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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1485

Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017, che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R1485

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce un quadro armonizzato e vincolante per la gestione sicura e coordinata del sistema elettrico europeo, dalla pianificazione operativa alla gestione in tempo reale. Disciplina obblighi informativi, modelli di rete, analisi di sicurezza, coordinamento regionale, coordinamento delle indisponibilità, adeguatezza del sistema, formazione del personale, nonché il controllo frequenza/potenza e il dimensionamento/scambio delle riserve. Prevede inoltre numerosi accordi operativi e metodologie da adottare dai TSO, con approvazione delle autorità di regolazione o dell’ACER nei casi previsti.

Orientamenti dettagliati per la gestione del sistema di trasmissione dell’energia elettrica, inclusi sicurezza operativa, scambio di dati, pianificazione operativa, adeguatezza, formazione, controllo frequenza/potenza e riserve.

Ambito di applicazione

Si applica ai TSO, ai DSO e ai relativi utenti rilevanti della rete (SGU), nonché ai coordinatori regionali della sicurezza, nell’insieme dei sistemi di trasmissione, distribuzione e interconnessioni dell’Unione. Copre in particolare gruppi di generazione di tipo B, C e D, impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, sistemi di distribuzione chiusi, soggetti che forniscono demand response direttamente al TSO, fornitori di ridispacciamento e riserve, e sistemi HVDC. Non si applica ai sistemi di trasmissione e distribuzione, o parti di essi, situati nelle isole di Stati membri non sincrone con le aree sincrone dell’Europa continentale, della Gran Bretagna, dell’Europa settentrionale, dell’Irlanda e Irlanda del Nord o del Baltico; per i TSO di Lituania, Lettonia ed Estonia sono previste inoltre esenzioni specifiche in allegato I. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri; gli articoli 41-53 si applicano 18 mesi dopo l’entrata in vigore.

Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione

Il regolamento istituisce un corpus tecnico molto articolato per la gestione del sistema elettrico europeo, con l’obiettivo di assicurare sicurezza operativa, qualità della frequenza, efficienza del mercato e integrazione transfrontaliera delle reti. Esso coordina in modo uniforme le attività dei TSO, dei DSO, degli SGU e degli organismi regionali, combinando obblighi regolatori, metodologie da approvare, accordi operativi e scambi informativi standardizzati.

Ambito soggettivo e territoriale

Le disposizioni si applicano ai TSO, ai DSO, ai coordinatori regionali della sicurezza e agli SGU rilevanti, cioè a una platea ampia di soggetti che comprende gruppi di generazione di tipo B, C e D, impianti di consumo connessi alla trasmissione, sistemi di distribuzione chiusi, fornitori di demand response, fornitori di ridispacciamento e gestori di sistemi HVDC. L’applicazione riguarda l’intero sistema di trasmissione e distribuzione dell’Unione e le interconnessioni, con alcune esclusioni territoriali e deroghe specifiche per talune isole e per i TSO baltici in determinate materie.

Principi generali e governance regolatoria

Il regolamento è costruito su un metodo di governance multilivello: i TSO elaborano proposte tecniche e metodologiche, le autorità di regolazione le approvano, mentre l’ACER interviene in caso di mancato accordo. Le proposte devono essere accompagnate da calendario attuativo e descrizione dell’impatto, e sono sottoposte a consultazione pubblica. Sono inoltre previste trasparenza, segreto professionale, recupero dei costi riconosciuti e pubblicazione online dei principali documenti e parametri.

Sicurezza operativa, stati del sistema e contromisure

La parte centrale del regolamento disciplina gli stati del sistema (normale, allerta, emergenza, blackout e ripristino), i limiti di sicurezza operativa, il monitoraggio in tempo reale e l’analisi delle contingenze. Il TSO deve predisporre e coordinare contromisure efficaci, economiche e tempestive, incluse variazioni di topologia, controllo tensione, ridispacciamento, controflussi, gestione HVDC, procedure di gestione della frequenza e, se necessario, distacco manuale del carico. Per le situazioni con impatti transfrontalieri, la cooperazione tra TSO e il supporto dei coordinatori regionali della sicurezza sono essenziali.

Scambio dati, modelli di rete e piattaforma ENTSO-E

Uno dei pilastri del regolamento è lo scambio di dati strutturali, di programmazione e in tempo reale tra TSO, DSO e SGU. La disciplina è molto dettagliata e copre topologie, parametri tecnici, previsioni, telemetrie, setpoint e dati per l’analisi della sicurezza operativa. Tutto converge verso una piattaforma dati di pianificazione operativa ENTSO-E, che deve consentire archiviazione, scambio e gestione uniforme delle informazioni per tutti gli orizzonti temporali.

