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Circolare

Circolare numero 09 del 14-02-2003 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modifiche introdotte dall’art. 44 della legge n. 289/2002 in materia di cumulo tra pensione di anzianità e redditi da lavoro. Dal 1° gennaio 2003 la totale cumulabilità si applica ai pensionati con almeno 37 anni di contribuzione e 58 anni di età alla decorrenza della pensione; per taluni pensionati già in essere al 1° dicembre 2002 o con domanda presentata entro il 30 novembre 2002 è prevista una facoltà di accesso subordinata a domanda e al versamento di un importo una tantum. È inoltre introdotta una sanatoria per chi, pur soggetto ai divieti di cumulo, non ha adempiuto agli obblighi previsti, sempre dietro domanda e pagamento di una somma forfetaria. La circolare disciplina criteri di calcolo, termini, modalità di versamento, controlli e allega i modelli di richiesta.

Cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro; sanatoria per inadempimenti

Cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro e sanatoria per gli inadempienti

La circolare fornisce le istruzioni operative in merito all’art. 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che modifica il regime del divieto di cumulo tra pensione di anzianità e redditi da lavoro. Il documento disciplina sia l’estensione della totale cumulabilità a nuove fattispecie, sia la facoltà di regolarizzazione per pensionati già soggetti al divieto e per coloro che non hanno rispettato gli obblighi previsti dalla normativa.

Estensione del regime di totale cumulabilità

A decorrere dal 1° gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative è esteso ai casi in cui, alla data di decorrenza della prestazione, il lavoratore possa far valere almeno 37 anni di anzianità contributiva e abbia compiuto 58 anni di età. I requisiti devono sussistere al momento del pensionamento.

Per i titolari di pensione di anzianità, l’ENPALS ha effettuato l’accertamento della sussistenza dei requisiti e ha inviato un nuovo certificato di pensione. La circolare ricorda inoltre che, nell’ambito ENPALS, il divieto di cumulo va inteso come operante tra pensione e retribuzione, in quanto il Fondo assicura sia lavoratori dipendenti sia autonomi; eventuali attività autonome svolte dopo il pensionamento danno luogo, se del caso, a supplemento di pensione a carico del medesimo Fondo.

Soggetti ammessi alla facoltà di accesso al regime di cumulabilità

La facoltà di accesso al regime di totale cumulabilità riguarda due categorie di soggetti che, al momento del pensionamento, non erano in possesso dei requisiti di 37 anni di contribuzione e 58 anni di età:

  • i titolari di pensione di anzianità già in essere alla data del 1° dicembre 2002;
  • gli assicurati che avevano maturato i requisiti per il pensionamento, cessato il rapporto di lavoro e presentato domanda entro il 30 novembre 2002.

Per la seconda categoria, la norma tiene conto delle cosiddette finestre di accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità e considera rilevante la sussistenza dei requisiti alla data del 30 novembre 2002, non alla data effettiva di decorrenza della pensione. Resta fermo il requisito della cessazione dell’attività lavorativa.

Importo una tantum per accedere alla cumulabilità

L’accesso alla facoltà prevista dal comma 2 dell’art. 44 è subordinato al versamento di una somma una tantum calcolata con la formula indicata dalla circolare: Y = 0,3 x (A – B) x (95 – C), dove:

  • A corrisponde alla pensione lorda relativa al mese di gennaio 2003;
  • B corrisponde al trattamento minimo mensile del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
  • C corrisponde alla somma dei requisiti di anzianità contributiva ed età anagrafica posseduti alla data del pensionamento.

Ai fini del calcolo di C, le annualità di anzianità contributiva e di età vanno arrotondate al primo decimale e la loro somma all’intero più vicino. Per l’anno 2003 il trattamento minimo è pari a euro 402,12.

Criteri di determinazione e limiti del versamento

La circolare precisa che:

  • se l’importo da versare risulta inferiore al 20% della pensione lorda di gennaio 2003, oppure se il valore (95 – C) è nullo o negativo, deve comunque essere versato il 20% della pensione lorda di gennaio 2003;
  • l’importo dovuto non può comunque superare tre volte la pensione lorda di gennaio 2003;
  • per i soggetti che hanno già maturato i requisiti, cessato il rapporto di lavoro e presentato domanda entro il 30 novembre 2002, se la pensione non decorre dal 1° gennaio 2003, la base di calcolo è costituita dalla prima rata effettivamente percepita;
  • se la pensione di riferimento è provvisoria o successivamente ricostituita, il versamento deve essere ricalcolato sul trattamento definitivo.

Sanatoria per omessi adempimenti

Per i titolari di pensione di anzianità soggetti al divieto parziale o totale di cumulo che abbiano prodotto redditi da lavoro senza ottemperare agli adempimenti richiesti, la legge prevede una sanatoria. Fino al 31 marzo 2003 non si applicano penalità, trattenute, interessi e sanzioni, a condizione che l’interessato versi una somma una tantum calcolata come 70% della pensione lorda di gennaio 2003 moltiplicato per il numero degli anni di inadempimento.

