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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17848/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la loro condanna per invasione di demanio marittimo (artt. 110, 633, 639-bis c.p., con richiamo a contravvenzioni di cui agli artt. 54 e 1161 cod.nav. per il capo a)). I motivi principali di ricorso denunciavano: omissione di valutazione di prova decisiva (estratto cartografico dal sistema "Sidersi" della Regione Siciliana) che, secondo la difesa, dimostrava l'assenza di occupazione della particella 1099 demaniale; travisamento delle prove e mancata distinzione tra opere appartenute al padre; insussistenza dell'elemento oggettivo e del dolo specifico richiesti dall'art. 633 c.p. (arbitrarietà dell'invasione), in particolare ove il possesso fosse derivato iure successionis; errori sull'applicazione delle norme penali relative al trattamento della pena (art. 2 c.p.) e sull'onere della prova, nonché mancata considerazione di prove testimoniali e documentali che deponevano per l'assenza di occupazione demaniale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i ricorsi con riferimento, in particolare, all'omessa motivazione circa la documentazione cartografica prodotta (estratto Sidersi) che deponeva per l'assenza di occupazione del demanio marittimo. Per questo motivo la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, riservandosi il nuovo esame sull'elemento materiale del reato; i restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. (P.Q.M.: annulla la sentenza impugnata con rinvio.)

Norme richiamate

  • art. 54 cod. nav.

    Norma richiamata in relazione alle contravvenzioni contestate per interventi sul demanio marittimo; la sentenza di annullamento rileva però l'importanza di accertare cartograficamente la demanialità prima di confermare responsabilità.

  • art. 1161 cod. nav.

    Richiamato quale comma relativo a specifiche contravvenzioni demaniali; la difesa lamentava l'insussistenza dell'elemento materiale contestato alla luce della cartografia "Sidersi".

  • artt. 110, 633, 639-bis cod. pen.

    Art.110 (concorso di persone), art.633 (invasione di terreni o edifici) e art.639-bis (reati contro l'ambiente o patrimonio costiero): la decisione impone di verificare se sussistano gli estremi materiali e il dolo specifico (arbitrarietà dell'invasione) prima di confermare la condanna.

  • art. 55 cod. nav.

    Riferita in atti precedenti (ordinanze di sgombero) e nella controversia circa la qualificazione delle opere; la Corte richiama la necessità di confronto tra accertamenti amministrativi e prova tecnica/cartografica.

  • art. 2 cod. pen.

    Invocato con riferimento alla determinazione della pena applicabile (principio di territorialità temporale della legge penale): i ricorrenti sostenevano che la pena dovesse essere calcolata secondo la disciplina vigente al momento in cui era cessata la permanenza del reato.

  • artt. 62-bis e 133 cod. pen.

    Norme concernenti circostanze attenuanti e determinazione del trattamento sanzionatorio; la difesa lamentava la mancata valutazione di elementi favorevoli (incensuratezza, comportamento processuale, demolizione delle opere).

  • art. 27, comma 2 Cost.

    Invocato dai ricorrenti in ragione di profili di diritto penale sostanziale e garanzie; richiamo alla necessità di applicare correttamente principi costituzionali nella determinazione della responsabilità e della pena.

  • art. 6 CEDU, par. 2

    Riferimento ai principi di equo processo e onere della prova; i ricorrenti deducevano un'inversione dell'onere della prova e carenze nella motivazione che avrebbero potuto violare garanzie processuali.

Massime di principio

  • La prova cartografica e tecnico-scientifica circa i confini e la demanialità è decisiva: l'omessa valutazione di estratti ufficiali (es. Sidersi) su punto centrale porta all'annullamento e al rinvio per nuovo giudizio.
  • L'accertamento dell'elemento materiale dell'invasione (sconfinamento fisico sul demanio) deve essere fatto con riferimento a prove tecniche e non può fondarsi solo su presunzioni; l'onere di provare l'invasione grava sull'accusa.
  • Il possesso derivante da titolo successorio (iure successionis) non esclude automaticamente la responsabilità penale per invasione: è necessario valutare se sia mancata l'arbitrarietà e la consapevolezza dell'occupazione al momento dell'inizio della condotta.
  • In caso di dubbio ragionevole sull'elemento materiale o sulla qualificazione del bene come demanio, il dubbio favorevole all'imputato può comportare l'annullamento della condanna.
  • Le questioni di diritto penale sostanziale relative alla determinazione della pena (applicazione della legge vigente al momento della cessazione della condotta) devono essere valutate dopo aver definito l'elemento materiale e soggettivo del reato; spesso vengono dichiarate assorbite se il vizio da cui si parte è l'omessa valutazione probatoria.
  • Quando la decisione di merito non affronta espressamente prove rilevanti e prodotte in giudizio, il rimedio corretto è l'annullamento con rinvio per nuovo esame, non una semplice correzione in punto di pena o sussistenza del reato.

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