Pianificazione operativa, adeguatezza e indisponibilità

Il regolamento organizza la pianificazione operativa su orizzonti annuale, settimanale, giornaliero e infragiornaliero mediante modelli individuali e comuni di rete, scenari standard, controlli di qualità e analisi coordinate della sicurezza. Parallelamente istituisce un sistema di coordinamento delle indisponibilità con liste di asset rilevanti, piani di disponibilità, procedure di convalida e aggiornamento e gestione delle indisponibilità forzate. Anche l’adeguatezza del sistema è disciplinata in modo analitico, con analisi stagionali, annuali e operative, obblighi di notifica e azioni di attenuazione in caso di carenze.

Controllo frequenza/potenza e riserve

La parte IV è dedicata al controllo frequenza/potenza e alle riserve FCR, FRR e RR. Il regolamento definisce parametri di qualità della frequenza, criteri di valutazione, responsabilità di monitoraggio, dimensionamento delle riserve, requisiti tecnici minimi, prequalificazione, modalità di erogazione e ricostituzione delle capacità. Sono inoltre regolati gli scambi e le condivisioni di riserve all’interno e fra aree sincrone, con limiti quantitativi e meccanismi di salvaguardia della sicurezza operativa e dell’equilibrio dei sistemi interessati.

Disposizioni finali

Il regolamento entra in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione e si applica direttamente in tutti gli Stati membri. Gli articoli sugli scambi di dati operativi si applicano dopo 18 mesi, con un regime transitorio basato sui dati equivalenti già disponibili. Infine, il regolamento impone l’adeguamento dei contratti e delle condizioni generali dei soggetti interessati per assicurarne la conformità ai nuovi requisiti europei.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 definisce l’oggetto del regolamento: requisiti e principi di sicurezza operativa, coordinamento e scambio dati tra TSO, DSO e SGU, formazione e certificazione del personale, coordinamento delle indisponibilità, programmazione tra aree di controllo e quadro UE per il controllo frequenza/potenza e le riserve. L’articolo 4 precisa gli obiettivi: sicurezza operativa, qualità della frequenza, efficienza del sistema, trasparenza e coordinamento della gestione.

Ambito di applicazione e esclusioni

L’articolo 2 estende le regole ai principali SGU e a tutti i sistemi di trasmissione, distribuzione e interconnessione dell’Unione, con alcune esclusioni territoriali. Sono previste deroghe per i TSO dei Paesi baltici rispetto ad alcune disposizioni dell’allegato I, oltre alla possibilità per gli Stati membri di attribuire a TSO specifici obblighi che, in presenza di più TSO, competerebbero ad altri operatori.

Definizioni tecniche armonizzate

L’articolo 3 rinvia a definizioni di altri atti UE e introduce numerose definizioni operative: stati del sistema, sicurezza operativa, contingenze, FCR/FRR/RR, aree LFC, blocchi LFC, responsabilità di monitoraggio, processi di ripristino e compensazione, scambio/condivisione di riserve, piani di sicurezza, indisponibilità rilevanti e tempi di riferimento per la pianificazione e la qualità della frequenza.

Adozione e approvazione di termini, condizioni e metodologie

Gli articoli 5-7 disciplinano la preparazione da parte dei TSO delle proposte di termini, condizioni e metodologie, i quorum decisionali e le maggioranze qualificate, le ipotesi di approvazione da parte di tutte le autorità di regolazione dell’Unione o della regione interessata e il ruolo residuale dell’ACER in caso di mancato accordo. È previsto anche un termine di 4 mesi per l’intervento della Commissione se i TSO non presentano la proposta nei termini, nonché un termine di 2 mesi per le modifiche richieste dalle autorità e di 6 mesi per la decisione dell’ACER nei casi previsti.

Pubblicazione, costi, consultazione e riservatezza

Gli articoli 8-12 impongono la pubblicazione online dei termini e delle metodologie approvati, il recupero dei costi riconosciuti come ragionevoli, efficienti e proporzionati tramite tariffe di rete o altri mezzi, la partecipazione delle parti interessate e consultazioni pubbliche di almeno un mese, nonché obblighi stringenti di segretezza professionale per le informazioni riservate.

Cooperazione con Paesi terzi e monitoraggio

L’articolo 13 richiede accordi tra TSO UE e TSO di Paesi terzi nelle aree sincrone miste entro 18 mesi dall’entrata in vigore. Gli articoli 14-17 attribuiscono a ENTSO-E il monitoraggio dell’attuazione, la redazione di relazioni annuali su indicatori di sicurezza operativa, controllo frequenza/potenza e coordinamento regionale, con scadenze fisse al 1° marzo e al 30 settembre.

