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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10524/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La società ricorrente ha chiesto la correzione di un errore materiale asseritamente contenuto nell'ordinanza n. 10785/2023 della Corte di cassazione, pronunciata nel precedente ricorso n. 22249/2016, limitatamente alla liquidazione delle spese di giudizio. Nel dispositivo dell'ordinanza precedente, infatti, le spese poste a carico della procedura resistente erano state liquidate in euro 4.400,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali, mentre secondo la ricorrente la somma corretta, corrispondente alla decisione effettivamente assunta dalla Corte e risultante dal verbale di camera di consiglio, era euro 10.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali. La resistente ha eccepito l'inammissibilità dell'istanza. La Corte ha rilevato che la correzione dell'errore materiale può essere disposta anche d'ufficio e senza limiti di tempo e ha accertato la sussistenza dell'errore nel dispositivo dell'ordinanza precedente.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto che il dispositivo dell'ordinanza n. 10785/2023 venga corretto nella parte relativa alle spese di lite: l'importo di euro 4.400,00 è sostituito con euro 10.700,00, sempre di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali al 15%. Ha altresì mandato alla cancelleria per i provvedimenti di rito. L'eccezione di inammissibilità sollevata dalla procedura resistente non è stata accolta.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La correzione dell'errore materiale può essere disposta dalla Corte anche d'ufficio e senza limiti di tempo.

  • art. 287 c.p.c.

    Norma richiamata come base procedurale per la correzione dell'errore materiale nel provvedimento.

Massime di principio

  • L'errore materiale contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione può essere corretto anche d'ufficio, senza limiti temporali, quando risulti un difetto di mera trascrizione o un disallineamento tra la decisione effettivamente assunta e il dispositivo.
  • In presenza di una divergenza tra il verbale della camera di consiglio e il dispositivo del provvedimento, prevale la decisione effettivamente deliberata e documentata agli atti ai fini della correzione materiale.
  • L'istanza di correzione non richiede una nuova valutazione del merito, ma solo l'adeguamento formale del provvedimento al contenuto reale della decisione già assunta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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