Regolamento (UE) 2017/1410
Regolamento (UE) 2017/1410 della Commissione, del 2 agosto 2017, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la disciplina europea dei cosmetici vietando tre sostanze fragranti allergizzanti considerate a rischio per la salute umana. Introduce tali sostanze nell’allegato II del regolamento cosmetici e sopprime la precedente voce restrittiva relativa alla HICC nell’allegato III. Prevede inoltre un periodo transitorio con due scadenze: divieto di immissione sul mercato dal 23 agosto 2019 e divieto di messa a disposizione sul mercato dal 23 agosto 2021.
Modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1223/2009 per vietare in cosmetici HICC, atranolo e cloratranolo e fissare termini di eliminazione dal mercato.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti cosmetici disciplinati dal regolamento (CE) n. 1223/2009 e agli operatori della filiera cosmetica che immettono sul mercato o mettono a disposizione sul mercato dell’Unione prodotti contenenti una o più delle sostanze vietate. L’ambito territoriale è l’intera Unione europea, con applicazione diretta negli Stati membri; il regolamento è rilevante ai fini del SEE. Restano centrali i prodotti cosmetici contenenti 3 e 4-(4-idrossi-4-metilpentil)cicloes-3-ene-1-carbaldeide (HICC), 2,6-diidrossi-4-metil-benzaldeide (atranolo) e 3-cloro-2,6-diidrossi-4-metil-benzaldeide (cloratranolo).
Modifica degli allegati II e III del regolamento cosmetici per il divieto di HICC, atranolo e cloratranolo
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 1223/2009 in materia di prodotti cosmetici, sulla base del parere del Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori del 26 e 27 giugno 2012. La Commissione ritiene che tre fragranze allergizzanti — HICC, atranolo e cloratranolo — presentino un rischio potenziale per la salute umana, in particolare per le allergie da contatto, e ne dispone quindi il divieto nell’Unione.
Motivazione scientifica e contesto regolatorio
Il considerando principale richiama il fatto che tali sostanze sono tra le fragranze allergizzanti che hanno causato il maggior numero di casi di allergia da contatto negli anni precedenti. Per la HICC, il regolamento evidenzia che era già oggetto della voce 79 dell’allegato III, che imponeva un obbligo di indicazione in etichetta oltre specifiche soglie di concentrazione nei prodotti da non sciacquare e da sciacquare; il nuovo intervento rende però necessario il suo passaggio al regime di divieto.
Modifiche agli allegati II e III
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1223/2009 secondo quanto specificato nell’allegato del regolamento stesso. In concreto:
- nell’allegato II sono inserite tre nuove voci di sostanze vietate: n. 1380 per HICC, n. 1381 per atranolo e n. 1382 per cloratranolo;
- nell’allegato III è soppressa la voce 79 relativa alla HICC.
Il testo precisa anche i riferimenti identificativi delle sostanze, inclusi i numeri CAS e CE ove disponibili. Per l’HICC sono indicati più numeri CAS e più numeri CE, mentre per atranolo e cloratranolo è riportato il solo numero CAS.
Collegamento con gli estratti di Evernia
Il regolamento richiama il fatto che atranolo e cloratranolo sono componenti naturali dell’estratto di Evernia prunastri e dell’estratto di Evernia furfuracea, già disciplinati alle voci 91 e 92 dell’allegato III del regolamento cosmetici. L’intervento normativo mira dunque a chiudere il regime di utilizzo di tali componenti anche quando presenti come costituenti naturali di ingredienti profumanti.
Regime transitorio: immissione sul mercato e messa a disposizione
L’articolo 2 introduce un periodo transitorio articolato in due scadenze:
- dal 23 agosto 2019 è vietata l’immissione sul mercato dell’Unione di prodotti cosmetici contenenti una o più delle sostanze vietate;
- dal 23 agosto 2021 è vietata la messa a disposizione sul mercato dell’Unione di tali prodotti.
Il considerando 5 giustifica il differimento con l’esigenza di concedere al settore un tempo ragionevole per adeguarsi ai nuovi divieti e per esaurire gradualmente i prodotti già presenti nel circuito commerciale. Per la HICC, la restrizione precedente continua ad applicarsi fino alla data in cui la messa a disposizione dei prodotti contenenti tale sostanza non sarà più consentita; la soppressione della voce 79 dell’allegato III è pertanto differita al 23 agosto 2021, come precisato nel punto 2 dell’allegato.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi. Il testo è inoltre qualificato come rilevante ai fini del SEE.
Disposizioni principali
Base scientifica e ragioni del divieto
La Commissione si fonda sul parere del CSSC del 26 e 27 giugno 2012, secondo cui HICC, atranolo e cloratranolo non dovrebbero essere utilizzati nei prodotti cosmetici perché risultano tra le fragranze allergizzanti che hanno causato il maggior numero di allergie da contatto negli ultimi anni. Ne deriva un rischio potenziale per la salute umana che giustifica il divieto.
Modifica dell’allegato II: inserimento delle sostanze vietate
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 sono aggiunte tre nuove voci: n. 1380 per HICC, n. 1381 per atranolo e n. 1382 per cloratranolo. L’effetto è l’inclusione delle sostanze tra quelle vietate nei prodotti cosmetici.
Modifica dell’allegato III: soppressione della voce 79
La voce 79 dell’allegato III, che disciplinava la HICC prevedendo l’obbligo di indicazione in etichetta oltre determinate soglie di concentrazione, è soppressa. La soppressione è differita, in quanto la restrizione continua ad applicarsi fino al momento in cui non sia più consentita la messa a disposizione dei prodotti contenenti tale sostanza.
Collegamento con gli estratti di lichene e divieto di fatto di atranolo e cloratranolo
Il CSSC ha indicato che atranolo e cloratranolo sono componenti naturali degli estratti di Evernia prunastri ed Evernia furfuracea, già disciplinati alle voci 91 e 92 dell’allegato III. Il regolamento ne determina il divieto inserendoli nell’allegato II.
Regime transitorio e date di applicazione
Dal 23 agosto 2019 non possono essere immessi sul mercato dell’Unione i prodotti cosmetici contenenti una o più delle sostanze vietate. Dal 23 agosto 2021 non possono essere messi a disposizione sul mercato dell’Unione i prodotti cosmetici contenenti una o più delle sostanze vietate. Il punto 2 dell’allegato si applica dal 23 agosto 2021.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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