Circolare numero 40 del 25-2-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’INPS disciplina la riscossione, mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola, delle quote associative dovute dagli iscritti a UNIONQUADRI, ora Confederazione Italiana Unionquadri (C.I.U.). La circolare riepiloga la convenzione stipulata, il costo del servizio, le regole di validità delle deleghe, le modalità e i termini di versamento alla Confederazione, nonché le istruzioni contabili con l’istituzione di specifici conti del piano dei conti.
Convenzione INPS-Unionquadri/C.I.U. per trattenute sindacali su disoccupazione agricola e variazioni contabili
Convenzione INPS-Unionquadri per le trattenute sindacali su disoccupazione agricola
La circolare disciplina la convenzione con UNIONQUADRI, poi denominata Confederazione Italiana Unionquadri (C.I.U.), per la riscossione delle quote associative tramite trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Vengono forniti i criteri operativi per l’acquisizione delle deleghe, le modalità di versamento delle somme trattenute e le variazioni al piano dei conti necessarie alla corretta rilevazione contabile.
Ambito della convenzione e base normativa
La convenzione è stata sottoscritta il 24 gennaio 2003 dal Commissario Straordinario dell’INPS, in attuazione dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. L’accordo riguarda la riscossione, da parte dell’INPS, delle quote associative dovute dagli iscritti al sindacato mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola.
La circolare evidenzia che il testo convenzionale ricalca sostanzialmente lo schema già adottato con altre organizzazioni sindacali e richiama anche le norme richiamate nella convenzione, tra cui:
- legge 8 agosto 1972, n. 457;
- legge 16 febbraio 1977, n. 37;
- legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di trattamento dei dati personali.
Soggetti interessati e cambio di denominazione
L’organizzazione sindacale firmataria è indicata nella circolare come UNIONQUADRI, ma viene precisato che nelle more del provvedimento essa ha comunicato il cambio di denominazione in Confederazione Italiana Unionquadri – C.I.U. Ai fini operativi, la sigla da riportare sulla delega è quindi C.I.U. – Confederazione Italiana Unionquadri.
Requisiti e controlli sulla delega
La convenzione dedica un rilievo centrale alla validità della delega per la trattenuta sindacale. La delega:
- deve essere sottoscritta dal lavoratore agricolo interessato;
- deve recare il timbro dell’associazione sindacale stipulante e la firma del rappresentante;
- deve essere presentata unitamente alla domanda di indennità ordinaria di disoccupazione e/o di trattamento speciale di disoccupazione;
- produce effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta;
- si intende riferita all’anno cui si riferisce la prestazione richiesta.
L’INPS non prende in considerazione deleghe pervenute successivamente alla domanda di prestazione. Inoltre, le strutture periferiche devono verificare che nei modelli Prest-Agr. 21 T.P. siano rispettati tutti gli elementi di sostanza e di forma previsti nel testo convenzionale.
Trattenuta, restituzioni e rapporti con l’utente
La misura del contributo sindacale deve essere espressamente indicata nell’atto di delega. In caso di revoca, annullamento o modifica della prestazione di disoccupazione, l’organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione.
La convenzione stabilisce inoltre che, se la trattenuta è stata erroneamente attribuita a un’organizzazione diversa da quella indicata dal lavoratore, i rapporti di dare e avere tra le organizzazioni interessate devono essere regolati direttamente tra le stesse, senza coinvolgimento dell’INPS.
Versamento delle somme trattenute
L’INPS versa alla Confederazione l’intero importo delle trattenute effettuate sui pagamenti disposti in ciascun mese, depurato:
- delle spese di esazione;
- delle eventuali trattenute già versate e non dovute.
I versamenti sono effettuati entro la fine del mese successivo a quello di pagamento. Su richiesta della Confederazione, le somme devono essere accreditate sul conto corrente bancario n. 20007329 acceso all’ISTITUTO ITALIANO QUADRI – Fondi Associativi Agricoli presso UNICREDIT BANCA, Agenzia di Roma 14, ABI 02008, CAB 03333. La circolare indica anche il codice fiscale della Confederazione: 97288210582.
L’INPS trasmette alla Confederazione nastri magnetici o elenchi suddivisi per provincia e comune, con i nominativi dei soggetti per i quali è stata operata la trattenuta, completi dei dati anagrafici e degli importi.
