Sentenza n. 1090/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo:- del provvedimento del Comandante della Legione Puglia di collocamento in aspettativa per -OMISSIS- dal -OMISSIS-e al 23 giugno 2025 prot. n. -OMISSIS- dell'11.07.2025, con relativo calcolo dei giorni di aspettativa computabili ai fini del limite massimo; - di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti; nonché per il riconoscimento del diritto del ricorrente al riconoscimento della -OMISSIS- indicata in ricorso e alla relativa -OMISSIS-, con conseguente esclusione dal computo dei giorni di licenza straordinaria o aspettativa per -OMISSIS- correlati alla terapia e alla -OMISSIS-, accertata da ultimo con verbale INPS del -OMISSIS-; nonché per il riconoscimento del comportamento discriminatorio tenuto dall'Amministrazione resistente a causa del mancato riconoscimento della patologia e delle -OMISSIS- da cui è affetto il ricorrente; quanto ai motivi aggiunti: - della nota del Comando Legione Carabinieri Puglia - Ufficio del Personale - prot. n.-OMISSIS- del -OMISSIS- comunicata il 01.10.2025 avente a oggetto “ottemperanza a ordinanza di sospensione”; - della successiva nota del medesimo Comando e Ufficio prot. n.-OMISSIS---OMISSIS-del -OMISSIS- comunicata il 12.11.2025, avente a oggetto “Aspettativa”; - di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: collocamento in aspettativa per 71 giorni, ritenuti computabili nel limite massimo di aspettativa per infermità, e successive note relative al riesame e al computo dei giorni di aspettativa
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento che lo collocava in aspettativa per 71 giorni, deducendo la violazione dell’art. 40 d.P.R. 51/2009 e il difetto di motivazione: sosteneva che la terapia cui era sottoposto, attestata dall’ASL l’8 aprile 2025, dovesse essere assimilata a una terapia salvavita e che i relativi giorni di assenza dovessero essere esclusi dal computo del periodo massimo di aspettativa. Con motivi aggiunti ha contestato le note del 29 settembre e del 5 novembre 2025, sostenendo che non avessero dato piena attuazione alla sospensione cautelare e non considerassero nel loro complesso le patologie e le terapie. Ha inoltre chiesto il ricalcolo di tutti i periodi di aspettativa, l’accertamento di una condotta discriminatoria per il mancato riconoscimento delle patologie e delle cautele richieste, e il riconoscimento del diritto all’avanzamento di grado e ai relativi emolumenti, nonché alla rivalutazione dei giorni di aspettativa anche in relazione al successivo transito nei ruoli civili. A sostegno della dedotta discriminazione ha richiamato le condizioni di servizio, il mancato adeguamento delle mansioni alle indicazioni mediche, il mancato trasferimento richiesto e il mancato riconoscimento dell’invalidità e delle patologie come dipendenti dal servizio.
La decisione
La domanda di rivalutazione di tutti i precedenti periodi di aspettativa è stata dichiarata inammissibile, poiché i relativi provvedimenti non erano stati impugnati e si erano consolidati. La domanda di annullamento del collocamento in aspettativa per 71 giorni è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse: dopo la sospensione cautelare, l’Amministrazione aveva svolto il riesame e adottato un nuovo diniego di applicazione dell’art. 40, che il ricorrente non aveva ritualmente impugnato; le note contestate con motivi aggiunti erano atti interlocutori privi di autonoma lesività. Il TAR ha comunque ritenuto infondata nel merito la censura relativa all’art. 40: l’Autorità sanitaria militare aveva motivato che la patologia non rientrava nell’elenco tassativo del decreto ministeriale 2 agosto 2007, che il farmaco era utilizzato con finalità preventiva e non salvavita nel caso concreto e che la patologia non risultava caratterizzata da prognosi infausta; il decreto ministeriale è stato ritenuto corretto parametro di riferimento. La pretesa all’avanzamento di grado è stata dichiarata soddisfatta, con cessazione della materia del contendere: il ricorrente era stato promosso con decorrenza dal 14 dicembre 2022 e senza pregiudizio per l’anzianità assoluta. Il TAR ha respinto le ulteriori pretese di accertamento della discriminazione e di riconoscimento dei correlati diritti: le patologie non erano state giudicate dipendenti da causa di servizio e tali giudizi non erano stati impugnati; inoltre, l’idoneità al servizio militare era stata più volte attestata dalla C.M.O., cui l’Amministrazione era vincolata, mentre l’invalidità civile e l’idoneità militare rispondono a oggetto, finalità e parametri differenti. Spese compensate per la particolarità e delicatezza della vicenda.
