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Sentenza

Sentenza n. 5392/2026 - Roma, Sezione 3T

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Roma n. 7459/2024, depositata e resa pubblica il 24.06.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 14595/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 22.05.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 12.09.2025

Giustizia amministrativa202511155

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 7459/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Roma n. 7459/2024, passata in giudicato e notificata all'amministrazione, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. L'amministrazione, pur costituita in giudizio, non ha fornito chiarimenti o indicazioni circa l'avvenuta o corretta esecuzione del titolo giudiziale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, riconoscendo al ricorrente il diritto di conseguire la prestazione accertata nel giudicato, oltre agli interessi legali sino al saldo. Il giudice ha ritenuto che i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice ordinario non fossero sindacabili nel giudizio di ottemperanza e che, a fronte dell'allegato inadempimento, l'amministrazione non avesse fornito elementi idonei a dimostrare l'adempimento. È stato assegnato all'amministrazione il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale inerzia, è stato nominato quale commissario ad acta il direttore generale dell'amministrazione resistente competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, il quale potrà intervenire, previa richiesta del ricorrente, entro 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 600,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l'esecuzione del giudicato e l'adozione delle misure necessarie a rendere effettiva la decisione; la norma non è espressamente richiamata, ma costituisce il fondamento processuale dell'azione esercitata secondo il contenuto della pronuncia.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e nominare, per l'eventuale inerzia, un commissario ad acta; la norma non è espressamente richiamata, ma tali poteri sono concretamente esercitati nel dispositivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve verificare l'inadempimento dell'amministrazione rispetto al contenuto del giudicato e può ordinare l'esecuzione della decisione entro un termine determinato, anche disponendo contestualmente la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato, poiché il giudizio è diretto a dare esecuzione al contenuto della decisione e non a rinnovare il merito della controversia definita.
  • A fronte dell'allegazione dell'inadempimento, la mancata produzione da parte dell'amministrazione di chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione del giudicato giustifica l'accoglimento della domanda di ottemperanza secondo i principi sull'onere della prova nell'adempimento delle obbligazioni.
  • Il giudice dell'ottemperanza può disporre che la prestazione dovuta in esecuzione del giudicato sia accompagnata dal pagamento degli interessi legali sino al saldo, quando tale accessorio è conseguenza dell'obbligo riconosciuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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