Sentenza del 10/04/2018 n. 401 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
I.C.I. - accertamento - omessa dichiarazione - variazione da abitazione principale ad immobile a disposizione - illegittimità - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune aveva emesso avvisi di accertamento ICI per gli anni 2005-2010, contestando l'omessa dichiarazione della variazione da abitazione principale ad abitazione tenuta a disposizione, nonché altre variazioni relative alla percentuale di possesso del garage. La contestazione si fondava principalmente sulla distanza di circa 600 km tra l'immobile di Vigonza e il luogo di lavoro della contribuente, situato a Latina, e sulla presunta insostenibilità economica degli spostamenti. La contribuente sosteneva invece di aver mantenuto a Vigonza la propria dimora abituale, essendo residente anagraficamente in tale Comune, lavorando in regime di part-time verticale dal martedì al giovedì e avendo lì i propri legami familiari e interessi personali.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello del Comune e confermato la sentenza di primo grado favorevole alla contribuente. Ha ritenuto insufficiente la motivazione degli avvisi, poiché la sola distanza dal luogo di lavoro non dimostrava il venir meno della dimora abituale, soprattutto considerando il part-time verticale. L'assenza per motivi di lavoro non esclude infatti la dimora abituale se permane la volontà di abitare nell'immobile, desumibile da residenza anagrafica, legami affettivi e interessi personali. Le deduzioni economiche del Comune sono state considerate meramente presuntive e non idonee a superare la presunzione, prevista dalla legge, che l'abitazione di residenza costituisca abitazione principale. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 944 euro, oltre spese generali del 15% e accessori.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 173
presunzione juris tantum dell'essere l'abitazione di residenza quella principale
La residenza anagrafica costituisce un elemento presuntivo a favore della qualificazione dell'immobile come abitazione principale. Tale presunzione può essere superata dall'ente impositore solo mediante elementi concreti, specifici e adeguatamente motivati.
Disciplina ICI sull'abitazione principale
La nozione di abitazione principale dipende dalla dimora abituale effettiva, non esclusivamente dalla presenza fisica quotidiana. Un'assenza per lavoro o studio non elimina necessariamente la dimora abituale quando permane la volontà di continuare ad abitare nell'immobile.
Obbligo di motivazione degli avvisi di accertamento tributario
L'atto impositivo deve indicare gli elementi concreti e specifici posti a fondamento della pretesa. La mera indicazione della distanza tra abitazione e luogo di lavoro, senza esaminare il regime lavorativo e gli altri elementi rilevanti, non è sufficiente.
Massime di principio
- La distanza tra l'abitazione e il luogo di lavoro, da sola, non dimostra che l'immobile non sia più abitazione principale.
- Per valutare la dimora abituale occorre considerare complessivamente residenza anagrafica, organizzazione lavorativa, legami familiari, interessi personali e modalità di utilizzo dell'immobile.
- Un'attività lavorativa svolta in part-time verticale o con assenze periodiche può essere compatibile con il mantenimento della dimora abituale presso l'immobile agevolato.
- L'ente impositore deve fornire prove concrete e una motivazione puntuale; non sono sufficienti congetture sulle spese di viaggio, sul reddito o sulle presunte abitudini di vita del contribuente.
- La permanenza della residenza anagrafica rappresenta un elemento favorevole al contribuente, ma deve essere coerente, ove contestata, con ulteriori elementi fattuali come utenze, consumi, rapporti familiari e uso dell'immobile.
- Le valutazioni sulla dimora abituale devono essere riferite al periodo d'imposta contestato e non possono fondarsi soltanto su ricostruzioni ipotetiche effettuate molti anni dopo.
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