Circolare numero 39 del 21-2-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce, alla luce del D.Lgs. n. 228/2001 e della precedente prassi, come debba essere valutata l'iscrizione previdenziale dei soggetti che operano in forma associata nel settore agricolo. In particolare distingue tra società tra coltivatori diretti e società tra imprenditori agricoli a titolo principale, ribadendo che la tutela previdenziale può essere riconosciuta ai singoli soci se sussistono i requisiti di legge. Il documento fornisce inoltre indicazioni operative alle Sedi per l'istruttoria delle domande, insistendo sul criterio della "quota" individuale, sulla documentazione da acquisire e sulle verifiche da compiere ai fini dell'inquadramento e della determinazione della contribuzione.
Forme associative tra coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale
Coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo principale: forme associative
La circolare affronta il trattamento previdenziale dei soggetti che operano nel settore agricolo in forma societaria, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 228/2001. L'obiettivo è fornire alle Sedi criteri uniformi per valutare l'iscrizione e la permanenza nella gestione previdenziale, con particolare attenzione alle società di persone e alle fattispecie di gestione in comune dei beni.
Quadro normativo e finalità interpretativa
L'Istituto rileva che la disciplina societaria in agricoltura ha ulteriormente valorizzato le società di persone, confermando che l'esercizio in forma societaria di un'attività imprenditoriale agricola non impedisce, di per sé, la tutela previdenziale dei singoli soci. La tutela resta subordinata al possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per l'iscrizione alla specifica gestione previdenziale.
La circolare si colloca anche nel contesto di un crescente contenzioso amministrativo e giudiziario e richiama precedenti indicazioni dell'ex SCAU e della circolare n. 111 del 23 maggio 1998.
Società tra coltivatori diretti
Per le società tra coltivatori diretti viene ribadito che la società non può essere assimilata a un nucleo familiare. Di conseguenza, la verifica dei requisiti per la qualifica di coltivatore diretto deve essere compiuta con riferimento a ciascun socio, considerato autonomamente.
La sentenza della Cassazione n. 2527 del 19 marzo 1988, richiamata dalla circolare, ha ammesso la configurabilità di coltivatrici dirette operanti in società e ha affermato un principio centrale: il fabbisogno lavorativo e il rapporto tra lavoro effettivamente prestato e fabbisogno aziendale devono essere valutati sulla quota di fondo corrispondente al singolo socio, non sull'intero compendio agricolo.
La nozione di "quota" diventa quindi decisiva nella ricostruzione della situazione soggettiva del socio e nella verifica dei presupposti per l'iscrizione previdenziale.
Comunioni tacite familiari e comunioni ereditarie
La stessa logica della quota viene applicata anche alle gestioni in comunione dei beni utilizzati per l'attività agricola, in particolare:
- comunione tacita familiare;
- comunione ereditaria.
Per le comunioni tacite familiari la legge n. 662/1996 ha consentito la regolarizzazione della situazione di fatto mediante costituzione di una società semplice oppure trasformazione in ditta individuale.
Per la comunione ereditaria, le indicazioni richiamate prevedono l'iscrivibilità alla gestione di uno o più eredi come ditte individuali, purché sussistano tutti i requisiti di legge. L'iscrizione può avvenire con atto di divisione oppure con riserva, in presenza di dichiarazioni di notorietà sulla situazione divisoria di fatto, da verificare poi tramite atto pubblico.
Istruttoria delle domande per i coltivatori diretti
Le Sedi possono trovarsi di fronte a due situazioni principali:
- domanda di iscrizione di un soggetto che dichiara di essere socio di società di persone;
- domanda di inquadramento nel settore agricolo di una società tra coltivatori che deve assumere manodopera dipendente.
Nel primo caso, sulla base del mod. CD1, deve essere verificata la posizione del richiedente nella società e la quota a lui spettante in relazione a fondo, allevamenti, macchinari e fabbisogno lavorativo, comprensivo dell'eventuale apporto dei collaboratori del nucleo familiare. Se risultano soddisfatti i requisiti soggettivi e oggettivi, l'iscrizione deve essere riconosciuta e la fascia contributiva determinata in base alle quote.
