Sentenza n. 941/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza resa inter partes dal Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, G.U. Marino, del 03.07.2020, n. 1986, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge; nonché per la declaratoria di elusione e violazione del giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: condotta dell’Amministrazione ritenuta elusiva del giudicato e nota del 1 ottobre 2025 relativa alla liquidazione del risarcimento dovuto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione lavoro, passata in giudicato. Tale sentenza aveva imposto all’Amministrazione di dare esecuzione a una precedente sentenza del TAR Lazio, con inserimento della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento, stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1 settembre 2019 e risarcimento dei danni derivanti dalla mancata stipula, quantificato in misura pari alle retribuzioni perse sino alla stipula del contratto, oltre accessori di legge. La ricorrente ha dedotto che l’Amministrazione, pur avendo quantificato il debito in euro 96.736,24, aveva liquidato soltanto euro 1.613,95, trattenendo la differenza a titolo di aliunde perceptum. Ha quindi chiesto la condanna dell’Amministrazione al compimento degli atti necessari alla piena esecuzione del giudicato, la declaratoria di nullità della nota del 1 ottobre 2025 per violazione o elusione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso per genericità del titolo azionato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha compensato le spese. La sentenza civile posta a fondamento dell’ottemperanza conteneva una condanna risarcitoria generica: stabiliva che il danno dovesse essere commisurato alle retribuzioni perse sino alla stipula del contratto, oltre agli accessori, ma non indicava l’importo dovuto né parametri sufficientemente stringenti tali da consentirne la determinazione attraverso una mera operazione matematica. Secondo il TAR, l’ottemperanza di una sentenza civile di condanna al pagamento di somme è ammissibile soltanto quando l’importo sia esattamente determinato oppure determinabile in modo certo e pacifico sulla base del dispositivo e della motivazione. In mancanza di tali elementi, il giudice amministrativo non può procedere autonomamente alla quantificazione del credito, poiché, trattandosi di titolo proveniente dal giudice ordinario, dispone di poteri limitati alla stretta esecuzione di quanto effettivamente statuito e non può esercitare giurisdizione sulla controversia sostanziale. La questione relativa alla correttezza del calcolo dell’aliunde perceptum e alla quantificazione del risarcimento non poteva quindi essere esaminata in sede di ottemperanza. Le spese sono state compensate in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza; il ricorso è stato proposto per ottenere l’esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Secondo quanto previsto dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Consente l’azione di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario, ma non consente di utilizzare il giudizio per dare esecuzione a una condanna generica al pagamento di somme non determinate né determinabili in modo pacifico.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al TAR di rilevare d’ufficio il possibile profilo di inammissibilità e di sottoporlo al contraddittorio delle parti.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza civile di condanna al pagamento di somme è ammissibile soltanto se l’importo dovuto è esattamente determinato oppure può essere ricavato dal dispositivo e dalla motivazione mediante una mera operazione matematica, sulla base di parametri certi e stringenti.
- È inammissibile l’azione di ottemperanza fondata su una sentenza civile recante una condanna generica al pagamento di somme, quando l’ammontare del credito non sia determinato né determinabile in modo certo e pacifico.
- Nell’ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo, privo di giurisdizione sulla controversia sostanziale, può esercitare soltanto poteri strettamente esecutivi e non può procedere autonomamente alla ricostruzione o alla quantificazione del rapporto obbligatorio.
- La contestazione del calcolo del risarcimento e delle poste eventualmente detratte a titolo di aliunde perceptum non può essere esaminata in sede di ottemperanza quando il titolo giudiziale non contiene elementi sufficienti per una determinazione meramente matematica del credito.
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