Norme richiamate
art. 40 d.P.R. 51/2009
L’Amministrazione ha correttamente applicato il decreto ministeriale del 2007, che il Collegio reputa il corretto parametro di riferimento per l’individuazione delle gravi patologie, come condivisibilmente ritenuto anche dal Tribunale di Frosinone, sez. lavoro, 18 novembre 2020 n. 872.
Per individuare le gravi patologie rilevanti ai fini dell’esclusione dal computo dei giorni di aspettativa ai sensi dell’art. 40, il TAR considera il decreto ministeriale 2 agosto 2007 il parametro di riferimento. Nel caso concreto ha ritenuto legittimo il diniego, sulla base della valutazione sanitaria secondo cui la terapia non aveva funzione salvavita.
art. 929 d.lgs. 66/2010
Considerato che, ai sensi dell’art. 929 del C.O.M., “il militare cessa dal servizio permanente ed è collocato, a seconda dell’idoneità, in congedo, nella riserva o in congedo assoluto, quando… non ha riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per -OMISSIS- -OMISSIS-”, ovvero per 730 giorni nel quinquennio, con la già citata nota dell’Ufficio del Personale del Comando Legione Carabinieri Puglia dell’-OMISSIS-, al ricorrente è stato comunicato che nel quinquennio -OMISSIS- – -OMISSIS- ha fruito complessivamente di 605 giorni di aspettativa computabili ai fini del raggiungimento del limite massimo.
Il limite massimo di aspettativa rilevante nel caso è di 730 giorni nel quinquennio; il suo superamento, in assenza di recupero dell’idoneità, comporta la cessazione dal servizio permanente secondo le conseguenze previste dal Codice dell’ordinamento militare.
art. 1299 d.lgs. 66/2010
Il Collegio, dinanzi alla richiesta del favore delle spese da parte ricorrente per ritenuta soccombenza virtuale, non può esimersi dal rilevare che il ricorrente ha conseguito la promozione al grado di -OMISSIS- dopo il prescritto quadriennio di permanenza nel grado inferiore, ai sensi dell’art. 1299 del d.Lgs. 66/2010 (C.O.M.).
La promozione del militare è stata riconosciuta dopo il prescritto quadriennio di permanenza nel grado inferiore; nel caso concreto la promozione già conseguita ha determinato la cessazione della materia del contendere sulla relativa pretesa.
Massime di principio
- L’esclusione dal computo dei giorni di licenza straordinaria o aspettativa prevista per patologie gravi che richiedono terapie salvavita o assimilabili richiede una valutazione riferita alla patologia e alla funzione effettiva della terapia nel caso concreto; il decreto ministeriale 2 agosto 2007 costituisce parametro di riferimento per individuare le gravi patologie.
- La domanda volta a ricalcolare periodi di aspettativa disposti con provvedimenti non impugnati è inammissibile quando tali atti siano divenuti definitivi.
- Quando, in esecuzione di una misura cautelare di riesame, l’amministrazione adotta un nuovo provvedimento lesivo, la contestazione degli atti meramente interlocutori adottati nel corso del riesame non sostituisce l’impugnazione rituale del nuovo provvedimento.
- L’accertamento dell’invalidità civile e il giudizio di idoneità al servizio militare hanno oggetto, finalità e parametri distinti; l’invalidità civile non determina di per sé l’inidoneità al servizio militare.
- Non è configurabile una condotta discriminatoria per la mancata adozione di cautele lavorative quando il militare sia stato reiteratamente giudicato idoneo al servizio e i giudizi sanitari di idoneità non siano stati impugnati.
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