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Circolare

Circolare numero 38 del 19-2-2003

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce i principi della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 10955 del 25 luglio 2002 in materia di interessi legali e rivalutazione monetaria sulle prestazioni assistenziali e previdenziali corrisposte in ritardo. Per le prestazioni di invalidità civile viene modificato il criterio di decorrenza degli oneri accessori, che devono essere riconosciuti dal 121° giorno dopo la domanda amministrativa. Inoltre, viene chiarito che gli oneri accessori seguono il medesimo regime prescrizionale del credito principale: in generale prescrizione decennale, con precisazioni sull’irrilevanza del mero pagamento della sorte capitale ai fini interruttivi, salvo espresso riconoscimento del debito accessorio.

Sentenza Cassazione SS.UU. n. 10955/2002: decorrenza e prescrizione degli oneri accessori su prestazioni assistenziali e previdenziali

Sentenza Cassazione SS.UU. n. 10955/2002: oneri accessori su prestazioni assistenziali e previdenziali

La circolare recepisce i principi enunciati dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n. 10955 del 25 luglio 2002. L’intervento riguarda sia la decorrenza degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle prestazioni di invalidità civile, sia il regime di prescrizione degli oneri accessori dovuti su prestazioni assistenziali e previdenziali corrisposte tardivamente.

Principi generali affermati dalla sentenza

La Corte ha esaminato due profili centrali: da un lato, il termine prescrizionale applicabile a interessi legali e rivalutazione monetaria; dall’altro, la natura e gli effetti dell’eccezione di prescrizione. Viene affermato che rivalutazione monetaria e interessi legali costituiscono una componente essenziale del credito per prestazioni assistenziali e previdenziali e, pertanto, seguono il medesimo regime prescrizionale del credito principale.

La sentenza precisa inoltre che il diritto alla prestazione resta imprescrittibile, ma i singoli ratei si prescrivono nel termine decennale che decorre dalla data di maturazione di ciascuno di essi. Per il primo rateo, la decorrenza coincide con il 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa; per i ratei successivi, decorre dalla scadenza di ciascun adempimento previsto per la specifica prestazione. È richiamato anche il termine quinquennale nei casi in cui le somme siano state rese disponibili all’avente diritto e non riscosse.

Decorrenza degli oneri accessori per le prestazioni di invalidità civile

Per le prestazioni di invalidità civile la circolare modifica l’orientamento precedentemente seguito dall’Istituto, che faceva decorrere gli interessi dal 181° giorno successivo alla ricezione dell’istanza corredata dal verbale sanitario, in applicazione degli articoli 4 e 5 del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698.

Alla luce della sentenza della Cassazione, viene stabilito che anche per tali prestazioni il diritto agli interessi e alla rivalutazione monetaria, ove dovuta, sorge dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa. La circolare richiama, a supporto, il precedente orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e precisa che devono essere adeguati a questo criterio:

  • le prestazioni in corso di liquidazione;
  • i ricorsi amministrativi ancora in istruttoria;
  • le controversie giudiziarie pendenti.

Viene inoltre ricordato che le istruzioni sulla rivalutazione monetaria erano già state fornite, da ultimo, con le circolari n. 96 del 6 maggio 1998 e n. 203 del 25 novembre 1999.

Prescrizione degli oneri accessori su prestazioni assistenziali e previdenziali

Per gli oneri accessori dovuti su prestazioni assistenziali e previdenziali corrisposte in ritardo, la circolare conferma il principio generale della prescrizione decennale, già seguito dall’Istituto, con decorrenza dal giorno in cui gli accessori diventano esigibili.

La pronuncia della Cassazione comporta però una modifica importante del criterio interruttivo. Non può più ritenersi che il mero pagamento della prestazione principale interrompa sempre la prescrizione degli accessori. Il pagamento della sola sorte capitale, senza interessi e rivalutazione, costituisce infatti un adempimento parziale che non interrompe, ai sensi dell’art. 2944 c.c., il decorso del termine prescrizionale, salvo che il debitore abbia espressamente riconosciuto il debito anche con riferimento agli oneri accessori.

