Regolamento (UE) 2017/1421
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1421 della Commissione, del 2 agosto 2017, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno fino al 29 settembre 2017, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione fornisce, per un determinato trimestre di riferimento, le curve dei tassi di interesse privi di rischio, gli spread fondamentali e gli aggiustamenti per la volatilità da impiegare nel regime Solvibilità II. L’obiettivo è garantire uniformità prudenziale nel calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione. Le tabelle allegate contengono i valori tecnici per molte valute e mercati nazionali assicurativi. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 30 giugno 2017.
Stabilisce le informazioni tecniche trimestrali per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base Solvibilità II, per le segnalazioni con date di riferimento dal 30 giugno al 29 settembre 2017.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II), ai fini del calcolo della migliore stima, dell’aggiustamento di congruità e dell’aggiustamento per la volatilità. L’applicazione riguarda le segnalazioni aventi date di riferimento comprese tra il 30 giugno 2017 e il 29 settembre 2017; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE. Sono escluse le valutazioni effettuate con informazioni diverse da quelle tecniche indicate negli allegati per tale periodo di riferimento.
Informazioni tecniche trimestrali Solvibilità II per il periodo 30 giugno-29 settembre 2017
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1421 della Commissione disciplina le informazioni tecniche da utilizzare nel calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base ai sensi della direttiva 2009/138/CE. La finalità, richiamata nei considerando, è garantire condizioni uniformi e prudenzialmente coerenti tra imprese di assicurazione e di riassicurazione, in relazione alle segnalazioni con date di riferimento dal 30 giugno al 29 settembre 2017.
Finalità e contesto normativo
La Commissione interviene sulla base dell’articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva Solvibilità II. I considerando spiegano che le informazioni tecniche devono riflettere i dati di mercato di fine mese immediatamente precedente la prima data di riferimento applicabile e devono essere rese disponibili senza ritardo, così da consentire alle imprese di applicare criteri omogenei nel calcolo delle grandezze prudenziali. È inoltre evidenziata l’esigenza che le stesse informazioni siano utilizzate indipendentemente dalla data di segnalazione alle autorità competenti.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE. L’oggetto immediato è il calcolo:
- della migliore stima di cui all’articolo 77 della direttiva;
- dell’aggiustamento di congruità di cui all’articolo 77 quater;
- dell’aggiustamento per la volatilità di cui all’articolo 77 quinquies.
L’applicazione riguarda le segnalazioni con date di riferimento dal 30 giugno 2017 al 29 settembre 2017. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e reca espressa indicazione di rilevanza per il SEE.
Informazioni tecniche contenute negli allegati
L’articolo 1 rinvia a tre allegati tecnici:
- Allegato I: strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, distinte per numerose valute, da usare per il calcolo della migliore stima senza aggiustamenti di congruità o di volatilità.
- Allegato II: spread fondamentali, espressi in punti base, per il calcolo dell’aggiustamento di congruità; il testo specifica che tali spread non includono gli incrementi di cui all’articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva.
- Allegato III: aggiustamenti per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi privi di rischio, distinti per valuta e mercato assicurativo nazionale.
Regole particolari sugli spread fondamentali
L’allegato II contiene una disciplina dettagliata per due grandi categorie di esposizioni:
- esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali: gli spread si applicano alle esposizioni denominate in tutte le valute; per le durate da 11 a 30 anni, gli spread sono pari a quelli della durata di 10 anni;
- esposizioni verso enti finanziari: gli spread sono differenziati per valuta e per classe di merito di credito da 0 a 6, con tabelle specifiche per euro, corona ceca, corona danese, fiorino ungherese, corona svedese, kuna, lev, lira sterlina, leu romeno, zloty, corona norvegese, franco svizzero, dollaro australiano, baht, dollaro canadese, peso cileno, peso colombiano, dollaro di Hong Kong, rupia indiana, peso messicano, nuovo dollaro di Taiwan, dollaro neozelandese, rand, renminbi-yuan, ringgit, rublo russo, dollaro di Singapore, won sudcoreano, lira turca, dollaro USA e yen.
Aggiustamento per la volatilità
L’allegato III individua l’aggiustamento per la volatilità per i mercati assicurativi nazionali e per alcune valute extra-UE. Per l’euro, l’aggiustamento è pari a 9 punti base per i mercati nazionali elencati (tra cui Austria, Belgio, Italia, Germania, Francia, Spagna, ecc.). Sono inoltre indicati valori specifici, tra gli altri, per:
- corona ceca: 2 punti base;
- corona danese: 40 punti base;
- fiorino ungherese: 5 punti base;
- corona svedese: 4 punti base;
- kuna: 7 punti base;
- lev: -1 punto base;
- lira sterlina: 21 punti base;
- leu romeno: -3 punti base;
- zloty: 13 punti base;
- corona islandese: 11 punti base;
- corona norvegese: 21 punti base;
- franco svizzero: 1 punto base;
- dollaro australiano: 10 punti base;
- dollaro canadese: 7 punti base;
- dollaro USA: 40 punti base;
- yen: 2 punti base.
Entrata in vigore, efficacia e natura giuridica
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente a decorrere dal 30 giugno 2017. Il testo ribadisce infine la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la sua diretta applicabilità in ciascuno Stato membro, secondo la natura propria del regolamento UE.
Disposizioni principali
Ambito temporale e obbligo di utilizzo delle informazioni tecniche
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono usare le informazioni tecniche di cui al paragrafo 2 dell’articolo 1 per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni con date di riferimento dal 30 giugno al 29 settembre 2017.
Contenuto delle informazioni tecniche
Per ciascuna valuta interessata, le informazioni tecniche riguardano: le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio (allegato I) per la migliore stima ai sensi dell’articolo 77 della direttiva 2009/138/CE; gli spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità ai sensi dell’articolo 77 quater (allegato II); gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato ai sensi dell’articolo 77 quinquies (allegato III).
Base prudenziale e uniformità applicativa
Il regolamento nasce per assicurare condizioni uniformi di calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base in ambito Solvibilità II. Il considerando chiarisce che le imprese devono utilizzare le stesse informazioni tecniche indipendentemente dalla data di segnalazione alle rispettive autorità competenti.
Fonte dei dati e urgenza di adozione
Le informazioni tecniche sono basate sui dati di mercato relativi alla fine dell’ultimo mese precedente la prima data di riferimento di applicazione; l’EIOPA ha trasmesso alla Commissione i dati relativi a fine giugno 2017 il 6 luglio 2017, e tali informazioni sono state pubblicate il 6 luglio 2017 ai sensi dell’articolo 77 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE. Per la necessità di rendere immediatamente disponibili tali dati, il regolamento è adottato con procedura d’urgenza in base al regolamento (UE) n. 182/2011.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 30 giugno 2017. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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