Sicurezza operativa e stati del sistema

Gli articoli 18-26 definiscono gli stati del sistema (normale, allerta, emergenza, blackout, ripristino), i criteri di classificazione, il monitoraggio in tempo reale, l’analisi delle contingenze, l’uso e il coordinamento delle contromisure, la disponibilità dei mezzi del TSO, i limiti di sicurezza operativa e i piani di sicurezza per la protezione delle infrastrutture critiche. Il TSO deve disporre di un piano di continuità operativa entro 18 mesi dall’entrata in vigore e riesaminarlo almeno annualmente.

Controllo della tensione e della potenza reattiva

Gli articoli 27-29 fissano gli intervalli di tensione per le diverse aree sincrone, gli obblighi di SGU e TSO, la necessità di coordinamento con DSO e titolari di impianti, nonché la facoltà del TSO di utilizzare tutta la capacità di potenza reattiva disponibile per mantenere la tensione entro i limiti dell’allegato II.

Corrente di corto circuito, flussi di potenza e contingenze

Gli articoli 30-35 disciplinano il calcolo dei limiti di corrente di corto circuito, il monitoraggio dei flussi di potenza, la lista delle contingenze, l’analisi delle contingenze e la gestione del criterio N-1, con eccezioni per sequenze di manovra, tempi di preparazione delle contromisure e conseguenze locali non rilevanti per la sicurezza complessiva.

Protezione e stabilità dinamica

Gli articoli 36-39 prevedono sistemi di protezione principale e di riserva, setpoint coordinati con i TSO limitrofi, l’eventuale uso di schemi di protezione speciali e il monitoraggio/valutazione della stabilità dinamica. Per l’inerzia minima, entro 2 anni dall’entrata in vigore i TSO di ciascuna area sincrona devono condurre uno studio comune e, se necessario, elaborare una metodologia entro 6 mesi dal completamento dello studio.

Scambio dati, modelli di rete e piattaforma ENTSO-E

Gli articoli 40-53 disciplinano in dettaglio lo scambio di dati strutturali, di programmazione e in tempo reale tra TSO, DSO e SGU, inclusi modelli di rete, topologie, previsioni, telemetrie e dati HVDC/interconnettori. L’articolo 114 prevede una piattaforma dati di pianificazione operativa ENTSO-E da attuare entro 24 mesi, con formato armonizzato dei dati entro 6 mesi; gli articoli 115-117 individuano i contenuti minimi dei moduli relativi a modelli di rete, indisponibilità e adeguatezza.

Conformità, prove funzionali e formazione

Gli articoli 54-63 disciplinano gli obblighi degli SGU in caso di modifiche e disturbi, i poteri del TSO in materia di prove e controllo della conformità, i programmi di formazione iniziale e continua, la certificazione del personale di gestione in tempo reale, la lingua comune di comunicazione (inglese salvo diverso accordo) e la cooperazione formativa tra TSO e con DSO/SGU.

Pianificazione operativa e modelli di rete

Gli articoli 64-81 regolano i modelli individuali e comuni di rete per gli orizzonti annuale, settimanale, giornaliero e infragiornaliero, gli scenari annuali, la qualità dei modelli, le analisi coordinate di sicurezza operativa, il coordinamento regionale tramite RSC e le relative funzioni (sicurezza operativa, modelli comuni, indisponibilità, adeguatezza regionale).

Coordinamento delle indisponibilità

Gli articoli 82-103 disciplinano le regioni di coordinamento delle indisponibilità, la definizione degli asset rilevanti, la nomina dei pianificatori delle indisponibilità, la presentazione, convalida e aggiornamento dei piani di disponibilità annuali, il trattamento dello stato "in prova" e delle indisponibilità forzate, nonché l’esecuzione in tempo reale dei piani. Sono fissate diverse scadenze annuali: 1° luglio per la rivalutazione, 1° agosto per l’eventuale aggiornamento, 1° novembre per i piani preliminari e 1° dicembre per i piani definitivi.

Adeguatezza del sistema

Gli articoli 104-107 impongono analisi dell’adeguatezza dell’area di controllo su orizzonti stagionale, annuale, settimanale, giornaliero e infragiornaliero, con uso di dati su generazione, importazioni, domanda e riserve. In caso di carenza, il TSO deve informare l’autorità di regolazione e gli altri TSO e proporre azioni di attenuazione.

Servizi accessori e programmazione

Gli articoli 108-113 disciplinano il monitoraggio dei servizi accessori, in particolare quelli di potenza attiva e reattiva, la pubblicazione dei livelli di capacità di riserva necessari, i processi di programmazione, la notifica dei programmi e la loro coerenza, inclusa la regola del valore più basso in caso di mancato accordo tra TSO.

Accordi operativi e controllo frequenza/potenza

Gli articoli 118-126 impongono, entro 12 mesi, accordi operativi di area sincrona, blocco LFC, area LFC e area di monitoraggio, nonché accordi specifici su compensazione dello sbilanciamento, attivazione transfrontaliera delle FRR/RR, condivisione e scambio delle riserve. Gli accordi devono definire ruoli, responsabilità, metodologie, limiti, procedure di emergenza e condizioni operative.

