Sentenza del 06/03/2017 n. 171 - Comm. Trib. Prov. Varese
ACCERTAMENTO - Notificazione di avviso di accertamento - Irreperibilità relativa - Applicabilità art. 140 c.p.c. - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la notificazione dell'avviso di accertamento, sostenendo che, in caso di irreperibilità relativa, l'ufficiale notificatore dovesse rispettare integralmente gli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. L'irreperibilità relativa ricorre quando la residenza o il domicilio del destinatario sono noti, ma il destinatario è temporaneamente assente. In tale situazione non è sufficiente il semplice deposito dell'atto presso la casa comunale: occorrono anche l'affissione dell'avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione e l'invio della raccomandata informativa.
La decisione
La sentenza ha affermato l'applicabilità dell'art. 140 c.p.c. alle notificazioni di avvisi di accertamento in caso di irreperibilità relativa. La notifica si perfeziona per il destinatario con il ricevimento della raccomandata informativa oppure, anche in assenza di ricezione, decorsi dieci giorni dalla sua spedizione, purché siano stati eseguiti tutti gli adempimenti previsti dalla norma. Dal principio enunciato risulta quindi che una notificazione priva anche di uno solo degli adempimenti essenziali può essere considerata non perfezionata o invalida.
Norme richiamate
Art. 140 c.p.c.
deposito della copia nella casa comunale, affissione dell'avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione del destinatario ed invio della raccomandata a/r
In caso di irreperibilità relativa, la notificazione deve seguire tutti gli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. La notifica si perfeziona per il destinatario con il ricevimento della raccomandata informativa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla sua spedizione.
Massime di principio
- Quando la residenza o il domicilio del destinatario sono noti ma egli è temporaneamente assente, si applica la procedura di irreperibilità relativa prevista dall'art. 140 c.p.c., non una procedura semplificata.
- Il deposito dell'atto presso la casa comunale, da solo, non è sufficiente: devono essere effettuati anche l'affissione dell'avviso alla porta e l'invio della raccomandata informativa.
- La decorrenza dei termini per il destinatario presuppone il completamento della procedura notificatoria; il perfezionamento avviene con la ricezione della raccomandata oppure dopo dieci giorni dalla sua spedizione.
- In caso di contestazione, l'ente deve poter dimostrare documentalmente ciascun adempimento previsto dall'art. 140 c.p.c.; l'omissione di un passaggio essenziale può compromettere la validità o l'efficacia della notifica.
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