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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1408

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1408 della Commissione, del 1° agosto 2017, che revoca l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive

Normativa europea32017R1408

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento revoca l’accettazione dell’impegno di prezzo precedentemente accettato per due produttori esportatori cinesi nel settore fotovoltaico, a seguito di violazioni accertate delle condizioni dell’impegno e di difficoltà nel controllo della sua osservanza. Per Topray Solar la Commissione dichiara nulle numerose fatture legate all’impegno, con conseguente riscossione dei dazi definitivi dovuti; per BLD Solar non dispone l’annullamento di fatture ma revoca comunque l’impegno per violazioni sostanziali. L’effetto principale è l’applicazione automatica dei dazi antidumping e compensativi definitivi alle importazioni interessate dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Revoca dell'accettazione dell'impegno di prezzo per due produttori esportatori cinesi nel settore dei moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle celle, con conseguente applicazione dei dazi antidumping e compensativi definitivi e annullamento di specifiche fatture legate all'impegno.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione europea di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative celle originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, nell’ambito delle misure antidumping e antisovvenzioni definitive istitute dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e n. 1239/2013. Riguarda in modo specifico i produttori esportatori Shenzhen Topray Solar Co. Ltd, Shanxi Topray Solar Co. Ltd, Leshan Topray Cell Co. Ltd e società collegate nell’Unione (codice TARIC B880) e Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd e Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd (codice TARIC B899). Le disposizioni incidono inoltre sulle autorità doganali degli Stati membri e, per quanto concerne le verifiche e la riscossione dei dazi, sugli importatori che hanno presentato dichiarazioni di immissione in libera pratica collegate alle fatture annullate. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Revoca dell'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori nel settore fotovoltaico

Il regolamento interviene nell’ambito delle misure antidumping e antisovvenzioni definitive relative ai moduli fotovoltaici in silicio cristallino e alle celle originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese. La Commissione ricostruisce il quadro delle misure precedenti, dell’impegno di prezzo accettato per un gruppo di produttori esportatori e delle numerose revoche già adottate in passato nei confronti di altri operatori.

La base giuridica è costituita, in particolare, dall’articolo 8 del regolamento (UE) 2016/1036 e dall’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1037, nonché dalle clausole specifiche contenute nei regolamenti di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e n. 1239/2013.

Ambito e contesto delle misure

Le misure riguardano le importazioni nell’Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti essenziali, in particolare le celle, originari o provenienti dalla RPC. L’impegno accettato dalla Commissione nel 2013 prevedeva un prezzo minimo all’importazione (PMI), applicabile anche alle rivendite tramite importatori collegati, oltre a un limite alle vendite parallele di prodotti non oggetto dell’impegno agli stessi clienti.

Il sistema di controllo si fonda su relazioni trimestrali, verifiche presso i locali degli esportatori, obblighi di comunicazione preventiva alla Commissione in caso di modifiche societarie e divieti di pratiche che possano eludere il PMI, tra cui accordi di compensazione e dichiarazioni inesatte sull’origine o sull’identità dell’esportatore.

Violazioni accertate nei confronti di BLD Solar

Per BLD Solar la Commissione rileva, in sede di visita di verifica del dicembre 2016, la presenza di crediti ancora insoluti di notevole entità verso i principali clienti non collegati. Uno dei crediti supera l’8% delle vendite a quel cliente e viene qualificato come "credito illimitato", incompatibile con il controllo del rispetto del PMI. Inoltre, la società avrebbe emesso note di addebito poco prima della verifica senza contabilizzarle e senza consultare la Commissione, in violazione degli obblighi di cooperazione.

La Commissione constata anche un accordo di compensazione con un cliente, non comunicato, e incongruenze tra la contabilità interna e le relazioni trimestrali, che sollevano dubbi sulla correttezza dei dati trasmessi. Ulteriori elementi, come la presenza di un ufficio nell’Unione allo stesso indirizzo di un cliente e rapporti d’affari poco chiari con soggetti collegati, portano la Commissione a ritenere compromesso il rapporto di fiducia. Le violazioni sono ricondotte, in particolare, ai considerando 26, 27, 29 e 31 dell’impegno.

Violazioni accertate nei confronti di Topray Solar

Per Topray Solar la Commissione rileva una più ampia e grave alterazione del meccanismo di controllo. La società ha venduto in quantità rilevanti prodotti non oggetto dell’impegno, come fontane solari e valigette fotovoltaiche, includendoli unilateralmente nelle fatture dell’impegno e superando il limite di vendite parallele. Ha inoltre effettuato vendite aggiuntive di altri prodotti non coperti dall’impegno, ad esempio regolatori di carica fotovoltaici, senza informarne la Commissione.

La Commissione evidenzia che tali modalità commerciali comportano un forte rischio di compensazione incrociata del PMI e rendono impraticabile il controllo dell’osservanza dell’impegno. La stessa conclusione viene raggiunta con riguardo alle vendite di prodotti non oggetto dell’impegno all’importatore collegato nell’Unione, senza prova che tali prodotti non siano poi stati venduti agli stessi clienti che acquistavano moduli in parallelo. Si aggiungono ulteriori omissioni informative, tra cui la mancata comunicazione dell’acquisizione di due società collegate nell’Unione e incongruenze nelle relazioni trimestrali.

