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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34627/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda l'iscrizione alla Gestione separata e la debenza dei contributi per l'anno 2010 nei confronti di un'avvocata. I giudici di merito avevano dichiarato illegittima l'iscrizione e non dovuti i contributi, ritenendo che l'obbligo sussistesse solo al superamento del reddito annuo di euro 5.000 previsto dall'art. 44 d.l. n. 269/2003. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della normativa sulla Gestione separata, sostenendo che per i professionisti iscritti ad albo l'obbligo di iscrizione non dipende dal superamento della soglia di euro 5.000, rilevante invece solo per le attività autonome occasionali. La resistente ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso per asserito vizio della notificazione, eccezione disattesa dalla Corte.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso, qualificando la notifica come nulla e non inesistente, poiché effettuata in un luogo comunque connesso alla parte e comunque sanata dalla costituzione della controricorrente. Nel merito ha accolto il ricorso dell'INPS: ha affermato che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo deriva dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, della professione che produca reddito non già assoggettato a contribuzione presso la cassa di riferimento; la soglia di euro 5.000 rileva solo per il lavoro autonomo occasionale. Poiché la Corte d'appello aveva invece fondato la decisione esclusivamente sul mancato superamento di tale soglia, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 330 c.p.c.

    La notificazione dell'impugnazione va eseguita al procuratore domiciliatario; la violazione del luogo di notificazione comporta nullità e non inesistenza, se l'atto ha comunque un collegamento con la parte.

  • art. 160 c.p.c.

    Il vizio della notificazione per mancato rispetto del luogo previsto integra nullità della notificazione.

  • art. 291 c.p.c.

    In caso di nullità della notificazione, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notifica.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    La nullità non può essere dichiarata quando l'atto ha raggiunto il suo scopo, come avvenuto per effetto della costituzione della parte destinataria.

  • art. 2, commi 26 ss., L. 335/1995

    Prevede l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i soggetti che esercitano abitualmente, ancorché non esclusivamente, attività di lavoro autonomo di cui all'art. 53 TUIR.

  • art. 18, commi 1 e 2, d.l. 98/2011 conv. L. 111/2011

    Richiamato come disciplina di coordinamento e interpretazione autentica della Gestione separata.

  • art. 53 d.P.R. 917/1986

    Individua il reddito derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni rilevante ai fini previdenziali.

  • art. 10 L. 576/1980

    Richiamato dall'INPS nel quadro normativo relativo all'obbligo contributivo dei professionisti.

  • art. 11 L. 576/1980

    Richiamato dall'INPS nel quadro normativo relativo all'obbligo contributivo dei professionisti.

  • art. 22 L. 576/1980

    Richiamato dall'INPS nel quadro normativo relativo all'obbligo contributivo dei professionisti.

  • art. 21, comma 10, L. 247/2012

    Richiamato dall'INPS nel quadro normativo concernente la professione forense e il regime contributivo.

  • art. 44 d.l. 269/2003 conv. L. 326/2003

    La soglia di euro 5.000 è presupposto per l'assoggettamento a contribuzione del lavoro autonomo occasionale, non per l'attività professionale abituale.

Massime di principio

  • La notificazione dell'impugnazione eseguita in un luogo diverso da quello prescritto non è inesistente se l'atto conserva gli elementi essenziali della notificazione e un collegamento con il destinatario: in tal caso il vizio è di nullità, sanabile per costituzione della parte o per raggiungimento dello scopo.
  • Per i professionisti iscritti ad albo o elenco, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sorge in ragione dell'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, della professione che produca redditi non già coperti da contribuzione presso la cassa di categoria.
  • La soglia di euro 5.000 prevista per il lavoro autonomo occasionale non costituisce un requisito generale dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dei professionisti abituali; opera solo per l'attività occasionale.
  • L'abitualità dell'attività professionale è un accertamento di fatto che deve essere compiuto valorizzando tutti gli indici concreti disponibili; il reddito prodotto può costituire solo un indizio, non il criterio esclusivo o decisivo.
  • L'accertamento non può essere svolto ex post solo sulla base dell'ammontare del reddito, perché ciò trasformerebbe impropriamente la soglia economica dell'art. 44 d.l. 269/2003 in un limite generale all'obbligo contributivo.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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