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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3333/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare generica e ha rigettato l'affidamento in prova al servizio sociale, accogliendo invece l'istanza di semilibertà. Il ricorso articolava due motivi: (1) presunta violazione dell'art. 47 Ord. pen. e manifesta illogicità della motivazione nella parte relativa al diniego dell'affidamento in prova, per eccessiva valutazione negativa della carenza di revisione critica della ricorrente; (2) censura della declaratoria di inammissibilità della detenzione domiciliare per non aver valorizzato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47-ter Ord. pen. dopo la riforma d.lgs. n.150/2022, che aveva introdotto la detenzione domiciliare sostitutiva con limite fino a quattro anni, contestando la presunta irragionevolezza del limite biennale per la detenzione domiciliare esecutiva.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione del Tribunale di sorveglianza: la ricorrente ha commesso un reato mortale sotto l'effetto di alcol e cannabis; risultava un precedente specifico analogo del 2002 e la ricorrente è apparsa reticente e non aver avviato un serio processo di revisione critica, elementi che hanno reso inidoneo e premiale l'affidamento in prova. Quanto alla censura costituzionale relativa al limite biennale per la detenzione domiciliare esecutiva, la Corte ha escluso l'illegittimità: ha ribadito la distinzione tra istituti collocati nelle fasi processuali diverse (fase cognitiva delle pene sostitutive e fase esecutiva delle misure alternative), per cui la differente parametrizzazione dei limiti è espressione di discrezionalità legislativa compatibile e non manifesta irragionevolezza. In conseguenza il provvedimento impugnato è stato confermato e la semilibertà rimane la misura concessa.

Norme richiamate

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

    art. 47 e art. 47-ter (comma 1-bis, comma 1, comma 5)

    Art. 47 regola le misure alternative (es. affidamento in prova) e le prescrizioni; il giudice esecutivo valuta la personalità e il percorso di revisione critica del condannato. Art. 47-ter, comma 1-bis fissa il limite massimo di due anni per l'ammissione alla detenzione domiciliare esecutiva; tale disciplina è distinta dalla disciplina delle pene sostitutive in fase cognitiva.

  • D.lgs. n. 150 del 2022 (recte 149/150 nel testo)

    riforma delle pene sostitutive (introduzione di detenzione domiciliare sostitutiva fino a 4 anni)

    Ha introdotto nel sistema delle pene sostitutive la detenzione domiciliare sostitutiva e altre misure con limiti diversi (es. fino a 4 anni), rimodulando la disciplina delle pene sostitutive in sede di cognizione; non ha automaticamente modificato i limiti previsti per la detenzione domiciliare esecutiva nell'ordinamento penitenziario.

  • Codice penale

    Norma della fase cognitiva che disciplina la possibilità, in sentenza, di sostituire la pena detentiva con la detenzione domiciliare fino a quattro anni (pena sostitutiva), organica al nuovo sistema delle pene sostitutive.

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689

    Rientra nel sistema delle pene sostitutive applicabili in sede di cognizione; viene richiamata per il regime delle pene sostitutive introdotte dalla riforma, con limiti diversi rispetto alla disciplina esecutiva.

  • D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

    Norma regolamentare sull'ordinamento penitenziario cui si fa riferimento per l'attuazione, nel limite di compatibilità, della detenzione domiciliare sostitutiva; disciplina le modalità esecutive applicabili per l'attuazione della misura.

  • Art. 80 Ord. pen.

    relazione dell'esperto (psicologa/psichiatra) ex art. 80

    Consente l'acquisizione di valutazioni tecniche sulla personalità e sulla rielaborazione critica del condannato; tali relazioni sono utili ma non vincolanti per il giudice che decide sulle misure alternative.

  • Codice penale

    Richiamato quale parametro generale per la commisurazione della pena nel contesto in cui il giudice della cognizione articola la scelta e la misura delle pene sostitutive; sottolinea la discrezionalità di politica criminale del legislatore e del giudice della cognizione.

  • Codice di procedura penale

    Riferimento alla procedura nel giudizio di cognizione che consente al giudice, in sentenza, di applicare pene sostitutive nell'ambito del nuovo sistema di sentencing.

Massime di principio

  • Il tribunale di sorveglianza valuta non solo la gravità del reato e i precedenti, ma soprattutto se il condannato ha effettivamente avviato un processo di revisione critica; la mera esistenza di relazioni favorevoli (es. UEPE) non vincola il giudice.
  • La negazione o la reticenza nella presa di responsabilità per reati analoghi pregressi può pesare fortemente contro l'ammissione a misure alternative più favorevoli come l'affidamento in prova al servizio sociale.
  • In caso di incertezza sulla efficacia rieducativa della misura più ampia, il giudice esecutivo può concedere misure intermedie o meno premiali (es. semilibertà) per bilanciare esigenza di risocializzazione e prevenzione del rischio di recidiva.
  • La distinzione tra detenzione domiciliare esecutiva (ordinamento penitenziario, art. 47-ter, limite biennale) e detenzione domiciliare sostitutiva (pena sostitutiva decisa in fase di cognizione, art. 20-bis, limite quadriennale) è rilevante: i limiti diversi sono giustificati dalla diversa collocazione procedurale e dalle scelte legislative discrezionali.
  • La comparazione tra istituti collocati in fasi diverse (cognitiva vs esecutiva) non basta a dimostrare un vulnus costituzionale: eventuali censure di incostituzionalità vanno bene motivate e preferibilmente prospettate già in primo grado.
  • Il difensore che mira a ottenere misure alternative deve documentare in modo concreto l'avvio del percorso rieducativo (terapie, lavoro stabile, relazioni, consapevolezza del fatto) e affrontare tempestivamente questioni di diritto costituzionale in sede necessaria.
  • Il sindacato del giudice di legittimità è limitato: la Corte verifica la logicità e la congruità della motivazione del giudice del merito e non sostituisce la propria valutazione quando il provvedimento è supportato da un tessuto argomentativo coerente.

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