Annullamento delle fatture corrispondenti all'impegno

Per Topray Solar la Commissione procede all’annullamento di numerose fatture elencate nell’allegato I. Il punto centrale è che l’emissione di fatture dell’impegno per prodotti non oggetto dell’impegno ha consentito di celare il superamento del limite di vendite parallele, creando un nesso diretto tra la violazione e le fatture stesse.

La Commissione respinge le difese di Topray Solar e degli importatori coinvolti, affermando che il potere di annullare le fatture deriva direttamente dagli articoli 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1238/2013 e 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1239/2013. Le operazioni così annullate comportano la riscossione dei dazi dovuti al momento dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

La Commissione precisa anche che, qualora una fattura relativa all’impegno non indichi correttamente il prezzo effettivamente pagato o non includa sconti e sgravi, le autorità doganali devono riscuotere i dazi di conseguenza. Le informazioni trasmesse dalla Commissione alle autorità nazionali possono essere utilizzate solo per i procedimenti nazionali e per garantire i diritti di difesa del debitore, senza diffusione a terzi.

Effetti della revoca e ruolo delle autorità doganali

Con la revoca dell’accettazione dell’impegno, i dazi antidumping e compensativi definitivi si applicano automaticamente alle importazioni originarie o provenienti dalla RPC del prodotto in esame fabbricato da BLD Solar e Topray Solar, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.

La Commissione segnala inoltre alle autorità doganali degli Stati membri che, ove emerga una discordanza tra il prezzo fatturato e quello effettivamente pagato, esse devono verificare la conformità al PMI e l’eventuale omissione di sconti e sgravi. In caso di violazione, i dazi devono essere riscossi secondo le norme richiamate dai regolamenti di base e dai regolamenti istitutivi dei dazi definitivi.

Mancata estensione della revoca agli altri produttori esportatori

La Commissione sottolinea che l’inadempimento di singoli esportatori non comporta automaticamente la revoca dell’intero sistema di impegno per tutti i produttori esportatori e per la CCCME. Dopo aver valutato l’impatto delle violazioni di BLD Solar e Topray Solar, conclude che il funzionamento complessivo dell’impegno non risulta inficiato da violazioni sistematiche generalizzate.

Resta quindi invariata l’accettazione dell’impegno per gli altri esportatori elencati nell’allegato II, che ha funzione meramente informativa.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Revoca dell’accettazione dell’impegno

La Commissione revoca l’accettazione dell’impegno di prezzo per Shenzhen Topray Solar Co. Ltd, Shanxi Topray Solar Co. Ltd, Leshan Topray Cell Co. Ltd e società collegate nell’Unione (TARIC B880) e per Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd e Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd (TARIC B899), ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1037.

Annullamento delle fatture dell’impegno di Topray Solar

Le fatture elencate nell’allegato I, emesse da società del gruppo Topray Solar, sono dichiarate nulle. La Commissione ritiene che vi sia un nesso diretto tra la violazione dell’impegno e l’emissione di tali fatture, usate per occultare il superamento del limite di vendite parallele.

Riscossione dei dazi definitivi

Per le operazioni interessate si applicano automaticamente i dazi antidumping e compensativi definitivi previsti dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e n. 1239/2013, con riscossione dei dazi dovuti all’atto dell’accettazione della dichiarazione doganale d’immissione in libera pratica. La riscossione avviene secondo le regole richiamate dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1238/2013 e dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1239/2013.

Verifiche doganali sul prezzo effettivamente pagato

Se le autorità doganali dispongono di elementi che indicano una discordanza tra il prezzo indicato nella fattura relativa all’impegno e il prezzo effettivamente pagato, possono chiedere alla Commissione copia dell’impegno e informazioni utili per verificare il PMI. Se il prezzo pagato è inferiore al PMI o se non sono stati inclusi sconti e sgravi nella fattura, i dazi sono riscossi di conseguenza, con uso limitato delle informazioni ai soli fini dei procedimenti nazionali e tutela dei diritti di difesa del debitore.

Motivi della revoca per BLD Solar

La Commissione constata crediti illimitati verso clienti, emissione di note di addebito non contabilizzate, un accordo di compensazione non comunicato, carenze nelle relazioni trimestrali e mancata consultazione della Commissione. Tali circostanze violano gli obblighi dell’impegno e compromettono il rapporto di fiducia.

Motivi della revoca per Topray Solar

Topray Solar ha venduto insieme prodotti oggetto dell’impegno e prodotti non oggetto dell’impegno, superando il limite di vendite parallele, ha emesso fatture dell’impegno per prodotti esclusi, non ha comunicato alcune operazioni e non ha informato la Commissione su acquisizioni di società collegate nell’Unione. La Commissione conclude che il controllo del rispetto dell’impegno è impraticabile.

Conferma che la revoca non investe tutti gli esportatori

La Commissione valuta l’impatto delle violazioni solo sui due produttori interessati e conclude che non vi sono elementi per revocare l’impegno nei confronti di tutti i produttori esportatori o della CCCME, poiché non risultano violazioni sistematiche da parte del gruppo nel suo complesso.

Come è indicizzato

Materieantidumpingantisovvenzionipolitica commercialeunione doganale

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