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Sentenza

Sentenza n. 1648/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202500781

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione dell’INPS di reiezione del ricorso amministrativo contro il diniego delle domande di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria relative al periodo 15 gennaio 2024–14 aprile 2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa richiedente CIGO)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il diniego dell’INPS deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 d.lgs. 148/2015, della circolare INPS n. 139/2016 e degli artt. 2 e 3 del d.m. 15 aprile 2016, n. 95442, nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e disparità di trattamento. La ricorrente ha sostenuto che la riduzione degli ordinativi nel settore del riscaldamento e condizionamento, determinata dalle modifiche normative incidenti sul Superbonus 110%, integrasse una crisi temporanea di mercato non imputabile all’impresa. Ha inoltre lamentato che l’INPS avesse mutato immotivatamente valutazione rispetto a due precedenti domande di CIGO, riferite a periodi immediatamente antecedenti e fondate sulle medesime ragioni, già accolte dall’Istituto. Sono stati dedotti anche la violazione dei principi di buona fede e leale collaborazione e l’omesso soccorso istruttorio, sul rilievo che l’INPS non avrebbe richiesto una specifica ulteriore prova della non imputabilità della crisi. È stata altresì proposta domanda di accertamento del diritto al trattamento CIGO, domanda di condanna dell’INPS all’erogazione delle prestazioni e domanda risarcitoria.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso demolitorio e ha annullato gli atti impugnati, riconoscendo il diritto della società a un riesame delle domande di CIGO relative al periodo 15 gennaio 2024–14 aprile 2024, nonché la fondatezza delle censure di violazione dell’art. 11 d.lgs. 148/2015, della circolare INPS n. 139/2016 e degli artt. 2 e 3 del d.m. n. 95442/2016. Secondo il giudice, la crisi di mercato ricorre quando la sospensione o riduzione dell’attività deriva dalla mancanza di lavoro o commesse connessa all’andamento del mercato o del settore merceologico, da valutare con riferimento al momento iniziale della sospensione. Nel caso concreto, le stesse modifiche normative sul Superbonus 110% e il conseguente calo degli ordinativi erano già state ritenute dall’INPS idonee a giustificare due precedenti concessioni di CIGO. In mancanza di elementi sopravvenuti indicativi di un mutamento della situazione, e considerata la documentazione prodotta dalla società sulla persistente contrazione del mercato e sulla prospettiva di ripresa, il successivo diniego è stato ritenuto logicamente contraddittorio rispetto alle precedenti valutazioni dell’Istituto, integrando contraddittorietà estrinseca sintomatica di eccesso di potere. È stata inoltre ritenuta priva di adeguato supporto documentale la tesi dell’INPS secondo cui la crisi sarebbe stata imputabile a una scelta imprenditoriale, poiché la società risultava costituita prima del periodo di massima espansione degli incentivi. Il TAR ha rilevato anche che la società aveva riscontrato le richieste istruttorie effettivamente formulate e che le richieste successive non avevano specificamente riguardato la prova della non imputabilità; pertanto, la motivazione fondata sull’insufficienza documentale è risultata incoerente con lo svolgimento dell’istruttoria. Le ulteriori censure procedimentali sono state assorbite. La domanda risarcitoria è stata respinta perché formulata con una generica riserva di quantificazione, senza successiva specificazione né prova del danno. L’INPS è stato condannato alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. 148/2015

    situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; situazioni temporanee di mercato

    La CIGO è ammessa anche per situazioni temporanee di mercato e crisi non imputabili all’impresa; il presupposto deve essere valutato in relazione alla situazione esistente all’inizio della sospensione o riduzione dell’attività.

  • art. 2, comma 2, d.m. 15 aprile 2016, n. 95442

    La valutazione della causale deve essere compiuta con riferimento all’epoca di inizio della sospensione, senza considerare circostanze intervenute successivamente.

  • art. 3, comma 3, d.m. 15 aprile 2016, n. 95442

    sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per mancanza di lavoro o di commesse derivante dall’andamento del mercato o del settore merceologico a cui appartiene l’impresa

    La crisi di mercato è integrata dalla mancanza di lavoro o commesse riconducibile all’andamento del mercato o del settore; costituiscono indici il contesto economico-produttivo del settore e la congiuntura negativa del mercato di riferimento.

  • artt. 2 e 3 l. 241/1990

  • artt. 30 e 34 c.p.a.

Massime di principio

  • Ai fini dell’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per crisi temporanea di mercato, la sospensione o riduzione dell’attività deve dipendere dalla mancanza di lavoro o commesse riconducibile all’andamento del mercato o del settore merceologico e la valutazione deve essere riferita alla situazione esistente al momento di inizio della sospensione.
  • Quando l’amministrazione abbia già riconosciuto, per periodi immediatamente precedenti, l’idoneità dei medesimi fatti a integrare una crisi temporanea di mercato, un successivo diniego relativo a una situazione sostanzialmente sovrapponibile richiede la dimostrazione di elementi sopravvenuti o di un effettivo mutamento della situazione; in mancanza, il diniego può essere viziato da contraddittorietà estrinseca ed eccesso di potere.
  • La non imputabilità della crisi non può essere esclusa sulla base della mera prevedibilità astratta della contrazione del mercato o di una generica riferibilità della crisi a una scelta imprenditoriale, se tale ricostruzione non è adeguatamente supportata dalla documentazione acquisita nel procedimento.
  • La motivazione dell’atto non può fondarsi sull’insufficienza della documentazione relativa a un profilo istruttorio quando l’amministrazione non abbia formulato richieste specifiche su quel profilo e il privato abbia tempestivamente riscontrato le richieste effettivamente ricevute.
  • La domanda risarcitoria proposta nei confronti della pubblica amministrazione deve indicare e provare il danno; una mera riserva di quantificazione, non seguita dalla specificazione del pregiudizio nel corso del giudizio, non è sufficiente per ottenere il risarcimento.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiMotivazione del provvedimentoDanno da provvedimento illegittimo
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneRisarcimento del danno da attività amministrativa

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