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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1961

Regolamento delegato (UE) 2017/1961 della Commissione, del 2 agosto 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda alcune pratiche enologiche

Normativa europea32017R1961

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna l'elenco delle pratiche enologiche autorizzate nell'Unione modificando il regolamento (CE) n. 606/2009. Introduce due nuove pratiche: l'uso di fogli filtranti contenenti zeolite Y-faujasite per ridurre gli aloanisoli e il trattamento con poliaspartato di potassio per la stabilizzazione tartarica dei vini. La modifica tiene conto del progresso tecnico, delle risoluzioni OIV e del quadro di sicurezza alimentare, inclusa l'autorizzazione del poliaspartato di potassio come additivo alimentare.

Modifica il regolamento (CE) n. 606/2009 autorizzando due nuove pratiche enologiche: l'uso di fogli filtranti con zeolite Y-faujasite e il trattamento del vino con poliaspartato di potassio.

Ambito di applicazione

Si applica alle pratiche enologiche nel settore vitivinicolo dell'Unione europea, in particolare alle modalità autorizzate per la filtrazione e il trattamento del vino previste dal regolamento (CE) n. 606/2009. Riguarda gli operatori che producono, trattano o commercializzano vini nell'UE, nel rispetto delle condizioni d'uso fissate nell'allegato I A e nelle nuove appendici 23 e 24. Non introduce esclusioni espresse, ma l'uso delle pratiche è subordinato al rispetto delle prescrizioni tecniche e, per il poliaspartato di potassio, alla conformità con la disciplina UE sugli additivi alimentari.

Modifica del regolamento (CE) n. 606/2009 per alcune pratiche enologiche

Il regolamento delegato (UE) 2017/1961 della Commissione aggiorna l'elenco delle pratiche enologiche autorizzate nel settore vitivinicolo dell'Unione. La modifica risponde al progresso tecnico e recepisce alcune risoluzioni dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), con l'obiettivo di mettere i produttori dell'Unione nelle stesse condizioni operative dei produttori di paesi terzi, nel rispetto della tutela della salute pubblica.

Contesto normativo

La base giuridica è il regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare l'articolo 75, paragrafi 2 e 3, lettera g), che disciplina l'organizzazione comune dei mercati agricoli. La Commissione ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 3, lettera b), del medesimo regolamento, nell'autorizzare le pratiche enologiche deve tenere conto della protezione della salute pubblica. Per il trattamento con poliaspartato di potassio, rileva anche la disciplina sugli additivi alimentari di cui al regolamento (CE) n. 1333/2008, aggiornato dal regolamento (UE) 2017/1399.

Nuove pratiche enologiche autorizzate

Il regolamento modifica l'allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009, inserendo due nuove pratiche nella tabella delle pratiche autorizzate:

  • uso di fogli filtranti contenenti zeolite Y-faujasite per l'assorbimento degli aloanisoli;
  • trattamento con poliaspartato di potassio nel vino.

Per entrambe le pratiche, le condizioni d'uso sono rinviate a nuove appendici dell'allegato.

Uso di fogli filtranti contenenti zeolite Y-faujasite

L'appendice 23 disciplina la pratica di filtrazione con fogli filtranti contenenti zeolite Y-faujasite. Lo scopo è ridurre il contenuto degli aloanisoli, responsabili dell'alterazione dell'odore del vino, fino a portarlo al di sotto della soglia di percezione sensoriale. Le condizioni previste sono:

  • il trattamento deve essere eseguito su vini chiarificati;
  • i fogli filtranti devono essere risciacquati e disinfettati prima della filtrazione;
  • la zeolite Y-faujasite utilizzata deve essere conforme alle prescrizioni del Codex enologico internazionale.

Trattamento con poliaspartato di potassio

L'appendice 24 disciplina il trattamento con poliaspartato di potassio. La finalità è contribuire alla stabilizzazione tartarica dei vini. La prescrizione centrale è il limite massimo di 10 g/hL, che costituisce la dose ottimale anche per vini con elevata instabilità tartarica; il testo precisa che dosi maggiori non migliorano la capacità stabilizzante e possono, in alcuni casi, aumentare la torbidità del vino. Sono inoltre previste ulteriori indicazioni tecniche:

  • per vini rossi con instabilità colloidale particolarmente elevata è consigliato un trattamento preliminare con bentonite;
  • il poliaspartato di potassio impiegato deve essere conforme alle prescrizioni del Codex enologico internazionale.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non richiede misure di recepimento.

Disposizioni principali

Modifica dell'elenco delle pratiche enologiche autorizzate

L'allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009 è modificato per includere due nuove pratiche enologiche nelle righe 57 e 58: uso di fogli filtranti contenenti zeolite Y-faujasite per l'assorbimento degli aloanisoli e trattamento con poliaspartato di potassio nel vino.

Uso di fogli filtranti con zeolite Y-faujasite

La nuova pratica è autorizzata alle condizioni dell'appendice 23. Il trattamento deve essere effettuato sui vini chiarificati; i fogli filtranti devono essere risciacquati e disinfettati prima della filtrazione; la zeolite Y-faujasite impiegata deve essere conforme alle prescrizioni del Codex enologico internazionale.

Trattamento con poliaspartato di potassio

La nuova pratica è autorizzata alle condizioni dell'appendice 24. Il trattamento mira alla stabilizzazione tartarica del vino; la dose ottimale non può superare 10 g/hL; per vini rossi con instabilità colloidale particolarmente elevata è consigliato un trattamento preliminare con bentonite; il poliaspartato di potassio deve essere conforme alle prescrizioni del Codex enologico internazionale.

Ragioni e coordinamento con la normativa sugli additivi alimentari

La Commissione richiama il progresso tecnico, l'esigenza di garantire ai produttori dell'Unione condizioni equivalenti a quelle dei paesi terzi e la tutela della salute pubblica. Il poliaspartato di potassio può essere autorizzato poiché è stato inserito nell'elenco UE degli additivi alimentari autorizzati dall'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, come modificato dal regolamento (UE) 2017/1399.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materievitivinicolopratiche enologicheadditivi alimentarisicurezza alimentareorganizzazione comune dei mercati agricoli

Testo integrale

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