Qualità della frequenza e parametri obiettivo

Gli articoli 127-138 stabiliscono i parametri qualitativi della frequenza, i relativi valori standard per le diverse aree sincrone, i parametri-obiettivo dell’FRCE, il processo di raccolta e applicazione dei criteri, le soglie e le valutazioni annuali, nonché le misure di attenuazione se gli obiettivi non sono rispettati.

Struttura del controllo frequenza/potenza

Gli articoli 139-151 definiscono la struttura di attivazione dei processi (FCP, FRP, RRP, compensazione dello sbilanciamento, attivazioni transfrontaliere), la struttura delle responsabilità tra TSO, i processi automatici e manuali di ripristino della frequenza, i meccanismi di compensazione e i requisiti infrastrutturali e di comunicazione. Sono previste regole specifiche per interconnessioni HVDC e per l’allocazione delle responsabilità a livello di area di monitoraggio, area LFC e blocco LFC.

Riserve per il contenimento della frequenza (FCR)

Gli articoli 153-156 disciplinano il dimensionamento, i requisiti tecnici minimi, la prequalificazione e l’erogazione delle FCR. Il dimensionamento copre l’incidente di riferimento; per CE e Europa settentrionale è possibile un metodo probabilistico volto a ridurre la probabilità di insufficienza a una volta ogni 20 anni. I TSO devono inoltre applicare requisiti sulle prestazioni, sulle misurazioni, sulla durata di attivazione e sulla ricostituzione dei serbatoi di energia nei casi in cui la capacità sia limitata.

Riserve per il ripristino della frequenza (FRR)

Gli articoli 157-159 fissano il dimensionamento delle FRR, i requisiti tecnici minimi e la prequalificazione. Il dimensionamento si basa, per CE e Europa settentrionale, su dati storici rappresentativi di almeno un anno concluso da non più di 6 mesi e su una metodologia probabilistica; prevede la capacità necessaria a coprire almeno il 99 % degli sbilanciamenti positivi e negativi, con eventuali limiti geografici e riduzioni solo entro soglie fissate.

Riserve di sostituzione (RR)

Gli articoli 160-162 disciplinano la facoltà di attuare il RRP, il dimensionamento delle RR e i requisiti tecnici minimi, nonché la prequalificazione. Le RR devono garantire il ripristino delle FRR e, per GB e IE/NI, anche delle FCR; sono previste procedure di adeguamento in caso di grave rischio di insufficienza.

Scambio e condivisione di riserve

Gli articoli 163-179 regolano lo scambio e la condivisione di FCR, FRR e RR all’interno delle aree sincrone e fra aree sincrone. Sono previste soglie e limiti percentuali, obblighi di mantenere una quota minima di capacità all’interno del blocco LFC o dell’area sincrona, specifiche metodologie negli accordi operativi, e la necessità di accordi di scambio o condivisione con regole su ruoli, responsabilità, attivazione transfrontaliera, monitoraggio e gestione delle emergenze.

Processo di controllo del tempo elettrico

L’articolo 181 disciplina il controllo dello scarto del tempo elettrico rispetto alla frequenza nominale, consentendo agli accordi operativi di prevedere metodologie di correzione, regolazioni dei setpoint e azioni per aumentare o diminuire la frequenza media tramite le riserve di potenza attiva.

Cooperazione con i DSO

L’articolo 182 impone la cooperazione tra TSO e DSO per facilitare l’erogazione di riserve da parte di impianti connessi alle reti di distribuzione, anche tramite accordi sullo scambio di informazioni e sulle prequalificazioni FCR/FRR/RR. I DSO possono limitare o escludere la partecipazione di asset distribuiti per ragioni tecniche e stabilire limiti temporanei prima dell’attivazione.

Trasparenza e pubblicazione delle informazioni

Gli articoli 183-190 impongono obblighi di pubblicazione tempestiva e in formato non discriminatorio delle informazioni su accordi operativi, qualità della frequenza, struttura del controllo frequenza/potenza, FCR, FRR, RR, condivisione e scambio delle riserve. Le informazioni devono essere trasmesse a ENTSO-E almeno in inglese e pubblicate sulla piattaforma di trasparenza.

Entrata in vigore, applicazione e adattamento contrattuale

L’articolo 192 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE. Gli articoli 41-53 si applicano dopo 18 mesi; fino ad allora si usano gli ultimi dati equivalenti disponibili. L’articolo 191 impone l’adeguamento dei contratti e delle condizioni generali dei TSO, DSO e SGU ai requisiti del regolamento.

Come è indicizzato

Materieenergia elettricamercato interno dell'energiasicurezza dell'approvvigionamentotrasmissione e distribuzione dell'energiatrasparenza e scambio di dati

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