Sentenza n. 2167/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento - del protocollo N. 0-OMISSIS- , con cui il dirigente scolastico ha reso noto che per l'anno scolastico 2025/2026 l'alunno -OMISSIS- non avrà la copertura completa delle ore di lezione; - ove ritenuto necessario, dei provvedimenti con i quali il Ministero dell'istruzione, L'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l'Ambito territoriale Provinciale di Napoli hanno assegnato alla scuola sopra indicata un numero di insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico agli studenti disabili iscritti; Per l'accertamento del diritto del minore a fruire di un insegnante di sostegno secondo le sue esigenze ed in relazione alla sua disabilità;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto dirigenziale che comunicava l'insufficiente copertura delle ore di sostegno per l'anno scolastico 2025/2026, nonché gli eventuali atti di assegnazione alla scuola di un numero insufficiente di insegnanti di sostegno
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso era stato proposto per contestare l'assegnazione di un numero di ore di sostegno ritenuto insufficiente rispetto alle esigenze di un minore affetto da disturbo dello spettro autistico e riconosciuto in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. Il ricorrente chiedeva l'annullamento degli atti e l'accertamento del diritto del minore a fruire di un insegnante di sostegno per un monte orario conforme alle sue esigenze. Il giudizio evidenziava che la stessa dirigente scolastica aveva riconosciuto la necessità di 29 ore settimanali di sostegno, corrispondenti all'intero orario scolastico, anche sulla base del PEI provvisorio.
La decisione
Dopo l'accoglimento della domanda cautelare con ordinanza dell'8 settembre 2025, l'Amministrazione ha assegnato al minore 29 ore settimanali di sostegno, come attestato dal verbale del GLO del 21 ottobre 2025. Il ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in applicazione del principio della domanda. Ai fini delle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che l'Amministrazione, pur consapevole della necessità delle 29 ore, aveva adottato tale quantificazione soltanto dopo l'ordinanza cautelare e non aveva dimostrato di aver riesaminato il PEI né prodotto ulteriori atti del procedimento. L'Amministrazione è stata condannata al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 104/1992
La disposizione è richiamata per qualificare la situazione di disabilità grave del minore, rilevante ai fini della valutazione delle esigenze di sostegno scolastico.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Costituisce la base processuale per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato insieme all'art. 35 c.p.a. nel procedimento decisorio definito con la sentenza.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Giustifica l'oscuramento dei dati idonei a identificare il minore e gli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati personali mediante oscuramento nella riproduzione e diffusione della sentenza.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta una misura conforme alla pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente e quest'ultimo dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- Ai fini della regolazione delle spese in caso di improcedibilità, il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale verificando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso sulla base degli atti disponibili e dell'evoluzione concreta dell'azione amministrativa.
- In materia di sostegno scolastico, la quantificazione delle ore deve essere correlata alle esigenze individuali dell'alunno risultanti dalla documentazione amministrativa e dal PEI; la consapevolezza dell'amministrazione circa il fabbisogno non giustifica l'assegnazione di un monte orario inferiore senza una specifica rivalutazione.
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