Cassazione Penale, Sentenza n. 37860/2024 del 15/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per il reato di reingresso dopo espulsione (art. 13, comma 13-bis, D.Lgs. 286/1998) sostenendo che, al momento del reato (18/08/2023), era divenuto cittadino rumeno e dunque non poteva essere qualificato come "straniero" ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 286/1998. La difesa deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, invocando anche l'applicazione, in via analogica, dell'art. 388 cod. pen. per sostenere che la fattispecie non fosse più propria dello "straniero".
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha motivato che la limitazione del campo di applicazione dell'art. 1 del D.Lgs. 286/1998 (che definisce il perimetro soggettivo delle norme come riferito agli "stranieri") riguarda in via prevalente le norme amministrative; invece, le fattispecie penali previste nel testo unico hanno profili distinti. In particolare, la norma penale di cui all'art. 13, comma 13-bis, è una fattispecie speciale che sanziona la "trasgressione" di un provvedimento di espulsione emesso dal giudice e si riferisce al "trasgressore" del divieto di reingresso senza che il permanere dello status di "straniero" al momento del nuovo ingresso sia rilevante ai fini della punibilità. La Suprema Corte ha richiamato giurisprudenza precedente che conferma che il reingresso non autorizzato resta punibile anche se lo status personale del destinatario è successivamente mutato (es. acquisizione di cittadinanza o matrimonio con cittadino UE), salvo ottenimento preventivo dell'autorizzazione. Perciò la condanna è stata confermata e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione)
Definisce il campo soggettivo come riferito agli "stranieri" (cittadini di altri stati, inclusi stati membri dell'UE, o apolidi). La Corte ha osservato che tale limitazione rileva principalmente per le norme amministrative e non esclude automaticamente l'applicazione delle norme penali del testo unico quando il fatto-reato riguarda trasgressioni di provvedimenti giudiziari.
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Esempio di reato "proprio" collegato al respingimento alla frontiera che richiede la qualità di "straniero"; usato dalla Corte per distinguere tra reati propri amministrativi e le diverse tipologie di reato previste dal testo unico.
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Prevedono fattispecie di natura comune (utilizzano formule come "chiunque...") che possono essere commesse anche da cittadini; la distinzione è rilevante per interpretare le diverse fattispecie penali del testo unico.
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286
art. 13, comma 13 e comma 13-bis
Il comma 13 è un reato proprio che punisce lo "straniero" che trasgredisce un provvedimento amministrativo di espulsione; il comma 13-bis, norma speciale rispetto al comma 13, punisce la trasgressione di una espulsione disposta dal giudice e si riferisce al "trasgressore" del divieto di reingresso, indipendentemente dalla perdita successiva dello status di "straniero".
Codice Penale
Richiamato dalla difesa per sostenere che la violazione commessa sarebbe "equiparabile" a quella di un cittadino; la Corte tuttavia non ha ritenuto applicabile tale argomento per escludere la rilevanza penale della condotta di reingresso dopo espulsione giudiziale.
Massime di principio
- L'acquisizione successiva della cittadinanza di uno Stato membro dell'UE non esclude automaticamente la punibilità per reingresso non autorizzato se l'espulsione era stata disposta in precedenza (in particolare se disposta dal giudice).
- La dicitura "straniero" nell'art. 1 del D.Lgs. 286/1998 delimita l'ambito delle norme amministrative; per le fattispecie penali va verificata la specifica formulazione della norma incriminatrice (reato proprio vs reato comune), e non è sufficiente la sola perdita dello status per ritenere la condotta non punibile.
- Il reato di cui all'art. 13, comma 13-bis, è diretto a sanzionare la "trasgressione" di un provvedimento giudiziale di espulsione e si applica al "trasgressore" indipendentemente dal mutamento successivo della cittadinanza.
- In presenza di un precedente provvedimento di espulsione, il soggetto che intende rientrare in Italia deve ottenere l'autorizzazione preventiva dalle autorità competenti; la richiesta o ottenimento successivo della cittadinanza o altri eventi personali non sostituiscono tale autorizzazione.
- Quando si valuta la rilevanza penale di comportamenti connessi all'immigrazione è necessario distinguere attentamente tra norme amministrative e penali del D.Lgs. 286/1998 e interpretare la fattispecie concreta alla luce della formulazione normativa e della giurisprudenza consolidata.
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