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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14992/2023 del 29/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia trae origine dalla domanda di un dirigente amministrativo di struttura sanitaria pubblica che chiedeva il pagamento delle differenze economiche asseritamente maturate in base a una delibera della gestione liquidatoria di una USL, la quale aveva riconosciuto una maggiorazione del trattamento economico mediante assegno ad personam, con decorrenza retroattiva, a seguito dell’equiparazione del trattamento del Direttore Amministrativo a quello del Segretario Generale dell’ente di provenienza. La Corte d’appello aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato la domanda, ritenendo: infondate le eccezioni di difetto di giurisdizione e prescrizione; che l’assegno ad personam fosse limitato al periodo antecedente alla contrattazione collettiva e, comunque, soggetto a riassorbimento ai sensi dell’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001; che la delibera non fondasse un diritto all’erogazione per il periodo successivo all’entrata in vigore della disciplina contrattuale. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) nullità della sentenza per nullità della procura alle liti dell’ente, assumendo che gli avvocati della Regione non potessero patrocinare l’ente strumentale; 2) violazione dell’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che il riassorbimento non fosse operante in difetto di una specifica previsione nella contrattazione collettiva; 3) violazione degli artt. 3 D.P.R. n. 348/1983, 36 Cost. e 24 d.lgs. n. 165/2001, contestando l’interpretazione della delibera quanto all’arco temporale di spettanza dell’assegno; 4) violazione delle medesime norme e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che l’assegno fosse vera componente retributiva non riassorbibile e, in subordine, che la prova del riassorbimento gravasse sulla controparte; 5) omessa motivazione per non avere la Corte d’appello dichiarato l’inammissibilità/improcedibilità dell’appello o la cessazione della materia del contendere in ragione dell’asserita esecuzione spontanea della sentenza di primo grado da parte dell’ente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il proprio precedente secondo cui la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale che aveva autorizzato il patrocinio non produce invalidità ex tunc dell’attività processuale compiuta in base a procura non revocata. Ha dichiarato inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito senza confutare adeguatamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; in particolare ha condiviso la qualificazione dell’assegno ad personam come emolumento aggiuntivo rispetto al trattamento contrattuale, soggetto alla disciplina di cessazione/riassorbimento degli incrementi non previsti dal contratto collettivo, e ha ritenuto non censurata la parte della motivazione che collegava la perdita di efficacia dei trattamenti aggiuntivi all’intervento della contrattazione collettiva. Ha ritenuto inammissibile anche il quinto motivo, osservando che non era stato dimostrato che la pretesa esecuzione della sentenza di primo grado integrasse acquiescenza o comunque facesse venir meno l’interesse all’appello. Le spese non sono state poste a carico della resistente costituita solo formalmente, mentre il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese in favore dell’INPS intervenuto ai fini del contributo unificato e dei presupposti ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001

    "le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti dai contratti collettivi cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore del rinnovo contrattuale"

    Gli incrementi retributivi aggiuntivi attribuiti da fonti diverse dal contratto collettivo non conservano efficacia oltre l’entrata in vigore del rinnovo contrattuale; l’assegno ad personam, in quanto emolumento aggiuntivo, ricade nella regola di cessazione/riassorbimento.

  • art. 24 d.lgs. n. 165/2001

    È richiamato come base del trattamento economico del dirigente sanitario, rispetto al quale l’assegno ad personam è stato qualificato come voce aggiuntiva e non come componente strutturale del trattamento contrattuale.

  • art. 36 Cost.

    È evocato dal ricorrente a sostegno della tesi retributiva, ma la Corte non ne fa applicazione autonoma, ritenendo la censura inammissibile perché non confrontata con la ratio della decisione di merito.

  • art. 3 D.P.R. n. 348/1983

    È richiamato per contestare l’interpretazione della delibera circa la durata dell’assegno, ma la Corte ritiene il motivo inammissibile per difetto di confronto con la motivazione impugnata.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato dal ricorrente sul riparto dell’onere della prova del riassorbimento, ma la censura è dichiarata inammissibile perché non incide sulla ratio decidendi.

  • art. 202 D.P.R. n. 3/1957

    È menzionato nella motivazione della sentenza impugnata come disciplina ritenuta non applicabile all’assegno in questione, perché emolumento privilegiato e aggiuntivo sottratto alla sua sfera.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • La procura alle liti conferita in base a una disciplina regionale successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima non determina, di regola, l’invalidità ab origine dell’attività processuale già compiuta se la procura non è stata revocata e la pronuncia costituzionale non ha inciso sullo ius postulandi in modo da travolgere il rapporto processuale già instaurato.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a contrapporre una propria lettura del titolo o del rapporto giuridico senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Gli emolumenti o assegni riconosciuti da atti amministrativi come trattamento aggiuntivo rispetto alla retribuzione contrattuale non sono assimilabili a componenti strutturali del trattamento economico e possono cessare di avere efficacia o essere riassorbiti quando intervenga la contrattazione collettiva, se la fonte legale applicabile lo prevede.
  • La deduzione del vizio di violazione di legge non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito, specie quando il giudice di merito abbia interpretato il contenuto dell’atto attributivo del beneficio e la parte non censuri specificamente tale interpretazione.
  • La censura sull’onere della prova è inammissibile se non è preliminarmente superata la ricostruzione in fatto e in diritto compiuta dal giudice di merito sul titolo e sulla durata del diritto azionato.
  • La dichiarazione di esecuzione spontanea di una sentenza non comporta automaticamente acquiescenza né determina, da sola, l’inammissibilità o la cessazione della materia del contendere se non è dimostrato che tale comportamento sia incompatibile con la successiva impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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