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Sentenza

Sentenza del 19/12/2019 n. 33930 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2005, notificato il 24 novembre 2010, contestando la decadenza dell'ente dal potere di accertamento, l'omessa notifica della modifica delle rendite catastali, l'insufficiente o errata motivazione dell'atto e la determinazione del valore dei terreni in Euro 450.875,40 anziché in Euro 187.000,00, come indicato nella perizia giurata. In Cassazione ha dedotto, tra l'altro, la nullità della sentenza della CTR per motivazione apparente, poiché il giudice regionale si era limitato a riportare le tesi delle parti e a confermare la decisione di primo grado senza spiegare le ragioni della decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la sentenza della Commissione Tributaria Regionale priva di una motivazione effettiva e quindi affetta da motivazione apparente, al di sotto del minimo costituzionale. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte non ha quindi deciso definitivamente sulla debenza dell'ICI, sulla decadenza, sulla rendita catastale o sul valore dei terreni.

Norme richiamate

  • Art. 111, comma 6, Costituzione

    Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

    La motivazione costituisce un requisito essenziale della decisione giudiziaria. La sua mancanza assoluta o la sua natura meramente apparente determina una violazione costituzionalmente rilevante.

  • Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione.

    Il giudice deve illustrare le ragioni della decisione e il percorso logico seguito; non è sufficiente una motivazione formalmente presente ma incapace di spiegare perché una tesi sia stata accolta e l'altra respinta.

  • Art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992

    La sentenza tributaria deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto.

    Anche nel processo tributario la motivazione deve consentire di comprendere le ragioni della decisione e il collegamento tra le prove, le contestazioni delle parti e la conclusione del giudice.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Consente di denunciare in Cassazione la nullità della sentenza o del procedimento, compresa la nullità derivante da motivazione apparente o radicalmente mancante.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012, il controllo sulla motivazione è limitato alle anomalie motivazionali più gravi, come la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni o la motivazione incomprensibile.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11

    La norma disciplina, tra l'altro, i termini e le modalità dell'accertamento ICI. La contribuente sosteneva che la CTR non avesse spiegato perché fosse applicabile il termine previsto per l'omessa dichiarazione; la Cassazione non ha esaminato questo motivo, dichiarandolo assorbito.

  • Legge n. 342 del 2000, art. 74

    La contribuente ne contestava l'applicazione in relazione alla mancata notifica dell'atto di modifica della rendita catastale. Anche questa questione non è stata decisa, perché assorbita dall'accoglimento del motivo sulla motivazione apparente.

Massime di principio

  • Una sentenza tributaria non può limitarsi a riassumere le tesi delle parti e a confermare la decisione precedente: deve spiegare in modo comprensibile quali argomenti sono stati accolti, quali respinti e perché.
  • La motivazione apparente ricorre quando la motivazione esiste solo formalmente, ma non consente di ricostruire il ragionamento seguito dal giudice. In tal caso la sentenza può essere cassata per nullità.
  • In Cassazione non è sufficiente lamentare che la motivazione sia semplicemente breve o non condivisibile; occorre evidenziare una carenza radicale, tale da rendere incomprensibile il fondamento della decisione.
  • L'accoglimento del ricorso per motivazione apparente comporta normalmente la cassazione con rinvio, senza una decisione definitiva sul merito dell'imposta o sulle singole contestazioni dell'accertamento.
  • Quando la sentenza viene cassata per un vizio preliminare di motivazione, gli altri motivi possono essere dichiarati assorbiti e dovranno essere eventualmente riesaminati dal giudice del rinvio.
  • Nel nuovo giudizio il giudice dovrà esaminare concretamente le questioni relative ai termini di accertamento, alla notifica della variazione catastale, alla congruità del valore dei terreni, alla perizia prodotta e alla legittimità delle sanzioni.

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