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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39936/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la proroga del termine per impugnare la sentenza n. 761/2024 sostenendo che il Tribunale non aveva notificato né a lui né correttamente la proroga del termine né l'avviso di deposito della sentenza. Si lamentava la violazione dell'art. 548, comma 2 c.p.p. e la errata applicazione dell'art. 420-bis c.p.p.: secondo la difesa, pur nel processo celebrato in absentia, l'avviso di deposito e l'eventuale proroga dovevano essere notificati anche al domicilio eletto dall'imputato (non coincidente con lo studio del difensore), e non solo al difensore; inoltre si contestava la qualificazione dell'istanza come incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. invece che come richiesta di restituzione nel termine (art. 175), nonché vizi di motivazione e violazione di legge

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso infondato. Ha ritenuto che: (1) il procedimento in assenza disciplinato dall'art. 420-bis c.p.p. pone l'imputato come rappresentato dal difensore per tutta la durata del processo; (2) di conseguenza l'avviso di deposito ex art. 548, comma 2 c.p.p. e la comunicazione del provvedimento di proroga ai sensi dell'art. 154, comma 4-bis disp. att. devono essere notificati al difensore; (3) l'omessa comunicazione del provvedimento presidenziale di proroga non costituisce causa di nullità e, se la proroga non è stata comunicata, il dies a quo per impugnare decorre dall'avviso di deposito della sentenza; (4) l'istanza proposta al giudice dell'esecuzione andava qualificata in termini di incidente di esecuzione e non conteneva la specifica prova richiesta per la restituzione nel termine (art. 175), motivo per cui la deduzione restitutoria è inammissibile; infine il ricorrente non ha dimostrato di non aver avuto effettiva conoscenza del processo né di aver agito senza colpa. Il ricorso è stato respinto

Norme richiamate

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Nel processo celebrato in assenza l'imputato è rappresentato dal difensore per tutta la durata del processo; pertanto gli atti (inclusi avviso di deposito e comunicazioni) si notificano al difensore e non direttamente all'imputato

  • art. 548, comma 2 cod. proc. pen.

    L'avviso di deposito della sentenza va notificato alle parti private cui spetta l'impugnazione e a chi risulta difensore dell'imputato al momento del deposito; combinato con art. 420-bis implica che per l'imputato assente la notificazione al difensore è sufficiente

  • art. 154, comma 4-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Il provvedimento presidenziale di proroga dei termini per la motivazione è prevalentemente 'amministrativo' e la Corte ha ritenuto che la sua mancata comunicazione alle parti non costituisce causa di nullità; se la proroga non è stata comunicata, il termine per impugnare decorre dall'avviso di deposito

  • art. 585, comma 2, lett. d) cod. proc. pen.

    Connesso al computo dei termini di impugnazione: il dies a quo può decorrere dall'avviso di deposito se la sentenza è depositata dopo il termine o se la proroga non è stata comunicata

  • art. 544 cod. proc. pen. (comma 3 richiamato)

    Disciplina il termine per la redazione della motivazione; richiamato per i termini soggetti a proroga

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Incidente di esecuzione: il rimedio è volto a contestare l'esecutività del titolo; il ricorso in tale sede deve essere opportunamente formulato e non può sostituirsi alla richiesta di restituzione nel termine senza deduzioni e prove specifiche

  • art. 175, comma 2.1 cod. proc. pen.

    Prevede la restituzione nel termine per chi, nei casi previsti dall'art. 420-bis commi 2 e 3, prova di non aver avuto effettiva conoscenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa; il ricorrente non ha dedotto né provato tali presupposti

  • art. 157, comma 8-bis e art. 161, comma 01 cod. proc. pen.

    Norme introdotte dalla riforma sul regime delle notifiche agli indagati che nominano difensore; la Corte ha ritenuto queste norme inconferenti al caso di imputato dichiarato assente in forza dell'art. 420-bis

  • d.lgs. 10/10/2022 n.150 (art. 98 co.1 lett. a) e art.10 co.1 lett. o))

    Riferimenti normativi sulla disciplina delle notificazioni successive e degli avvisi della polizia giudiziaria: la Corte ha ritenuto tali disposizioni non decisive per il caso concreto rispetto alla disciplina del processo in assenza

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 698 del 24/10/2019 (Sinito)

    Principio consolidato che con l'introduzione del processo in assenza (soppressione della contumacia) la sentenza emessa in abbreviato nei confronti dell'imputato assente non va notificata all'imputato stesso ma al difensore, con conseguente superamento della vecchia disciplina dell'estratto contumaciale

  • Giurisprudenza e precedenti citati (es. Sez. 6 n. 7104/2025, Sez.1 n.27902/2022, Sez.2 n.50143/2017)

    Orientamenti che affermano la non nullità per omissione di comunicazione della proroga e la decorrenza del termine per impugnare dall'avviso di deposito quando la proroga non sia stata comunicata

Massime di principio

  • Se l'imputato è dichiarato assente ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen., è rappresentato dal difensore per tutta la durata del processo: le notifiche dell'avviso di deposito della sentenza e delle comunicazioni inerenti alla proroga della motivazione si fanno al difensore
  • L'omessa comunicazione alle parti del provvedimento presidenziale di proroga (art. 154 disp. att.) non costituisce in sé causa di nullità del procedimento; se la proroga non è stata comunicata, il termine per impugnare decorre dall'avviso di deposito della sentenza
  • La via dell'incidente d'esecuzione (art. 670) è tesa a contestare l'esecutività del titolo; la richiesta di restituzione del termine (art. 175) richiede prove specifiche di mancata effettiva conoscenza del processo e di assenza di colpa, altrimenti è inammissibile
  • Nel caso di conflitto tra notificazioni al difensore e domicilio eletto dall'imputato, prevale la regola della rappresentanza per l'imputato assente: notificare al difensore è la modalità corretta salvo che la legge disponga diversamente o che sia provata la mancata conoscenza senza colpa
  • Chi intende ottenere la restituzione nel termine o vantare nullità derivanti da omissioni nella notificazione deve dedurre e provare i presupposti richiesti dalla norma e non limitarsi a censure generiche

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