Ai fini del calcolo del numero di anni, le frazioni di anno vanno arrotondate all’unità superiore. Anche in questo caso, se la pensione di gennaio 2003 è provvisoria o oggetto di ricostituzione, l’importo va ricalcolato sul valore definitivo.

Se il pensionato esercita anche la facoltà di accesso al regime di cumulabilità di cui al comma 2, la quota di versamento relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003 viene restituita.

Modalità di versamento e rateizzazione

Gli importi dovuti ai sensi dei commi 2 e 3 devono essere versati entro il 16 marzo 2003; poiché tale data cade di domenica, il termine è differito al 17 marzo 2003. Il pagamento può avvenire:

  • in un’unica soluzione;
  • con versamento del 30% entro il 17 marzo e rateizzazione del restante 70% in cinque rate trimestrali, con applicazione dell’interesse legale del 3%;
  • su richiesta dell’interessato, con trattenuta delle rate successive alla prima direttamente sulla pensione mensile.

Per i pensionati non in attività al 30 novembre 2002, il versamento può avvenire anche successivamente al 17 marzo, purché entro tre mesi dall’inizio del rapporto di lavoro. In tal caso, la base di calcolo è l’ultimo rateo di pensione lorda percepito prima dell’inizio dell’attività lavorativa e l’importo dovuto è maggiorato del 20%.

Se la pensione è provvisoria o viene successivamente ricostituita, il versamento effettuato è provvisorio e il conguaglio deve essere effettuato entro due mesi dall’erogazione della pensione definitiva o ricostituita. Per chi abbia maturato i requisiti, cessato l’attività lavorativa e presentato domanda entro il 30 novembre 2002, il versamento deve essere eseguito entro 60 giorni dalla corresponsione della prima rata di pensione.

Conto corrente, causali e invio delle domande

Tutti i versamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente n. 203640, ABI 1005, CAB 03382, intestato all’ENPALS presso la Banca Nazionale del Lavoro. Nella causale va indicata la matricola d’iscrizione all’Ente e, a seconda del caso, una delle seguenti diciture:

  • "cumulo tra pensione di anzianità e reddito da lavoro";
  • "sanatoria trattenute per attività lavorativa".

La copia del versamento deve essere inviata alla Direzione Generale ENPALS – Servizio Assicurazione I.V.S. – Area prestazioni, Viale Regina Margherita 206, 00198 Roma, insieme alla richiesta di accesso alla cumulabilità e/o alla sanatoria. Nella domanda di sanatoria devono essere indicati tutti i periodi per i quali si chiede la regolarizzazione.

Verifiche dell’ENPALS e conguagli

Il Servizio Assicurazione I.V.S. effettua la verifica della regolarità e correttezza delle domande e dei versamenti. In caso di errore, l’ENPALS invia comunicazione al pensionato e gli eventuali conguagli, positivi o negativi, vengono applicati direttamente sul primo rateo mensile successivo alla rilevazione dell’errore.

Regime residuo e esclusioni

Per i titolari di pensione di anzianità che non rientrano nelle nuove condizioni resta applicabile il divieto di cumulo previsto dalle disposizioni vigenti. La circolare precisa inoltre che le nuove norme non si applicano ai lavoratori che trasformano il rapporto da tempo pieno a tempo parziale, per i quali continuano a valere le disposizioni speciali della legge n. 662/1996, né ai trattamenti provvisori dei lavoratori socialmente utili.

Controlli successivi al 1° aprile 2003

Dal 1° aprile 2003 i comparti interessati dell’amministrazione pubblica, in particolare l’anagrafe tributaria e gli enti previdenziali erogatori di pensioni, procedono all’incrocio dei dati fiscali e previdenziali per applicare trattenute e sanzioni nei confronti di chi non abbia regolarizzato la propria posizione ai sensi del comma 3.

Modelli allegati

La circolare contiene due allegati: uno per la regolarizzazione in presenza di redditi da lavoro soggetti al divieto di cumulo e uno per la richiesta di accesso al regime di totale cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro. Entrambi prevedono l’indicazione dei dati anagrafici, della matricola ENPALS, dei periodi lavorativi interessati e della modalità di versamento prescelta.

Punti principali

Estensione del regime di totale cumulabilità dal 1° gennaio 2003

Dal 1° gennaio 2003 il regime di totale cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro autonomo e dipendente si applica anche ai casi in cui, alla data di decorrenza della pensione, siano presenti almeno 37 anni di anzianità contributiva e 58 anni di età. I requisiti devono sussistere all’atto del pensionamento. Per i titolari di pensione, l’ENPALS ha verificato i requisiti e inviato un nuovo certificato di pensione.

