Circolare numero 43 del 26-2-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce gli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale sulla parziale illegittimità dell’articolo 128 del R.D.L. n. 1827/1935. Viene confermato che le pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria restano impignorabili solo per la parte necessaria a garantire mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato, mentre la quota residua è pignorabile entro il limite di un quinto per ogni credito, salvo i casi di crediti qualificati già previsti dalla legge. Restano ferme le regole speciali per crediti alimentari, tributari e per i debiti verso INPS derivanti da indebite prestazioni o omissioni contributive.
Pignorabilità delle pensioni INPS dopo le sentenze della Corte Costituzionale nn. 468/2002 e 506/2002
Pignorabilità delle pensioni INPS dopo le sentenze della Corte Costituzionale nn. 468/2002 e 506/2002
La circolare esamina gli effetti delle pronunce della Corte Costituzionale sul regime di impignorabilità delle pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria. In particolare, chiarisce come le sentenze abbiano inciso sulla disciplina dell’articolo 128 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, ampliando i casi di pignorabilità e precisando il permanere di alcune eccezioni per crediti qualificati.
Quadro normativo di partenza
L’articolo 128 del R.D.L. n. 1827/1935 stabiliva, in via generale, l’incedibilità, insequestrabilità e impignorabilità delle pensioni A.G.O., consentendo una deroga soltanto per il pagamento delle diarie dovute a stabilimenti pubblici ospitalieri o di ricovero, e solo entro tale importo.
L’articolo 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, prevedeva poi un’ulteriore eccezione: le pensioni potevano essere cedute, sequestrate e pignorate nei limiti di un quinto per debiti verso l’INPS derivanti da indebite prestazioni percepite o da omissioni contributive, con mantenimento del trattamento minimo per le pensioni ordinarie liquidate a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
La circolare richiama inoltre la precedente giurisprudenza costituzionale in materia di crediti alimentari, che aveva già rimosso il divieto assoluto di pignoramento per tali crediti.
Sentenza n. 468 del 2002: tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni
Con la sentenza n. 468 del 20-22 novembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 27 novembre 2002, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 128 del R.D.L. n. 1827/1935 nella parte in cui non consente la pignorabilità, entro i limiti dell’articolo 2, comma 1, n. 3, del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, delle pensioni, delle indennità che ne tengono luogo e degli assegni corrisposti dall’INPS per crediti tributari.
Secondo la circolare, per effetto di tale decisione le pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria possono essere pignorate o sequestrate fino a un quinto del loro ammontare, determinato al netto delle ritenute, senza salvezza del trattamento minimo, quando il credito riguarda tributi dovuti dal pensionato allo Stato, alle province o ai comuni.
Sentenza n. 506 del 2002: impignorabilità assoluta e quota necessaria al minimo vitale
La sentenza n. 506 del 20 novembre-4 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 dell’11 dicembre 2002, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 128 del R.D.L. n. 1827/1935 nella parte in cui escludeva la pignorabilità per ogni credito dell’intero ammontare delle pensioni, assegni e indennità erogati dall’INPS.
La Corte ha affermato che deve essere impignorabile soltanto la parte della pensione necessaria ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita, mentre la parte residua deve poter essere aggredita nei limiti del quinto. In applicazione dell’articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte ha esteso il medesimo principio anche agli articoli 1 e 2, primo comma, del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, per le pensioni e gli assegni di quiescenza dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
La Corte ha inoltre dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 69 della legge n. 153/1969.
Regole operative che restano applicabili
La circolare puntualizza che, a seguito delle pronunce, le pensioni A.G.O. risultano pignorabili:
- nell’interesse di stabilimenti pubblici ospitalieri o di ricovero, per il pagamento delle diarie e nei limiti di queste;
- entro un quinto, con salvezza del trattamento minimo, per debiti verso l’INPS derivanti da indebite prestazioni percepite o omissioni contributive;
- fino a un terzo per crediti alimentari, senza tutela del trattamento minimo;
- fino a un quinto per tributi dovuti dal pensionato, senza tutela del trattamento minimo.