La Corte esclude inoltre che il pagamento della sola sorte capitale renda liquida la prestazione ai fini dell’applicazione del termine quinquennale di prescrizione.

Effetti operativi e criteri applicativi

La circolare modifica le precedenti istruzioni contenute nelle circolari n. 101 del 30 aprile 1997 e n. 203 del 1999, nella parte in cui ritenevano il pagamento della prestazione principale atto interruttivo della prescrizione anche per gli accessori. Da ora in poi, il pagamento di ratei arretrati interrompe la prescrizione degli oneri accessori solo se l’Istituto abbia riconosciuto espressamente il debito per tali accessori, ad esempio mediante indicazione nel modello TEO8 del diritto agli stessi.

In assenza di tale riconoscimento, gli oneri accessori maturati su ciascuna rata e non corrisposti devono considerarsi prescritti se sono trascorsi dieci anni dalla data di decorrenza degli oneri dovuti sulla singola rata.

Le richieste di pagamento degli accessori relative a prestazioni corrisposte in ritardo devono quindi essere esaminate e definite tenendo conto integralmente dei principi stabiliti dalla sentenza n. 10955/2002.

Punti principali

Principi affermati dalla Cassazione

La sentenza delle Sezioni Unite n. 10955/2002 affronta due questioni: il termine di prescrizione di interessi e rivalutazione monetaria dovuti su prestazioni corrisposte in ritardo e la natura dell’eccezione di prescrizione. La Corte afferma che rivalutazione e interessi costituiscono una componente essenziale del credito e seguono il regime prescrizionale del credito principale. Ribadisce inoltre che l’eccezione di prescrizione richiede l’allegazione dell’inerzia del titolare del diritto, mentre la qualificazione giuridica spetta al giudice.

Decorrenza degli oneri accessori per l’invalidità civile

Per le prestazioni di invalidità civile la circolare abbandona il precedente criterio del 181° giorno, fondato sul D.P.R. n. 698/1994, e recepisce l’orientamento della Cassazione secondo cui interessi e, se dovuta, rivalutazione monetaria decorrono dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa. Le prestazioni in corso di liquidazione, i ricorsi amministrativi ancora istruiti e le controversie giudiziarie pendenti devono essere definite secondo questo nuovo criterio.

Regime prescrizionale degli accessori

Per gli oneri accessori relativi a prestazioni assistenziali e previdenziali tardivamente corrisposte, la circolare conferma in linea generale la prescrizione decennale, che decorre dal giorno in cui gli accessori sono dovuti. Per il primo rateo, il decorso decorre dal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa per le prestazioni assistenziali; per i ratei successivi, dalla scadenza di ciascun adempimento collegato alla specifica prestazione. È richiamato anche il termine quinquennale per le somme messe a disposizione dell’avente diritto e non riscosse.

Effetti del pagamento parziale

La sentenza chiarisce che il pagamento della sola sorte capitale, senza interessi e rivalutazione, non interrompe automaticamente la prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c. Tale effetto interruttivo si produce solo se il debitore ha riconosciuto espressamente l’esistenza del credito anche con riferimento agli accessori. La circolare modifica quindi le istruzioni precedenti, secondo le quali il pagamento della prestazione principale era considerato di per sé atto interruttivo.

Criteri operativi per gli uffici

Le richieste di pagamento di oneri accessori per prestazioni corrisposte in ritardo devono essere definite applicando i principi della sentenza n. 10955/2002. In particolare, il pagamento di ratei arretrati interrompe la prescrizione degli accessori solo in presenza di un espresso riconoscimento del debito per oneri accessori da parte dell’Istituto, ad esempio se indicato nel modello TEO8. In mancanza di tale riconoscimento, gli accessori maturati su ciascuna rata e non pagati si considerano prescritti quando siano trascorsi dieci anni dalla loro decorrenza.

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