Costi del servizio e oneri a carico dell’organizzazione
Il costo del servizio di esazione è fissato in euro 0,60 per ciascuna delega. Tale importo è richiamato sia nella circolare sia nella convenzione, che rinvia alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 5 febbraio 2002.
Sono inoltre a carico della Confederazione:
- le spese per il servizio di esazione;
- l’IVA sul rimborso delle spese;
- ogni altro eventuale onere, anche fiscale, inerente alla convenzione.
La Confederazione si impegna ad accettare senza riserva le eventuali variazioni dei costi che l’Istituto riterrà di apportare.
Aspetti di responsabilità e controversie
L’INPS viene espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione e resta estraneo ai rapporti tra i titolari delle prestazioni e l’organizzazione sindacale.
In particolare, nelle controversie relative alla validità o regolarità della delega, l’organizzazione sindacale si obbliga:
- a rimborsare all’interessato la ritenuta operata;
- a ristorare l’INPS per ogni eventuale effetto negativo derivante dalla controversia;
- a rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute per eventuali controversie giudiziarie attinenti alla legittimità, all’efficacia o all’applicazione della convenzione.
Durata, rinnovo e disdetta
La convenzione ha efficacia dalla data di stipula e durata annuale. Essa si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita entro il 30 giugno, cioè almeno sei mesi prima della scadenza.
È prevista la revisione dell’accordo su richiesta di una delle parti qualora, durante l’esecuzione, si renda necessaria l’introduzione di modifiche o aggiunte. La convenzione prevede inoltre che, qualora intervenga una pronuncia della magistratura che escluda per le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro agricoli la possibilità di stipulare convenzioni per queste trattenute, la disdetta abbia effetto immediato.
Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti
Per la gestione contabile delle trattenute sindacali su disoccupazione agricola sono istituiti due nuovi conti:
- GPA 25/103, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola;
- GPA 11/103, per la rilevazione del debito verso la Confederazione Italiana Unionquadri (C.I.U.), da movimentare in contropartita del conto esistente GPA 35/042 (già GPA 35/42).
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione e alla relativa IVA devono essere imputati, rispettivamente, ai conti già esistenti GPA 24/042 (già GPA 24/42) e GPA 24/025 (già GPA 24/25).
Il saldo del conto GPA 11/103 eventualmente risultante a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio. La circolare conclude con le variazioni al piano dei conti, riportando la denominazione completa e abbreviata dei conti istituiti.
Punti principali
Convenzione e soggetti coinvolti
L’INPS ha sottoscritto il 24 gennaio 2003 una convenzione con UNIONQUADRI per la riscossione delle quote associative tramite trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola, ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. La circolare precisa che, nel frattempo, l’organizzazione ha cambiato denominazione in Confederazione Italiana Unionquadri (C.I.U.).
Validità delle deleghe e controlli delle sedi
La delega deve rispettare i requisiti sostanziali e formali previsti dalla convenzione e riportati nei modelli Prest-Agr. 21 T.P. Le strutture periferiche devono verificare che le deleghe siano correttamente compilate e che il sindacato sia indicato con la sigla C.I.U. – Confederazione Italiana Unionquadri.
Modalità di trattenuta e versamento
L’INPS versa alla Confederazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti mensili, al netto delle spese di esazione e di eventuali trattenute già versate e non dovute. I versamenti devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello di pagamento, con accredito sul conto corrente bancario indicato dalla Confederazione.
Costo del servizio e oneri accessori
Il costo del servizio di esazione è fissato in euro 0,60 per singola delega. Il rimborso delle spese e la relativa IVA sono trattenuti sulle somme da versare alla Confederazione e imputati ai conti contabili specifici indicati nella circolare. Restano a carico dell’organizzazione anche ogni altro eventuale onere, compresi quelli fiscali.
Istruzioni contabili e nuovi conti
Per la rilevazione dei contributi sindacali e del debito verso la Confederazione sono istituiti i conti GPA 25/103 e GPA 11/103. La circolare indica anche i conti già esistenti da utilizzare per le spese di servizio e l’IVA, e precisa che il saldo eventualmente risultante sul conto GPA 11/103 a fine esercizio deve essere ripreso nel nuovo esercizio.
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