Resta quindi fermo il regime dei cosiddetti crediti qualificati, mentre viene meno l’impignorabilità assoluta della pensione nella parte eccedente il minimo vitale.
Assegno di mantenimento del coniuge divorziato
La circolare ricorda infine una fattispecie specifica già disciplinata dalla normativa sul divorzio: il coniuge divorziato del pensionato, dopo aver inutilmente diffidato il pensionato, può chiedere all’INPS il pagamento diretto dell’assegno di mantenimento sulla pensione. L’Istituto deve ottemperare, ma deve comunque salvaguardare l’importo corrispondente alla metà della rata di pensione.
Conclusione
Nel complesso, la circolare recepisce gli effetti delle sentenze costituzionali del 2002 e aggiorna il quadro della pignorabilità delle pensioni INPS, affermando che l’area di assoluta intangibilità non copre più l’intera prestazione, ma soltanto la quota necessaria a garantire al pensionato condizioni di vita adeguate, ferma la disciplina speciale per alimenti, tributi e altri crediti qualificati previsti dalla legge.
Punti principali
Quadro normativo precedente
La circolare ricostruisce il regime originario dell’articolo 128 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, che sanciva l’incedibilità, insequestrabilità e impignorabilità delle pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria, con una sola eccezione per le cessioni, sequestri e pignoramenti a favore di stabilimenti pubblici ospitalieri o di ricovero, limitatamente alle diarie. Richiama inoltre l’articolo 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che consente pignoramento e sequestro entro un quinto per debiti verso INPS, con salvezza del trattamento minimo per le pensioni ordinarie A.G.O.
Crediti alimentari
La circolare ricorda che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 1041 del 1988, aveva già dichiarato l’illegittimità delle norme nella parte in cui escludevano la pignorabilità per crediti alimentari. Per effetto di tale decisione, le pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria possono essere pignorate fino a un terzo del loro ammontare, senza tutela del trattamento minimo, quando il credito sia per alimenti dovuti dal titolare.
Sentenza n. 468 del 2002 sui tributi
La sentenza n. 468 del 20-22 novembre 2002 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 128 del R.D.L. n. 1827/1935 nella parte in cui non consente la pignorabilità, entro i limiti dell’articolo 2, comma 1, n. 3, del D.P.R. n. 180/1950, per crediti tributari su pensioni, indennità sostitutive e assegni corrisposti dall’INPS. Ne deriva che tali prestazioni possono ora essere pignorate o sequestrate fino a un quinto, calcolato al netto delle ritenute e senza salvaguardia del trattamento minimo, per tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni dal pensionato.
Sentenza n. 506 del 2002 sulla quota vitale
Con la sentenza n. 506 del 20 novembre-4 dicembre 2002 la Corte ha ritenuto illegittima l’impignorabilità assoluta dell’intero ammontare delle pensioni INPS. Ha stabilito che deve restare impignorabile solo la parte necessaria ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita, mentre la parte residua è pignorabile nei limiti del quinto. La Corte ha anche dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 69 della legge n. 153/1969.
Crediti qualificati e regole che restano ferme
La circolare precisa che non cambia nulla per i crediti qualificati previsti dalla legge. Restano quindi pignorabili le pensioni A.G.O. nell’interesse di stabilimenti pubblici ospitalieri o di ricovero, per il pagamento delle diarie e nei limiti di queste; restano inoltre pignorabili entro un quinto, con salvezza del trattamento minimo, per debiti verso INPS da indebite prestazioni o omissioni contributive. Per alimenti e tributi continuano ad applicarsi i limiti più ampi previsti dalle rispettive pronunce della Corte.
Assegno di mantenimento al coniuge divorziato
La circolare richiama infine la disciplina dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge divorziato: in forza della provvisoria eseguibilità della sentenza di divorzio, il coniuge può intimare all’Istituto il pagamento diretto dopo infruttuosa diffida al pensionato. L’INPS deve conformarsi, facendo salvo l’importo corrispondente alla metà della rata di pensione.
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