Circolare numero 36 del 17-2-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti operativi sull’applicazione dell’art. 13 della legge n. 1338/1962 ai collaboratori del nucleo diretto-coltivatore, con particolare attenzione ai casi di figli minori, alla prova documentale del rapporto di collaborazione, all’ammissibilità della domanda per periodi anteriori all’iscrizione negli elenchi e alla posizione del nucleo mezzadrile. Viene ribadito che occorre una prova certa del rapporto, non bastando dichiarazioni sostitutive o attestazioni "ora per allora", salvo documenti provenienti da Pubbliche Amministrazioni o enti gestori dell’attività agricola. Si chiarisce inoltre che l’iscrizione negli elenchi non può valere per periodi precedenti a quelli documentati e che il rapporto mezzadrile non rientra nella fattispecie dell’impresa familiare ai fini della costituzione della rendita vitalizia.
Costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 legge n. 1338/1962 per collaboratori agricoli
Costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 legge n. 1338/1962
La circolare interviene per chiarire alcuni profili applicativi della costituzione della rendita vitalizia in ambito agricolo, a seguito delle prime istruzioni fornite con la circolare n. 32 del 1 febbraio 2002. L’intento è uniformare il comportamento delle Sedi nella valutazione delle domande presentate dai collaboratori del nucleo diretto-coltivatore, anche in sede di contenzioso amministrativo, con particolare attenzione ai casi più problematici emersi nella prassi.
Premessa e ambito di intervento
L’Amministrazione segnala che l’esperienza applicativa ha evidenziato numerose situazioni complesse, tali da generare incertezze istruttorie e trattamenti non omogenei. Per questo vengono approfonditi quattro temi principali:
- figli minori;
- prove documentali, con focus sul certificato storico di famiglia;
- ammissibilità della domanda per periodi antecedenti l’iscrizione negli elenchi;
- nucleo mezzadrile.
Figli minori e posizione nel nucleo aziendale
La circolare distingue tre diverse fattispecie relative ai figli minori inseriti nel nucleo aziendale:
- minore "collaboratore unità attiva" senza giornate accreditate, perché non attribuite o attribuite in misura ridotta;
- minore iscritto negli elenchi come "unità a carico";
- minore non iscritto.
Per le prime due ipotesi, riferite in sostanza al periodo 1957/1961, viene confermato che il richiedente può far valere sia lo status professionale legato all’attività svolta sia lo status familiare derivante dal rapporto di parentela o affinità con il titolare dell’impresa. Nel caso del minore iscritto come unità a carico, tuttavia, è comunque necessario disporre di elementi probatori dello status professionale.
Per il minore non iscritto la valutazione deve essere più rigorosa: occorre documentare l’esistenza di un rapporto di collaborazione e la sua collocazione temporale. La problematica può riguardare anche periodi successivi al quinquennio 1957/1961, poiché con la pubblicazione degli elenchi dal 1962 in poi venivano iscritti solo soggetti con copertura IVS. La circolare richiama inoltre la particolare posizione del minore "studente" secondo le indicazioni già contenute nel messaggio n. 55 del 23 ottobre 2002.
La durata del rapporto di collaborazione può essere provata anche con testimonianze, secondo quanto già precisato nella circolare n. 32/2002.
Prove documentali e valore del certificato storico di famiglia
La circolare ribadisce che il certificato storico di famiglia non costituisce, di per sé, prova certa dell’esistenza del rapporto di collaborazione. Esso attesta soltanto lo status di appartenenza del richiedente al nucleo familiare.
Il certificato assume però un ruolo importante sotto il profilo procedurale:
- è condizione di ammissibilità per l’ulteriore istruttoria della domanda;
- per il periodo 1957/1961 è qualificato come documento essenziale.
La prova documentale del rapporto di collaborazione, alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata dalla circolare, deve riferirsi a una data certa risultante da documenti, atti o elementi equivalenti che attestino la costituzione del rapporto. Non è sufficiente la dichiarazione sostitutiva dell’interessato né un’attestazione rilasciata "ora per allora", salvo il caso di documentazione proveniente da Pubbliche Amministrazioni o da enti gestori dell’attività agricola.
Documenti considerati prova certa
La circolare elenca diversi esempi di atti idonei a integrare una prova certa del rapporto di collaborazione. In particolare sono considerati validabili:
- dichiarazione del Sindaco basata sugli archivi comunali di consistenza del nucleo familiare, quando nelle annotazioni compaiono qualifiche quali "agricoltore", "contadino" o "lavoratore della terra", anche con indicazione di studente;
- attestazione dell’UMA o del Consorzio Agrario, se nei registri risulta la firma del richiedente in occasione del prelievo di carburante, concimi o altri mezzi per l’azienda;
- attestazione della ASL da cui risulti un infortunio occorso durante il lavoro nei campi, registrato nei registri del Pronto Soccorso.
Per i soggetti che abbiano superato i 18 anni, la circolare considera ulteriori documenti utilizzabili come prova certa:
- rogito notarile che attesti la presenza del coadiuvante e riporti la specifica qualifica professionale;
- sentenza che riconosca nel dispositivo il rapporto di lavoro, partecipazione o collaborazione con il titolare dell’azienda autonoma;
- foglio matricolare con indicazione della professione agricola;
- fogli di licenza agricola o di esonero collegati allo svolgimento dell’attività agricola.
