Cassazione Penale, Sentenza n. 25937/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'assoluzione da parte del Tribunale di Savona per i delitti contestati agli artt. 81 e 348 c.p.: si contestava che Pierfederici, in qualità di Sindaco e componente della Giunta comunale del Comune di Varazze (dal 2021 al 17/04/2023), avesse omesso di astenersi dall'esercitare l'attività professionale di ingegnere (coordinatore alla sicurezza, progettista e direttore dei lavori e delle opere strutturali) nel territorio comunale, svolgendo così "abusivamente" l'attività professionale in violazione dell'art. 78, comma 3, TUEL e dell'art. 348 c.p.
La decisione
Il ricorso del Procuratore è stato rigettato e l'assoluzione confermata. La Corte ha ritenuto che l'art. 348 c.p. sia una "norma penale in bianco" che punisce l'esercizio della professione in assenza dell'abilitazione statale o quando il titolo professionale sia invalido, sospeso o revocato. L'obbligo di astensione imposto dall'art. 78, comma 3, TUEL ha natura amministrativa/deontologica finalizzata a tutela dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione e non incide sulla validità dell'abilitazione professionale: pertanto la mera violazione di tale obbligo non integra il reato di esercizio abusivo della professione ex art. 348 c.p. La Corte ha distinto la fattispecie in esame dalle pronunce in cui il rapporto di lavoro pubblico o una norma primaria impedivano in radice l'esercizio della professione, evidenziando che limitazioni territoriali o temporanee dell'esercizio non equivalgono a una sospensione o invalidità del titolo abilitante.
Norme richiamate
art. 348 cod. pen. (esercizio abusivo della professione)
La norma è interpretata come norma penale in bianco: sanziona l'esercizio della professione senza l'abilitazione dello Stato o in presenza di una invalidità/sospensione/decadenza del titolo. Non punisce le modalità di esercizio di una professione da parte di chi è regolarmente abilitato.
art. 78, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 (TUEL)
«i componenti della giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica sul territorio da essi amministrato»
Norma amministrativa/deontologica che impone il dovere di astensione per tutelare imparzialità e buon andamento. Essa limita le modalità di esercizio professionale sul piano amministrativo ma non determina, di per sé, la perdita o la sospensione del titolo abilitante ai fini dell'art. 348 c.p.
art. 81 cod. pen. (concorso di reati)
Riferimento formale alla pluralità di fattispecie contestate; la decisione di merito sull'art. 348 incide sull'applicabilità complessiva delle imputazioni concorrenti.
Sez. U, n. 2 del 26/04/1990 (Soricelli)
Decisione di legittimità che chiarisce che l'art. 348 c.p. sanziona l'accesso alla professione senza abilitazione statale e non le successive modalità di esercizio da parte di chi è abilitato; pertanto rilevano solo le norme che incidono sulla validità del titolo.
Giurisprudenza antecedente citata (es. Sez. 6, n. 10541/1986 Rossi; Sez. 6, n. 1435/1989 De Paola; Sez. 6, n. 21424/2003 Gizzi)
Decisioni che hanno ritenuto integrabile il reato di abusivo esercizio quando lo status di pubblico dipendente o una norma primaria impedivano radicalmente l'esercizio privato della professione. La Corte qui le distingue: quei casi riguardavano interdizioni reali e assolute del rapporto professionale, non il dovere di astensione ex art. 78 TUEL.
Massime di principio
- L'art. 348 c.p. si applica quando manca l'abilitazione statale o quando il titolo professionale è invalido, sospeso o revocato; non si estende automaticamente a violazioni di obblighi amministrativi o di astensione imposti dall'ordinamento locale.
- L'obbligo di astensione previsto dall'art. 78, comma 3, TUEL ha natura amministrativa/deontologica finalizzata a prevenire conflitti di interesse e preservare l'imparzialità dell'azione pubblica; la sua violazione può comportare responsabilità amministrative o disciplinari ma non configura di per sé l'esercizio abusivo della professione salvo che vi sia anche un effetto sulla validità del titolo professionale.
- Nei casi simili occorre verificare puntualmente: a) la validità formale ed effettiva dell'iscrizione all'albo e dell'abilitazione; b) l'esistenza di provvedimenti di sospensione, decadenza o interdizione che incidano sulla capacità di esercitare la professione; c) la portata territoriale e temporale della limitazione (una limitazione locale/temporanea non equivale a sospensione del titolo).
- Se la condotta del pubblico amministratore integra conflitto di interesse o abuso d'ufficio o altra fattispecie penale autonoma, ciò va valutato separatamente: la sussistenza di un illecito amministrativo non implica automaticamente il reato di cui all'art. 348 c.p.
- Per tutela preventiva, chi assume cariche pubbliche che prevedono obblighi di astensione dovrebbe interrompere o trasferire incarichi professionali nell'ambito territoriale interessato, documentare tempi e modalità e verificare eventuali incompatibilità e provvedimenti che incidano sulla capacità professionale.
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