Cassazione Penale, Sentenza n. 3333/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare generica e ha rigettato l'affidamento in prova al servizio sociale, accogliendo invece l'istanza di semilibertà. Il ricorso articolava due motivi: (1) presunta violazione dell'art. 47 Ord. pen. e manifesta illogicità della motivazione nella parte relativa al diniego dell'affidamento in prova, per eccessiva valutazione negativa della carenza di revisione critica della ricorrente; (2) censura della declaratoria di inammissibilità della detenzione domiciliare per non aver valorizzato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47-ter Ord. pen. dopo la riforma d.lgs. n.150/2022, che aveva introdotto la detenzione domiciliare sostitutiva con limite fino a quattro anni, contestando la presunta irragionevolezza del limite biennale per la detenzione domiciliare esecutiva.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione del Tribunale di sorveglianza: la ricorrente ha commesso un reato mortale sotto l'effetto di alcol e cannabis; risultava un precedente specifico analogo del 2002 e la ricorrente è apparsa reticente e non aver avviato un serio processo di revisione critica, elementi che hanno reso inidoneo e premiale l'affidamento in prova. Quanto alla censura costituzionale relativa al limite biennale per la detenzione domiciliare esecutiva, la Corte ha escluso l'illegittimità: ha ribadito la distinzione tra istituti collocati nelle fasi processuali diverse (fase cognitiva delle pene sostitutive e fase esecutiva delle misure alternative), per cui la differente parametrizzazione dei limiti è espressione di discrezionalità legislativa compatibile e non manifesta irragionevolezza. In conseguenza il provvedimento impugnato è stato confermato e la semilibertà rimane la misura concessa.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
art. 47 e art. 47-ter (comma 1-bis, comma 1, comma 5)
Art. 47 regola le misure alternative (es. affidamento in prova) e le prescrizioni; il giudice esecutivo valuta la personalità e il percorso di revisione critica del condannato. Art. 47-ter, comma 1-bis fissa il limite massimo di due anni per l'ammissione alla detenzione domiciliare esecutiva; tale disciplina è distinta dalla disciplina delle pene sostitutive in fase cognitiva.
D.lgs. n. 150 del 2022 (recte 149/150 nel testo)
riforma delle pene sostitutive (introduzione di detenzione domiciliare sostitutiva fino a 4 anni)
Ha introdotto nel sistema delle pene sostitutive la detenzione domiciliare sostitutiva e altre misure con limiti diversi (es. fino a 4 anni), rimodulando la disciplina delle pene sostitutive in sede di cognizione; non ha automaticamente modificato i limiti previsti per la detenzione domiciliare esecutiva nell'ordinamento penitenziario.
Codice penale
Norma della fase cognitiva che disciplina la possibilità, in sentenza, di sostituire la pena detentiva con la detenzione domiciliare fino a quattro anni (pena sostitutiva), organica al nuovo sistema delle pene sostitutive.
Legge 24 novembre 1981, n. 689
Rientra nel sistema delle pene sostitutive applicabili in sede di cognizione; viene richiamata per il regime delle pene sostitutive introdotte dalla riforma, con limiti diversi rispetto alla disciplina esecutiva.
D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
Norma regolamentare sull'ordinamento penitenziario cui si fa riferimento per l'attuazione, nel limite di compatibilità, della detenzione domiciliare sostitutiva; disciplina le modalità esecutive applicabili per l'attuazione della misura.
Art. 80 Ord. pen.
relazione dell'esperto (psicologa/psichiatra) ex art. 80
Consente l'acquisizione di valutazioni tecniche sulla personalità e sulla rielaborazione critica del condannato; tali relazioni sono utili ma non vincolanti per il giudice che decide sulle misure alternative.
Codice penale
Richiamato quale parametro generale per la commisurazione della pena nel contesto in cui il giudice della cognizione articola la scelta e la misura delle pene sostitutive; sottolinea la discrezionalità di politica criminale del legislatore e del giudice della cognizione.
Codice di procedura penale
Riferimento alla procedura nel giudizio di cognizione che consente al giudice, in sentenza, di applicare pene sostitutive nell'ambito del nuovo sistema di sentencing.
Massime di principio
- Il tribunale di sorveglianza valuta non solo la gravità del reato e i precedenti, ma soprattutto se il condannato ha effettivamente avviato un processo di revisione critica; la mera esistenza di relazioni favorevoli (es. UEPE) non vincola il giudice.
- La negazione o la reticenza nella presa di responsabilità per reati analoghi pregressi può pesare fortemente contro l'ammissione a misure alternative più favorevoli come l'affidamento in prova al servizio sociale.
- In caso di incertezza sulla efficacia rieducativa della misura più ampia, il giudice esecutivo può concedere misure intermedie o meno premiali (es. semilibertà) per bilanciare esigenza di risocializzazione e prevenzione del rischio di recidiva.
- La distinzione tra detenzione domiciliare esecutiva (ordinamento penitenziario, art. 47-ter, limite biennale) e detenzione domiciliare sostitutiva (pena sostitutiva decisa in fase di cognizione, art. 20-bis, limite quadriennale) è rilevante: i limiti diversi sono giustificati dalla diversa collocazione procedurale e dalle scelte legislative discrezionali.
- La comparazione tra istituti collocati in fasi diverse (cognitiva vs esecutiva) non basta a dimostrare un vulnus costituzionale: eventuali censure di incostituzionalità vanno bene motivate e preferibilmente prospettate già in primo grado.
- Il difensore che mira a ottenere misure alternative deve documentare in modo concreto l'avvio del percorso rieducativo (terapie, lavoro stabile, relazioni, consapevolezza del fatto) e affrontare tempestivamente questioni di diritto costituzionale in sede necessaria.
- Il sindacato del giudice di legittimità è limitato: la Corte verifica la logicità e la congruità della motivazione del giudice del merito e non sostituisce la propria valutazione quando il provvedimento è supportato da un tessuto argomentativo coerente.
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