Domanda per periodi precedenti all’iscrizione negli elenchi
Viene affrontato il tema della possibilità di far valere l’iscrizione negli elenchi anche per periodi anteriori a quelli documentati. La circolare precisa che, sebbene nella precedente circolare n. 32/2002 fosse stata ammessa come prova documentale l’iscrizione negli elenchi con lo stesso titolare per periodi diversi da quello oggetto della domanda, tale iscrizione non può essere utilizzata per dimostrare anni precedenti.
Il richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione n. 1778/2001 chiarisce che la prova della durata del rapporto di lavoro può essere data con ogni mezzo solo quando la data del documento sia certa. Se la prova del rapporto è costituita dall’iscrizione negli elenchi, certificata dall’estratto contributivo, essa non può valere anche per periodi anteriori, perché in tal caso la stessa documentazione depone in senso opposto.
Nucleo mezzadrile e inapplicabilità della disciplina alle medesime condizioni
La circolare si sofferma infine sulla posizione dei soggetti coadiuvanti nell’ambito del nucleo mezzadrile. Pur richiamando l’orientamento giurisprudenziale favorevole all’esercizio dell’art. 13 della legge n. 1338/1962 per i collaboratori di impresa familiare, la circolare precisa che tale orientamento riguarda i coltivatori diretti, gli artigiani e i commercianti, cioè ipotesi in cui la responsabilità contributiva è attribuita al titolare dell’azienda.
Nel contratto di mezzadria, invece, i soggetti del rapporto sono il mezzadro e il concedente, e la responsabilità del pagamento dei contributi fa capo al concedente. Proprio per questa diversa struttura, la mezzadria non viene ricondotta alla fattispecie dell’impresa familiare ai fini della costituzione della rendita vitalizia.
Punti principali
Premessa e finalità
La circolare interviene a integrazione della precedente circolare n. 32 del 1 febbraio 2002, dopo le difficoltà applicative emerse nella gestione delle domande da parte delle Sedi e dei Patronati. L’obiettivo è fornire indicazioni uniformi per la definizione delle istanze, sia in prima istanza sia in sede di contenzioso amministrativo.
Figli minori nel nucleo aziendale
Vengono distinte tre situazioni: minore "collaboratore unità attiva" senza giornate accreditate o con giornate ridotte; minore iscritto negli elenchi come "unità a carico"; minore non iscritto. Per i casi riferiti agli anni 1957/1961, l’INPS riconosce la possibilità di accoglimento se risultano provati lo status professionale e quello familiare; per il minore iscritto come unità a carico serve comunque una prova dello status professionale. Per il minore non iscritto è necessaria un’istruttoria più rigorosa, con prova del rapporto di collaborazione e della sua collocazione temporale. La circolare richiama anche la posizione del minore "studente" secondo quanto già precisato nel messaggio n. 55 del 23 ottobre 2002.
Prova documentale e certificato storico di famiglia
Il certificato storico di famiglia non costituisce, da solo, prova certa del rapporto di collaborazione, ma attesta soltanto lo status di appartenenza del richiedente al nucleo familiare. Esso è però condizione di ammissibilità per l’ulteriore istruttoria e, per il periodo 1957/1961, ha valore di documento essenziale. La prova documentale del rapporto deve riferirsi a una data certa risultante da documenti idonei; non sono sufficienti dichiarazioni dell’interessato o attestazioni rilasciate "ora per allora", salvo quelle provenienti da Pubbliche Amministrazioni o enti gestori dell’attività agricola.
Esempi di documenti idonei come prova certa
Sono indicati come esempi di prova certa: dichiarazioni del Sindaco basate sugli archivi anagrafici con annotazioni quali "agricoltore", "contadino", "lavoratore della terra", eventualmente anche con la qualifica di studente; attestazioni dell’UMA o del Consorzio Agrario con firma del richiedente su registri di prelievo di carburante, concimi ecc.; attestazioni della ASL relative a infortuni sul lavoro nei campi. Per i soggetti che hanno superato i 18 anni vengono richiamati anche rogiti notarili, sentenze che riconoscano il rapporto di lavoro o collaborazione, fogli matricolari con indicazione della professione agricola e fogli di licenza agricola o di esonero per motivi connessi all’attività agricola.
Domande per periodi anteriori all’iscrizione negli elenchi
La circolare chiarisce che l’iscrizione negli elenchi con lo stesso titolare può valere come prova documentale per periodi diversi da quello per cui si chiede la rendita, ma non per anni anteriori a quelli risultanti dalla documentazione. Secondo la Cassazione, la regola della prova del rapporto con ogni mezzo non può estendersi oltre i casi in cui la data del documento sia certa; pertanto, se la prova del rapporto è rappresentata dall’iscrizione negli elenchi, questa non può essere utilizzata per dimostrare periodi precedenti.
Nucleo mezzadrile
Per i soggetti coadiuvanti nell’ambito del nucleo mezzadrile la circolare esclude l’applicabilità dell’art. 13 della legge n. 1338/1962 nei termini riconosciuti ai collaboratori di impresa familiare. La Corte di Cassazione ha infatti riconosciuto il diritto alla costituzione della rendita vitalizia per i collaboratori di impresa familiare nelle attività di coltivatori diretti, artigiani e commercianti, ma il contratto di mezzadria si fonda su un rapporto diverso, che vede come parti il mezzadro e il concedente e attribuisce a quest’ultimo la responsabilità del pagamento dei contributi.
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