Regolamento (UE) 2017/1411
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1411 della Commissione, del 2 agosto 2017, recante duecentosettantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna il regime sanzionatorio UE applicabile a persone ed entità associate all’ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda. In particolare, recepisce la decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU del 28 luglio 2017 e depenna una persona fisica dall’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica dell'elenco dei soggetti sottoposti a congelamento fondi nel regolamento (CE) n. 881/2002, con soppressione di una persona fisica dall'allegato I.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone, ai gruppi e alle entità elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, relativo a misure restrittive nei confronti di soggetti associati all'ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda. L'intervento del regolamento di esecuzione riguarda esclusivamente l'aggiornamento dell'elenco sanzionatorio, mediante la cancellazione di una specifica persona fisica; produce effetti in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modifica dell’elenco sanzionatorio ISIL (Da'esh)/Al-Qaeda
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1411 della Commissione costituisce una modifica puntuale del regolamento (CE) n. 881/2002, che istituisce misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate all’ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda. L’atto interviene sulla base del potere conferito alla Commissione dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dall’articolo 7 bis, paragrafo 5, per aggiornare l’elenco contenuto nell’allegato I.
Contesto e finalità
Il considerando rilevante precisa che l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 contiene l’elenco dei soggetti a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Poiché il 28 luglio 2017 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare una persona fisica dall’elenco corrispondente, la Commissione adegua di conseguenza il diritto dell’Unione.
Contenuto della modifica
L’articolo 1 prevede la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, nella sezione "Persone fisiche" viene soppressa la voce relativa ad Adil Muhammad Mahmud Abd Al-Khaliq, identificato anche tramite gli alias riportati nel testo, con indicazione di data e luogo di nascita, nazionalità, numero di passaporto e ulteriori informazioni descrittive sulla precedente attività di supporto ad Al-Qaeda, al LIFG e ai Talibani.
Effetti giuridici
La soppressione dall’elenco comporta la rimozione della persona interessata dal perimetro applicativo del congelamento di fondi e risorse economiche previsto dal regolamento n. 881/2002. Il regolamento di esecuzione si limita quindi a un aggiornamento dell’elenco sanzionatorio, senza introdurre nuove categorie di soggetti o nuove misure materiali.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella soppressione di una voce dall’elenco delle persone fisiche soggette a congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
Soppressione di una persona fisica dall’elenco sanzionatorio
Nell’allegato I, sezione "Persone fisiche", è soppressa la voce relativa ad Adil Muhammad Mahmud Abd Al-Khaliq, con i relativi alias, dati identificativi e informazioni descrittive. La persona era stata designata ai sensi dell’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b), con data di designazione 10.10.2008.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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