Nel secondo caso, l'assunzione di manodopera da parte della società e l'apertura di una posizione aziendale agricola non comportano, in linea generale, la perdita della qualifica previdenziale individuale già riconosciuta al socio. La cancellazione può essere disposta solo se intervengono modifiche dell'assetto societario, come trasformazioni o vendita dei fondi, oppure se uno o più soci perdono i requisiti originari.
Imprenditore agricolo a titolo principale
La circolare richiama la definizione di imprenditore agricolo a titolo principale contenuta nell'art. 13 della legge n. 233 del 2 agosto 1990: l'attività agricola deve assorbire almeno due terzi del tempo di lavoro e generare almeno due terzi del reddito globale da lavoro risultante dalla posizione fiscale del soggetto.
Vengono inoltre ricordate le condizioni preliminari che devono sussistere per riconoscere la figura:
- esistenza di un'azienda come complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa agricola;
- svolgimento di un'attività economica che produca beni o servizi;
- organizzazione dell'attività mediante coordinamento di capitale e lavoro;
- professionalità, intesa come svolgimento sistematico e abituale dell'attività;
- scopo di lucro, anche in termini di risparmio di spesa o altro vantaggio patrimoniale.
La circolare richiama una precedente direttiva dell'ex SCAU, secondo cui i soggetti che avessero costituito una società di persone per la conduzione di un'impresa agricola non avrebbero avuto veste di imprenditori agricoli a titolo principale. Tale orientamento ha alimentato un ampio contenzioso, poi attenuato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 228/2001.
Effetti dell'art. 9 del D.Lgs. n. 228/2001
L'art. 9 del D.Lgs. n. 228/2001 stabilisce che ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, se in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano a essere riconosciuti i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie previsti per le persone fisiche e che tali soggetti mantengono la qualifica previdenziale.
La circolare sottolinea che il riconoscimento opera specificamente nell'ambito delle società di persone. Si richiama inoltre l'art. 10 del medesimo decreto, che attribuisce la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale a tutte le tipologie societarie che abbiano come oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, in presenza degli ulteriori requisiti richiesti.
Istruttoria per le società tra imprenditori agricoli a titolo principale
Anche per queste fattispecie le Sedi devono affrontare due tipi di domanda:
- iscrizione di un soggetto che dichiari di essere socio di società di persone;
- inquadramento nel settore agricolo di una società tra imprenditori agricoli a titolo principale che assuma manodopera dipendente.
In entrambi i casi occorre confermare il possesso dei requisiti previsti dal combinato disposto dell'art. 12 della legge n. 153/1975 e dell'art. 13 della legge n. 233/1990. La valutazione deve essere effettuata ancora una volta attraverso la nozione di "quota", con analisi della posizione attiva del soggetto e della cosiddetta "quota personalizzata".
Per tale verifica l'Istituto deve utilizzare la documentazione amministrativa e fiscale della società e le dichiarazioni UNICO dei singoli soci. In particolare, devono essere accertati:
- la posizione di socio amministratore, tramite la consultazione dell'anagrafe della Camera di Commercio, a conferma della partecipazione attiva alla gestione;
- nella denuncia fiscale della società, la corretta ripartizione di costi e ricavi, che nelle dichiarazioni dei soci devono risultare proporzionati alla quota personalizzata di possesso dei beni conferiti.
Esito delle verifiche e determinazione contributiva
Quando tutte le condizioni risultano rispettate, a ciascun socio deve essere riconosciuta o confermata la qualifica di IATP. La circostanza che l'azienda sia gestita in comune non è di ostacolo, anche se, in talune prassi, venga mantenuta una denominazione tradizionale per gli adempimenti fiscali e previdenziali, come nel caso degli "eredi di ...".
Resta fermo che, in base alla quota individuale, l'Istituto determina la fascia contributiva e quindi l'ammontare della contribuzione dovuta dal singolo socio.
Punti principali
Premessa e finalità della circolare
La circolare interviene nel contesto delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 228/2001, che ha rafforzato il ruolo delle società di persone nel settore agricolo e ha confermato che l'esercizio in forma societaria dell'attività agricola non esclude la tutela previdenziale dei singoli, purché siano presenti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti. Il documento nasce anche per far fronte al crescente contenzioso amministrativo e giudiziario e raccoglie le problematiche segnalate dalle Sedi e dalle associazioni datoriali.