Facoltà di accesso per pensionati già in essere o con domanda presentata entro il 30 novembre 2002

Possono accedere alla totale cumulabilità, su domanda, i pensionati di anzianità già titolari di trattamento al 1° dicembre 2002 o coloro che, avendo maturato i requisiti, hanno cessato il lavoro e presentato domanda entro il 30 novembre 2002, se al pensionamento non erano in possesso dei requisiti di 37 anni di contribuzione e 58 anni di età. Per tali soggetti il beneficio decorre dal 1° gennaio 2003.

Calcolo dell’importo una tantum per l’accesso alla cumulabilità

L’accesso alla facoltà di cui al comma 2 richiede il versamento di un importo una tantum calcolato secondo la formula Y = 0,3 x (A – B) x (95 – C), dove A è la pensione lorda di gennaio 2003, B è il trattamento minimo mensile del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e C è la somma dei requisiti di anzianità contributiva ed età posseduti al pensionamento. Il trattamento minimo 2003 è pari a euro 402,12. Sono previsti arrotondamenti specifici e limiti minimi e massimi dell’importo dovuto.

Regole applicative e limiti del versamento per la cumulabilità

Se l’importo calcolato risulta inferiore al 20% della pensione lorda di gennaio 2003, oppure se la differenza (95 – C) è nulla o negativa, deve comunque essere versato il 20% della pensione lorda di gennaio 2003. In ogni caso l’importo non può superare tre volte la pensione lorda di gennaio 2003. Se la pensione di gennaio 2003 non è quella effettivamente utilizzabile, si assume come base la prima rata percepita; se la pensione è provvisoria o poi ricostituita, l’importo va ricalcolato sul trattamento definitivo.

Sanatoria per omessi adempimenti in presenza di redditi da lavoro

I titolari di pensione di anzianità soggetti al divieto parziale o totale di cumulo che non hanno rispettato gli adempimenti previsti possono regolarizzare la propria posizione entro il 31 marzo 2003, evitando penalità, trattenute, interessi e sanzioni, mediante versamento di una somma una tantum. La somma è pari al 70% della pensione lorda di gennaio 2003 moltiplicato per gli anni di inadempimento.

Modalità di calcolo e limiti della sanatoria

Per la sanatoria, le frazioni di anno vanno arrotondate all’unità superiore. L’importo dovuto non può superare quattro volte la pensione lorda di gennaio 2003. Se la pensione è provvisoria o ricostituita, il versamento deve essere ricalcolato sul valore definitivo. Se il pensionato accede anche alla cumulabilità del comma 2, la quota riferita ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003 viene restituita.

Termini e modalità di versamento

Gli importi dovuti ai sensi dei commi 2 e 3 vanno versati entro il 16 marzo 2003; poiché tale data cade di domenica, il termine è spostato al 17 marzo 2003. È ammesso il pagamento in unica soluzione oppure il versamento del 30% entro il 17 marzo con rateizzazione del restante 70% in cinque rate trimestrali maggiorate dell’interesse legale del 3%. I pensionati non in attività al 30 novembre 2002 possono versare anche successivamente, entro tre mesi dall’inizio del rapporto di lavoro, con maggiorazione del 20%.

Conto corrente, causali e invio della documentazione

I versamenti devono essere effettuati tramite bonifico sul conto corrente n. 203640 (ABI 1005, CAB 03382) intestato all’ENPALS presso la BNL, indicando la matricola e la causale corretta: "cumulo tra pensione di anzianità e reddito da lavoro" oppure "sanatoria trattenute per attività lavorativa". Copia dei versamenti va inviata alla Direzione Generale ENPALS – Servizio Assicurazione I.V.S. – Area prestazioni, insieme alla domanda di accesso alla cumulabilità e/o alla sanatoria, con indicazione dei periodi da regolarizzare.

Verifiche dell’ENPALS e conguagli

Il Servizio Assicurazione I.V.S. verifica regolarità e correttezza delle domande e dei pagamenti. In caso di errori, l’ENPALS comunica la situazione all’interessato e gli eventuali conguagli, attivi o passivi, sono recuperati o rimborsati sul primo rateo mensile di pensione successivo alla rilevazione dell’errore.

Ambito di applicazione residuo e esclusioni

Per i titolari di pensione di anzianità che non rientrano nelle condizioni previste continua ad applicarsi il divieto di cumulo secondo la normativa vigente. Le disposizioni non si applicano ai lavoratori che trasformano il rapporto da tempo pieno a tempo parziale, per i quali restano ferme le regole speciali della legge n. 662/1996, né ai trattamenti provvisori dei lavoratori socialmente utili.

Controlli fiscali e previdenziali dal 1° aprile 2003

Dal 1° aprile 2003 l’Amministrazione pubblica, in particolare l’anagrafe tributaria e gli enti previdenziali erogatori di pensioni, procede all’incrocio dei dati fiscali e previdenziali per applicare trattenute e sanzioni nei confronti di chi non ha regolarizzato la propria posizione ai sensi del comma 3.

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