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Sentenza

Sentenza n. 257/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza quanto al ricorso n. 2903 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 765/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 597/2024 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 20.12.2024, notificata il 16.01.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2904 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 304/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 1218/2023 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 07.05.2024, notificata il 17.05.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2913 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 1100/2024 , emessa nel giudizio R.G. n. 7333/2023 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 29.04.2024, notificata il 08.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2915 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 74/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 330/2024 del Tribunale di Alessandria Sezione Lavoro, pubblicata in data 03.02.2025, notificata il 26.02.2025e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2970 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 529/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 607/2024 del Tribunale di Vercelli Sezione Lavoro, pubblicata in data 05.11.2024, notificata il 14.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 3.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2973 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 586/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 110/2024 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.10.2024, notificata il 29.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2974 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 111/2023, emessa nel giudizio R.G. n. 476/2022 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 13.04.2023, notificata il 31.07.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2977 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 518/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 608/2024 del Tribunale di Cuneo Sezione Lavoro, pubblicata in data 07.11.2024, notificata il 14.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3000 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 123/2023, emessa nel giudizio R.G. n. 396/2022 del Tribunale di Cuneo Sezione Lavoro, pubblicata in data 23.03.2023, notificata il 16.11.2023 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3001 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 350/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 1308/2023 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 27.05.2024, notificata il 04.06.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3002 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 344/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 13/2024 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 27.05.2024, notificata il 04.06.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3011 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 302/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 1281/2023 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 07.05.2024, notificata il 17.05.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3012 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 204/2023, emessa nel giudizio R.G. n. 142/2023 del Tribunale di Biella Sezione Lavoro, pubblicata in data 21.09.2023, notificata il 18.12.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3034 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 2671/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 2297/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.10.2024, notificata l'08/11/2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3035 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 1391/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 1036/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 23.05.2024, notificata il 29.05.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3037 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 547/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 3877/2023 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 29.02.2024, notificata il 07.03.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3039 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 5/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 5/2025 del Tribunale di Cuneo Sezione Lavoro, pubblicata in data 14.01.2025, notificata il 22.01.2025e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00 , quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3040 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 474/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 6226/2023 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.02.2024 notificata il 26.02.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3042 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 2707/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 65/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 23.10.2024, notificata il 08.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3058 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 149/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 1085/2023 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 23.02.2024, notificata il 26.02.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3139 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 147/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 943/2024 del Tribunale di Vercelli Sezione Lavoro, pubblicata in data 25.03.2025, notificata il 02.04.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3157 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 12/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 750/2024 del Tribunale di Vercelli Sezione Lavoro, pubblicata in data 16.01.2025, notificata il 28.01.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00 , quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3159 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 2725/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 4535/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 24.10.2024, notificata il 08.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente. .

Giustizia amministrativa202503001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione, al momento della proposizione dei ricorsi, di sentenze passate in giudicato che imponevano l'accredito sulla Carta elettronica del docente di somme comprese tra 1.000 e 3.000 euro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Sono stati proposti plurimi ricorsi per ottemperanza a sentenze passate in giudicato emesse dalle sezioni lavoro dei Tribunali di Ivrea, Torino, Alessandria, Vercelli, Cuneo e Biella. Ciascun titolo giudiziale aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditare al docente una determinata somma nominale sulla Carta elettronica del docente, quale contributo per la formazione. I ricorsi sono stati riuniti perché caratterizzati da identità di motivazione e dispositivo, secondo le misure organizzative adottate dal Presidente della Sezione per la trattazione dei ricorsi in materia di carta del docente. Nella memoria depositata in vista della camera di consiglio, le parti ricorrenti hanno dichiarato che il Ministero aveva nel frattempo eseguito i titoli giudiziali.

La decisione

Il TAR ha riunito i ricorsi e ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l'amministrazione resistente aveva adempiuto alle sentenze oggetto delle domande di ottemperanza. Le spese sono state poste a carico del Ministero, rilevando che l'adempimento era intervenuto solo dopo la proposizione dei ricorsi. Per ciascun ricorso il Ministero è stato condannato a rifondere 800 euro per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, nonché il contributo unificato alle condizioni di legge.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adempie integralmente alla pretesa azionata, rendendo non più attuale la decisione sulla domanda di ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    Norma richiamata quale base processuale dell'azione di ottemperanza.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione esegue integralmente il giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, viene meno l'oggetto attuale della controversia e il giudice amministrativo deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese se il ricorso per ottemperanza era stato reso necessario dall'inerzia amministrativa e l'esecuzione è intervenuta soltanto dopo la sua proposizione.
  • Ricorsi per ottemperanza aventi titoli giudiziali, parti, oggetto e motivazione sostanzialmente omogenei possono essere riuniti per esigenze di trattazione e redazione, senza alterare l'autonomia delle singole decisioni né la distinta liquidazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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