Società tra coltivatori diretti e criterio della quota
Per le società tra coltivatori diretti la circolare richiama gli orientamenti già espressi dalla Cassazione (sentenza n. 2527/1988) e recepiti nella prassi: la società non coincide con un nucleo familiare e i requisiti per la qualifica di coltivatore diretto devono essere verificati per ciascun socio, considerato come nucleo a sé. Il fabbisogno lavorativo del fondo e il rapporto con la prestazione lavorativa vanno valutati non sul fondo complessivo, ma sulla quota corrispondente al singolo socio. Il concetto di quota è quindi centrale sia per l'accertamento della posizione attiva sia per la determinazione della fascia contributiva.
Comunioni tacite familiari ed ereditarie
La circolare estende il richiamo al criterio della quota anche alle ipotesi di gestione in comune dei beni in comunione tacita familiare e in comunione ereditaria. Per le comunioni tacite familiari viene ricordata la possibilità, introdotta dalla legge n. 662/1996, di regolarizzare la situazione mediante costituzione di una società semplice o trasformazione in ditta individuale. Per la comunione ereditaria si richiama la possibilità di iscrivere uno o più eredi come ditte individuali, in presenza dei requisiti di legge, con atto di divisione oppure con riserva in presenza di dichiarazioni di notorietà poi da verificare con atto pubblico.
Adempimenti delle Sedi per i coltivatori diretti
Le Sedi, in presenza di domanda di iscrizione di un soggetto che dichiari di essere socio di società di persone, devono verificare la posizione del richiedente nella società, la quota di fondo, allevamenti, macchinari e fabbisogno lavorativo, comprensivo dell'apporto dei collaboratori del nucleo familiare. Se i requisiti soggettivi e oggettivi risultano soddisfatti, va riconosciuta l'iscrizione e va determinata la fascia contributiva in base alle quote. Se la società assume manodopera e apre una posizione aziendale agricola, ciò non comporta di regola la perdita della qualifica individuale già riconosciuta al socio. La cancellazione può invece derivare da modifiche dell'assetto societario o dalla perdita dei requisiti da parte di uno o più soci.
Imprenditore agricolo a titolo principale nelle società di persone
La circolare ricorda la definizione di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 233/1990: almeno due terzi del tempo di lavoro devono essere dedicati all'attività agricola e almeno due terzi del reddito globale da lavoro devono derivare da tale attività. Vengono inoltre elencate le condizioni preliminari della figura, come l'esistenza di un'azienda, lo svolgimento di un'attività economica, l'organizzazione dei fattori produttivi, la professionalità e lo scopo di lucro. Si precisa che la precedente direttiva dell'ex SCAU escludeva il riconoscimento della qualifica ai soci di società di persone, ma il D.Lgs. n. 228/2001 ha modificato il quadro, riconoscendo ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica, i diritti e le agevolazioni e confermando la permanenza della qualifica previdenziale.
Precisazioni sull'art. 10 del D.Lgs. n. 228/2001
La circolare distingue il regime delle società di persone da quello introdotto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 228/2001, che attribuisce la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale a tutte le tipologie di società che abbiano come oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, in presenza dei requisiti previsti e come già richiamato dalla circolare INPS n. 34/2002.
Adempimenti delle Sedi per gli IATP
Per le domande di iscrizione di soggetti soci di società di persone e per l'inquadramento di società tra imprenditori agricoli a titolo principale che assumono manodopera, le Sedi devono confermare il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 12 della legge n. 153/1975 e 13 della legge n. 233/1990. Anche in questi casi la posizione attiva del soggetto va valutata tramite il concetto di quota, analizzando la documentazione amministrativa e fiscale della società e le dichiarazioni UNICO dei singoli soci. Devono essere verificati, tra l'altro, la posizione di socio amministratore tramite la Camera di Commercio e la corretta ripartizione di costi e ricavi nelle dichiarazioni fiscali, in proporzione alla quota personalizzata di possesso dei beni conferiti.
Esito delle verifiche e riconoscimento della qualifica
Quando tutte le condizioni risultano soddisfatte, a ciascun socio deve essere riconosciuta o confermata la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale. La gestione in comune dell'azienda non assume rilievo ostativo, anche se permane una denominazione preesistente utilizzata per fini fiscali e previdenziali, come nel caso degli "eredi di ...". In base alla quota individuale l'Istituto determina anche la fascia di appartenenza ai fini del versamento della contribuzione dovuta singolarmente.
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