sensi dell'art. 184 c.p.p.; pertanto chi impugna per vizi di notificazione deve dimostrare l'omissione o l'ineffettività della conoscenza per ottenere l'annullamento.
- Chi propone ricorso per nullità di notificazione deve formulare deduzioni specifiche e provare la mancata o inefficace notificazione; deduzioni generiche rischiano l'inammissibilità o il rigetto.
- In caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato la parte ricorrente può essere condannata al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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